(esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

Art. 23.(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)1.Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ne', salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualita' sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2.In relazione allo svolgimento di attivita' strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3.L'attribuzione della qualifica e' rinnovabile.
4.L'attribuzione della qualifica e' comunicata al Ministro dell'interno.
5.Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS puo' essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6.In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, ove istituita.
7.I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
8.L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 puo' essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando cio' sia strettamente necessario al perseguimento delle finalita' istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
Entrata in vigore il 13 agosto 2007

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-17, n. 202301688
    Provvedimento:
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    • art. 1392 e 1393 C.O.M.·
    • art. 444 c.p.p.·
    • art. 63 c.p.a.·
    • art. 861 e 867 d.lgs. 15.3.2010 n. 66·
    • competenza territoriale·
    • congedo illimitato·
    • discrezionalità dell'amministrazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • manifesta ingiustizia·
    • millantato credito aggravato·
    • onere della prova·
    • perdita di grado per rimozione·
    • pregiudiziale penale·
    • principio dispositivo·
    • procedimento disciplinare·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione cautelare dall'impiego·
    • sospensione del procedimento disciplinare·
    • status di militare
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