Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 3737
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. A C Presidente relatore
dott.ssa E R Consigliere dott. R B Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 5/11/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1107/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Conti e Forria)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. V di M)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 525 del 27/3/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti della Parte_1
- d'ora in poi, breviter, “ ” - volta ad accertare lo svolgimento, Controparte_2 CP_1 da parte del ricorrente nel periodo 1/3/2013-30/4/2017, delle superiori mansioni riferibili al profilo di
“collaboratore tecnico professionale”, di cui all'inquadramento nella categoria D, posizione economica 5, del
CCNL Comparto Sanità, a fronte del profilo di “assistente tecnico”, di cui alla categoria C di appartenenza, e
a condannare la resistente al pagamento delle correlate differenze retributive pari a complessivi € 32.453,57.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva l . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in quattro motivi di gravame che, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto, atteso le esposte censure, sotto vari profili - “travisamento della domanda”, “erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, “contraddittorietà della motivazione” e “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” - convergono tutte a contestare la statuizione di rigetto di cui sopra, basata sull'assunto per cui l'originario ricorrente non avesse allegato e provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al rivendicato superiore inquadramento.
Tali doglianze si rivelano nel complesso infondate (a prescindere che, in parte, non si confrontano con le ragioni esplicitate nella gravata decisione, limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni svolte nel
ricorso introduttivo del presente giudizio).
Innanzitutto, non risponde al vero che “il giudice a quo abbia travisato la domanda svolta dal ricorrente, il quale non ha chiesto alcun inquadramento superiore, bensì il giusto corrispettivo spettantegli in base alle mansioni effettivamente svolte, documentalmente provate, così gravemente errando e disattendendo altresì il principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.” (v. pag. 6 del libello impugnatorio);
di contro, il Tribunale ha espressamente affermato che, “nel lavoro alle dipendenze delle P.A., la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto al
riconoscimento del relativo inquadramento, ma comporta soltanto il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica”, dando atto che, “su detto profilo, le parti concordano, avendo il ricorrente formulato la domanda in riferimento esclusivamente alle differenze economiche e non anche al superiore inquadramento”.
Orbene, è noto che il riconoscimento della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori a quelle contrattuali spetta al dipendente pubblico, in ossequio all'art. 36 Cost., a condizione che le suddette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse.
Quel che rileva ai fini del decidere è verificare la correttezza del procedimento logico-giuridico diretto
alla corretta individuazione dell'inquadramento di un dipendente, a fronte dello dedotto svolgimento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, che si sviluppa - com'è noto - in tre fasi successive, consistenti: 1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, 2) nell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, e 3) nel raffronto tra i risultati
di tali due indagini (v., ex multis, Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580;
Cass., sez. lav., 18/4/2018, n.
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