trasferimento ed utilizzazione degli immobili

Art. 8. Trasferimento ed utilizzazione degli immobili1.Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprieta' con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
2.Gli immobili di proprieta' delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprieta' a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresi' la proprieta', ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.
3.Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3.
4.Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, con riferimento alle diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra province e comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel quadro delle indicazioni prospettate.
5.Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprieta' privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), fatta salva la possibilita' di risoluzione del contratto.
6.Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.
7.Il vincolo di destinazione degli immobili di proprieta' pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio puo' essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.
8.Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, puo' essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprieta' con equivalenti caratteristiche.
9.Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprieta' all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalita' di cui al comma 4.
10.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprieta' della provincia o dello Stato.
11.Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1996

Sentenze23


  • 1. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-04-12, n. 202407178
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • destinazione di spazi scolastici·
    • interesse ad agire·
    • legittimazione attiva e passiva·
    • non immediata lesività·
    • sopralluoghi per lavori di riqualificazione·
    • sostanziale inammissibilità del ricorso

  • 2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-08-30, n. 202302592
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • carenza di interesse·
    • compatibilità con la normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici·
    • compensazione delle spese·
    • competenza dirigenziale·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità del ricorso·
    • motivi aggiunti·
    • oneri di manutenzione scolastica·
    • principio di leale collaborazione e cooperazione·
    • sicurezza antincendio·
    • sopravvenienza di atto amministrativo·
    • trasloco di biblioteca scolastica·
    • tutela della salute e incolumità pubblica

  • 3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-07-26, n. 202302347
    Provvedimento:
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    • art. 8 legge 23/1996·
    • autotutela possessoria·
    • cessazione della destinazione ad uso scolastico·
    • eccesso di potere·
    • ordinanza di rilascio ex art. 823 c.c.·
    • prova documentale dello stato di abbandono dell'immobile·
    • spese di lite·
    • uso gratuito e vincolo di destinazione ad uso scolastico·
    • vincolo di destinazione pubblica ex lege·
    • violazione dei principi di efficienza e buona amministrazione

  • 4. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-10-20, n. 202201179
    Provvedimento:
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    • annullamento determinazione amministrativa·
    • art. 826 c.c.·
    • autotutela esecutiva·
    • beni patrimoniali indisponibili·
    • concessione amministrativa·
    • convenzione per concessione di locali·
    • esecuzione diretta del provvedimento·
    • giurisprudenza beni pubblici·
    • rilascio manufatto destinato a bar·
    • rinnovo contratto di locazione

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-21, n. 202205094
    Provvedimento:
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    • autonomia degli istituti·
    • compensazione spese·
    • competenza provinciale·
    • concessione·
    • debito concesso·
    • interesse al ricorso·
    • istituti di alta cultura·
    • legge 11 gennaio 1996, n. 23·
    • legge 21 dicembre 1999, n. 508·
    • oneri di manutenzione·
    • reiezione appello·
    • riacquisizione immobile·
    • rimborso oneri·
    • scadenza titolo concessorio·
    • trasferimento ex lege·
    • uso gratuito
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