Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 1547
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Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente,
Dott.ssa Antonella Myriam Sterlicchio Consigliere,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4229/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservate in decisione in data 17.10.2023 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, comma tre e 127-ter e vertente
tra
PO NE S.p.a. (c.f. 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma ed ivi elettivamente domiciliata in viale Europa n. 175, presso la Funzione Affari Legali della società, rappresentata e difesa dall'avv. Dominella Agostino (c.f. [...]), in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio Pierluigi Ambrosone, rep. n. 55418 racc. n. 16104, del 27.4.2022, depositata in atti
- attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c. -
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NI S.p.A. (p.iva 00348170101), in persona del legale rappresentanti pro tempore, con sede in
Milano ed elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'avv. Achille
Buonafede (c.f. [...]), che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio Carlo Vico, rep. 115840, racc. 33105 del 29.10.2010, depositata in atti
- convenuto in riassunzione –
Oggetto: Riassunzione da rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18816/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice in riassunzione PO NE S.p.A.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa,
- in via principale, in accoglimento del presente atto di citazione in appello in riassunzione ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 15642/2022 - depositata in data 16/05/2022, riformare la gravata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 4648/2018 depositata il 05/07/2018 e, per l'effetto, respingere integralmente, la domanda della NI S.p.A. con condanna della stessa alla restituzione di tutte le somme percepite, per i pregressi gradi di giudizio in esecuzione della sentenza cassata della Corte d'Appello di Roma, oltre interessi ed accessori per legge.
- in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A, ed, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque, concorrente in capo a quest'ultima per la mancata cautela nella spedizione dei titoli per posta ordinaria;
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.”
Convenuta in riassunzione NI S.p.A.: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed istanza, rigettare le domande di cui all'avversa riassunzione ed all'avverso gravame in quanto inammissibili e destituiti di fondamento così in punto di fatto come in linea di diritto e confermare, in quanto legittima e giusta, la sentenza del Tribunale di Roma - sezione X civile -
Dott.ssa Rossi, n. 564/2015 del 13.1.2015, emessa a definizione del giudizio iscritto al RG n. 77821/2009.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e con pronunzia di compensazione delle spese dell'espletato giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ex art. 92 comma 2 c.p.c. per l'assoluta novità della questione trattata, quanto alle modalità di corretta identificazione del prenditore dell'assegno
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contraffatto a mezzo di un solo documento di identità ed anche ove soggetto non precedentemente noto all'operatore bancario, con richiamo alla normativa antiriciclaggio, mai prima entrata a comporre il contraddittorio delle questioni affrontate tra le parti in causa;
nonché per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, in punto di spedizione a mezzo servizio postale degli assegni ai beneficiari, rispetto al principio di diritto di cui a Cass. 15.2.2006 n. 5677 e Cass. Civ. sez. III, 30.3.2010 n. 7618”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, l'NI S.p.A. (di seguito NI) aveva convenuto in giudizio la PO NE S.p.A. (di seguito PO NE), innanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere
– previo accertamento della responsabilità della convenuta nella errata identificazione dei presentatori di
n. 121 assegni, da essa emessi su incarico ricevuto dall'INPS, dell'importo complessivo di euro 221.927,41
e nel pagamento degli assegni a soggetti diversi dai legittimi prenditori, nonché del conseguente nuovo pagamento degli assegni in favore degli effettivi beneficiari - la condanna della stessa al pagamento in suo favore dell'importo sopra indicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si era costituita in giudizio la PO NE, che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n. 564/2015, depositata in data 13.1.2015, il Tribunale di Roma aveva condannato la PO NE al pagamento in favore di NI di euro 216.321,91, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“Nel merito, si osserva che, in base ad una convenzione stipulata dall'Inps e dal CR IT
(poi NI CA di Roma e quindi NI spa), la CA ha svolto il servizio di pagamento delle rate degli assegni pensionistici ed altre prestazioni assicurative, in favore degli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il pagamento delle prestazioni è avvenuto mediante invio, presso il domicilio dei beneficiari, di assegni di traenza. Non vi è contestazione tra le parti in ordine allo svolgimento della vicenda: la società attrice ha emesso gli assegni bancari non trasferibili in favore dei beneficiari delle prestazioni assicurative;
gli assegni, spediti a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo dei beneficiari non sono stati da questi ricevuti ma incassati, presso sportelli Bancoposta, a seguito di presentazione di documenti falsi;
i fatti sono stati oggetto di denuncia presso le competenti autorità.
La norma alla quale occorre fare riferimento per la disciplina del caso concreto è l'art. 43 della legge assegno che dispone: "L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore od al banchiere giratario
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per l'incasso risponde del pagamento". Poiché, nella specie, gli assegni sono stati girati all'incasso presso PO NE spa, quest'ultima è subentrata alla banca trattaria e ad essa si è sostituita nel dovere di identificazione del presentatore "con l'impiego della dovuta diligenza professionale e con
l'uso delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso suggeriscono" (Cass. 5308/04).
A partire dalla pronuncia del 9 febbraio 1999 n.1098, la Corte di Cassazione ha mutato il consolidato orientamento secondo il quale il banchiere non era ritenuto responsabile se risultava avere impiegato la dovuta diligenza nella identificazione del prenditore.
Si è dunque andata affermando una interpretazione più rigorosa, confermata da tutte le pronunce successive, muovendo dalla considerazione che l'art. 43, secondo comma, della legge sull'assegno bancario, "chiamando a rispondere chi abbia pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, regola in modo autonomo
l'adempimento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c. Non opera dunque, in casi siffatti, il principio in forza del quale è liberato il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente, ad è perciò irrilevante ogni valutazione concernente l'elemento soggettivo della colpa del "solvens", gravando comunque l'addebito di responsabilità sulla banca che abbia pagato a favore di persona non legittimata (Cass. cit. vedi pure: 6 luglio 2001, n. 9141;
12 marzo 2003, n.
3654)" (Cass.8 agosto 2003 n.11961;
vedi pure Cass. 29 agosto 2003 n.12698;
Cass. 22816/10).
Con la sentenza 26 giugno 2007 n.14712, le sezioni unite della Cassazione, sul contrasto insorto circa la natura della responsabilità, hanno poi risolto il contrasto affermandone la natura contrattuale "per violazione di un obbligo di protezione preesistente, specifico e volontariamente assunto" (con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione).
Sulla base di quanto sopra detto, "la responsabilità della CA per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal legittimato prescinde dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore di identificazione del legittimato stesso: l'art.43, nel disciplinare l'adempimento di tali titoli a legittimazione invariabile, pone infatti come norma primaria la esclusività del pagamento a favore del prenditore, nella specifica finalità - che costituisce la ratio di tale norma, oltre che la funzione pratica della clausola di non trasferibilità - di tutelare l'interesse di quest'ultimo (e quello stesso autore della clausola, o comunque di colui che ha costituito la provvista) contro il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo." (Corte di appello
Roma n. 1828/09 del 30 aprile 2009).
Consegue ulteriormente che essendo incontroverso il pagamento dell'assegno a persona diversa
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dal beneficiario, le allegazioni della convenuta relativi ad una sua condotta diligente si palesano irrilevanti.
Ad abundantiam, si osserva che la convenuta sostiene di avere ottemperato diligentemente alle prescrizioni in materia ed ha depositato documentazione dalla quale si evince che gli assegni sono stati pagati a soggetti identificati a mezzo carta di