Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/06/2024, n. 113

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/06/2024, n. 113
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 113
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. M G Presidente rel
Dott.ssa C C Consigliere
Dott.ssa C F Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 169 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2021 fra:
(GIA' Parte_1 Parte_2
[...] a dei liquidatori, la seconda in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to C G F, che le rappresenta e difende anche unitamente agli avv.ti C B N, E B N, A A in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO

CP_1 domiciliato digitalmente presso l'indirizzo pec rappresentato e difeso dall'avv.to S Email_1
Go in forza di procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 89/2021 del Tribunale di Tpio
P, sezione lavoro
, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo;
improcedibilità.
All'udienza del 26.6.2024 la causa è stata definita sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE
Piaccia a codesta Corte di Appello accogliere il presente ricorso e, in riforma totale della sentenza impugnata, così provvedere - in via principale, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla e Parte_3 dalla e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e Parte_2 condannare il sig. a restituire alle società opponenti le somme da CP_1 queste ultime corrispostegli in esecuzione del decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...]
e dalla e, per l'effetto, revocare il decreto Parte_3 Parte_2
1


ingiuntivo opposto e condannare il lavoratore alla restituzione della differenza tra ciò che è stato pagato dalle opponenti in conseguenza della provvisoria esecutività del decreto e quanto a lui effettivamente spettante;
- in ogni caso, condannare il sig.
al pagamento di spese e competenze professionali del giudizio. In CP_1 via istruttoria, ove ritenuto necessario, si chiede di disporre, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'audizione dei sigg. e sulla circostanza CP_2 Controparte_3 dello smarrimento del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
Si chiede che la Corte voglia rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In sentenza è scritto: "Con ricorso depositato in data 26/05/2011, notificato nei termini di legge, e evocavano in giudizio Parte_2 Parte_2
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
104/2011 del Giudice del lavoro presso il tribunale di Tpio P, notificato in data 19 aprile 2011, mediante il quale l'odierno opposto aveva intimato il pagamento della somma di euro 103.644,41, oltre interessi legali ulteriori spese del procedimento monitorio, in forza di una sentenza del Giudice del lavoro dell'ufficio adito, come parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Sassari, aventi ad oggetto le differenze retributive spettanti al in forza di una serie CP_1 di contratti di lavoro a tempo determinato, con mansioni di assistente di volo, dei quali era stata dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine. Le opponenti contestavano la quantificazione del credito effettuata in fase monitoria, per le ragioni esposte in ricorso, cui per brevità si rinvia, concludendo per la sospensione del processo in pendenza del ricorso per Cassazione proposto nei confronti della citata sentenza della corte di appello, e comunque per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. Con memoria difensiva depositata in data
5 luglio 2012 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda avversa. Sosteneva l'improcedibilità dell'opposizione, per omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 16 febbraio
2012, e nel merito la sua infondatezza, per le ragioni ampiamente esposte in ricorso, cui per brevità si rinvia. Nelle more del giudizio, in ragione di trasferimenti di rami di azienda, succedevano alle menzionate opponenti le società
(in luogo di ) e Controparte_4 Parte_2
(in luogo di ).”. Parte_2 Parte_2
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica di ufficio,
è stata decisa dal Tribunale di Tpio P, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 89/2021 di improcedibilità del ricorso in opposizione con conseguente conferma del D.I. n. 104/2011;
ha compensato integralmente le spese di lite, con quelle della ctu al 50% a carico delle parti.
Invero, il Tribunale, previa revoca del provvedimento col quale il giudice ha concesso la rimessione in termini alle opponenti, attesa l'omessa dimostrazione della ragione della decadenza delle stesse dalla notifica dell'atto di opposizione e
2
del decreto di fissazione dell'udienza all'opposto, ha ritenuto l'opposizione improcedibile in applicazione del principio sancito dalle Sezioni