Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 731

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 731
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 731
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

RG nr. 161/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 15/03/2021 da IN (C.F. 80078750587) e CC PA (C.F. e P.I.V.A. n. 05870001004), elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale IN di Venezia, Dorsoduro n. 3500/D, con l'avv. Sergio Aprile Parte appellante

contro

ER SS (C.F. [...]),
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Ferrante, Paolo Laverda e Federico Andriolo con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Padova - Via Trieste 33, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 220/2020, resa dal Tribunale di Venezia, sez. lav., pubblicata il 16.09.2020 e non notificata. in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare l'impugnato avviso di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell'IN delle somme in esso portate, con condanna dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.

Per parte appellata: Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa Nel merito: respingersi le domande e le conclusioni tutte formulate dall'Inps in sede di appello e per l'effetto confermare la sentenza dallo stesso impugnata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, l'appellata ripropone tutte le conclusioni già formulate in prime cure: - in via
1 preliminare: per il grave pregiudizio economico che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento e per il fumus boni juris circa la fondatezza dei motivi di opposizione, disporsi la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso opposto;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di addebito opposto per i motivi esposti e dichiarare non dovuti i contributi e le somme aggiuntive richieste per le ragioni esposte in narrativa;
con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

*
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Venezia ha, con la sentenza impugnata, accolto l'opposizione avverso l'avviso si addebito n. 41920190000325286000 notificato il 13/6/2019 per l'importo di euro 3.327,39 a titolo di contributi, sanzioni, interessi ed oneri di riscossione per il periodo da novembre 2015 a dicembre 2017;
opposizione proposta da ER SS quale esercente la ditta individuale IZ di OT SI.
1.1. Dalla sentenza gravata si ricava che nel caso in esame si verte in materia di recupero di sgravi contributivi inerenti alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con la lavoratrice ZA MA, avvenuta il 21.11.2015, secondo l'Inps (che ciò ha rilevato solo nel 2018) fruiti dall'opponente nel suddetto periodo novembre 2015/dicembre 2017 in modo illegittimo per carenza del presupposto della regolarità contributiva, carenza dovuta a un errore formale nella compilazione del modello Uniemens di novembre 2015, presentato dall'azienda, tramite il proprio consulente del lavoro, il 23.12.2015 [precisa IN nel proprio atto di appello trattarsi di mancata presentazione della denuncia contributiva relativa al DM inerente al periodo 11/2015].
Risulta in particolare che, come da ricostruzione effettuata dalla pronuncia di primo grado, concesso (con comunicazione datata 4/4/2018) termine di 15 giorni per la sanatoria dell'irregolarità, lo ER non abbia provveduto nel termine suddetto;
la rettifica da parte dell'azienda, sarebbe stata infatti effettuata tramite il Consulente del lavoro, a maggio 2018, dunque oltre il termine di 15 giorni dall'invito, con conseguente ritorno del Durc regolare solo a partire dal 29 maggio 2018.
Da ciò è derivato il disconoscimento da parte dell'IN della legittimità delle agevolazioni fruite non già limitatamente alla mensilità oggetto di contestazione (novembre 2015 per € 82,00), bensì quanto a tutti i mesi da novembre 2015 a dicembre 2017, ossia per euro € 3.327,39.
2 1.2. Quanto alle ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, in Tribunale di Venezia, pur dando atto di conoscere l'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 avallata da alcune pronunce di Corte d'appello ha evidenziato come l'irregolarità solo formale non avesse determinato un mancato versamento di contributi e come la stessa non potesse causare il mancato rilascio del DURC [<L'irregolarità rilevata dall' Inps, attinente alla mensilità di novembre 2015 e dall' opponente non tempestivamente sanata nei 15 giorni dall' avviso 4.4.2018, era, infatti, costituita da un mero errore formale tale da non comportare un minor versamento di contributi. L' invito a regolarizzare 4.4.2018 non porta, infatti, alcun importo a debito e lo sblocco dell' allarme (semaforo rosso senza alcuna indicazione da parte dell' Istituto del motivo) il 24.5.2018 è conseguito al mero nuovo invio della denuncia mensile del novembre 2015, costituita da una denuncia relativa al periodo in cui la lavoratrice MA ZA era assunta con contratto a tempo determinato,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi