Art 11

Art. 11.


La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 10 debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando, al Procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede. ((Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante))

Sono applicabili le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 3.

Entro venti giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, il Procuratore del Re invia al Ministero tutti gli atti del concorso, unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica e il certificato generale del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 621 del Codice di procedura penale.

Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il Procuratore del Re trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa, entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1977

Sentenze4


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-14, n. 202103792
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento di non ammissione·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • error in iudicando·
    • error in procedendo·
    • giusto procedimento·
    • graduatoria concorso pubblico·
    • improcedibilità del ricorso·
    • motivazione sentenza·
    • trasparenza atti amministrativi·
    • valutazione discrezionale delle commissioni di concorso·
    • violazione art. 100 e 112 c.p.c.·
    • violazione art. 97 e 113 Cost.

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201304641
    Provvedimento:
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    • concorso pubblico·
    • controllo giurisdizionale della discrezionalità tecnica·
    • discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • giudizio di non ammissione alle prove orali·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • sindacabilità del giudizio della commissione esaminatrice·
    • valutazione degli elaborati concorsuali·
    • violazione del giusto procedimento

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-05-09, n. 201304622
    Provvedimento:
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    • concorso pubblico·
    • discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
    • eccesso di potere·
    • funzione notarile·
    • giudizio di non ammissione alle prove orali·
    • limiti del controllo giurisdizionale·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
    • valutazione degli elaborati concorsuali·
    • violazione dei principi di giusto procedimento e trasparenza

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-08, n. 201204122
    Provvedimento:
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    • concorso pubblico·
    • criteri di valutazione·
    • dichiarazione di inidoneità·
    • discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
    • eccesso di potere·
    • motivazione del giudizio·
    • risarcimento danni·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
    • tempestività del ricorso·
    • trasparenza degli atti amministrativi·
    • valutazione degli elaborati concorsuali
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