Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2024, n. 3868
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 29/10/24-tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1162 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Panico Antonio, presso Parte_1 il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Torino n.118
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale ONroparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv. Luigia Mandes e Isabella CP_2 Selvaggi, con cui elettivamente domicilia presso il Servizio Affari Legali in Napoli alla via Comunale del Principe n.13/A
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3/5/24, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.7260/23 del 30/11/23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna della ON
resistente al pagamento della somma di € 4.208,20, oltre accessori, a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 9 del CCNL Comparto Sanità, per il periodo da gennaio 2017 a maggio 2022.
L'appellante censurava la decisione per l'erronea ricostruzione in fatto e diritto della fattispecie concreta, ribadendo di non avere fruito dei riposi compensativi previsti dall'art. 9 CCNL in alternativa alla maggiorazione ivi prevista;
chiedeva, quindi, la
riforma della sentenza con l'accoglimento in via principale della ON domanda di condanna della al pagamento della somma rivendicata.
ON Ricostituito il contraddittorio, l'appellata sosteneva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello per i motivi espressi in memoria, ribadendo l'eccezione di prescrizione quinquennale.
All'esito dell'udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle prescritte note, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto nei termini segnati dalla presente motivazione, condividendosi in questa sede le motivazioni già rese da altre pronunce di questa stessa Corte, ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c..
L'odierno appellante in primo grado aveva dedotto: di avere prestato l'attività lavorativa, nel periodo in questione, come turnista, nei giorni festivi infrasettimanali specificati in ricorso, senza ricevere il compenso con le maggiorazioni previste dall'art. 29, co. 6 di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL CP_3
20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, il quale al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Il Tribunale, dopo avere dato atto della ricostruzione della fattispecie e della interpretazione delle norme contrattuali come effettuata dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato, ha disatteso la domanda per la mancata allegazione e prova che il lavoro festivo infrasettimanale fosse stato prestato al di fuori dei turni prestabiliti e che la prestazione lavorativa resa avesse superato il normale orario di lavoro.
Tale motivazione, censurata da parte appellante, non può essere condivisa.
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592),