Art. 96.(((Segnalazioni al servizio pubblico per le
tossicodipendenze) ))((1.L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato.
2.L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3.Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.))----------------AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 26 giugno 1990

Sentenze1


  • 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400106
    Provvedimento:
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    • annullamento rapporto di impiego·
    • art. 52 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • discrezionalità tecnica del Ministero dell'Interno·
    • domanda cautelare·
    • mancata qualifica di agente di pubblica sicurezza·
    • parere negativo del Ministero dell'Interno·
    • tutela della privacy·
    • valutazione delle frequentazioni personali
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