vigilanza sugli organismi mdi controllo autorizzati

Art. 4. Vigilanza sugli organismi mdi controllo autorizzati1.Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nell'allegato III al presente decreto legislativo.
2.La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
3.Ciascuna regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli di cui al comma 2, propone la revoca dell'autorizzazione qualora sia emerso che l'organismo non risulta piu' in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata concessa, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91.
4.La revoca dell'autorizzazione puo' riguardare anche una sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture.
6. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con la procedura di cui all'art. 3, comma 3.
Nota all'art. 4:
- Per il regolamento CEE n. 2092/91 vedi nota alle premesse.
Entrata in vigore il 5 giugno 1995

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