(classifiche di segretezza)

Art. 42.(Classifiche di segretezza)1.Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis.Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2.La classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere elevata, dall'autorita' che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e' responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3.Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4.Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5.La classifica di segretezza e' automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica. ((17))6.La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7.Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8.Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9.Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

--------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica."
Entrata in vigore il 22 giugno 2023

Sentenze313


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-20, n. 202304024
    Provvedimento:
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    • accesso ai documenti amministrativi·
    • art. 24 della legge 241/1990·
    • art. 39 della legge 124/2007·
    • art. 42 della legge 124/2007·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • classificazione di segretezza·
    • diritto di difesa·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • legittimità costituzionale·
    • procedimento amministrativo·
    • segreto di Stato·
    • tutela dei dati personali

  • 2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-05-08, n. 202409080
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis legge n. 241/1990·
    • art. 24 legge n. 241/1990·
    • art. 3 legge n. 241/1990·
    • art. 9 legge n. 91/1992·
    • concessione della cittadinanza·
    • diniego di cittadinanza·
    • diritti fondamentali UE·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • motivazione del provvedimento·
    • sicurezza della Repubblica·
    • tutela della riservatezza·
    • valutazione di opportunità·
    • violazione di legge

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-17, n. 202407531
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • art. 116 c.p.a.·
    • art. 143 Tuel·
    • art. 42 l. 124/2007·
    • compensazione delle spese·
    • inammissibilità dell'intervento nel giudizio amministrativo·
    • interesse legittimo·
    • produzione documentale·
    • scioglimento degli organi comunali·
    • segreto amministrativo·
    • silenzio-inadempimento·
    • sospensione del giudizio

  • 5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-10-12, n. 202315098
    Provvedimento:
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    • accesso difensivo·
    • accesso parziale ai documenti·
    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • art. 24 legge 241/1990·
    • bilanciamento degli interessi·
    • definizionamento dei progetti PNRR·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • esclusioni dal diritto di accesso·
    • osservazioni della Commissione Europea·
    • principio di partecipazione democratica·
    • risarcimento del danno·
    • trasparenza amministrativa·
    • tutela degli interessi economici e non economici
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