prestazioni giudiziali

Art. 8. Prestazioni giudiziali1.Nell'esercizio delle attivita' relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonche' nei procedimenti disciplinari nei quali e' necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorita' adita o procedente e nei confronti della medesima e' responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2.L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorita' procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.
Entrata in vigore il 4 aprile 2001

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