organismi autorizzati

Art. 3. Organismi autorizzati1.Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attivita' della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'allegato I al presente decreto legislativo. Il Ministro si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi. In tal caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
2.L'autorizzazione e' subordinata, oltre che all'accertamento della regolarita' o completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requsiti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attivita' di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e II al presente decreto legislativo.
3.Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'art. 2. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attivita' su tutto il territorio nazionale.
Nota all'art. 3:
- Per il regolamento CEE n. 2092/91 vedi nota alle premesse.
Entrata in vigore il 5 giugno 1995

Sentenze1

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