Art 21

Art. 21.1.Per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e' necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale fermo restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
Note all'art. 21:
- Il decreto 10 ottobre 1988 emanato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, concerne: "Disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neolaureati".
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, reca: "Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212".
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concerne: "Tutela delle lavoratrici madri".
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha ad oggetto: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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