Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 73
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 129/2022RG vertente tra
CG IMPIANTI & COSTRUZIONI S.P.A., con sede in Acerra (NA) alla via delle Industrie –
Zona ASI – (C.F. e Partita IVA 07986711211), in persona dell'Amministratore Unico Ing.
Salvatore Scognamiglio, nato ad [...] il [...] (codice fiscale CGSVT91E02A509Q), quale società subentrante alla SCOGLIO S.p.A., come da atto di scissione per Notar Pasquale
Cante, del 30.09.2015, Rep. n. 62.378, Raccolta n. 21.517, rappresentata e difesa dall'avvocato
Antonio Sasso del Foro di Napoli (codice fiscale [...]), con il quale è elettivamente domiciliata in Ancona al Viale della Vittoria n. 7 presso lo studio dell'Avvocato
Maurizio Miranda (comunicazioni – pec: antonio.sasso@avvocatismcv.it;
avv.miranda@pec.anconalex.it;
fax 081 5520328);
-parte appellante
e
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI HE RD (P. IVA 02432930416), in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore dr.ssa Maria Capalbo, con sede in
Pesaro,rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cesarotti del Foro di Pesaro (C.F.
[...]), con la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Roberto Galvani in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1/A (comunicazioni – pec : avv.alessandracesarotti@pec.it;
roberto.galvani@pec-ordineavvocatiancona.it - fax: 0721/362470);
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con il primo motivo di appello la sentenza del Tribunale è stata censurata nella parte di seguito trascritta:
“Le richieste risarcitorie di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 formulate da parte attrice, devono essere rigettate in quanto non tempestivamente proposte e carenti dei presupposti normativamente previsti.
Le predette richieste (per anomalo andamento ed alterazione del sinallagma contrattuale, maggiore onerosità della prestazione contrattuale, maggiori oneri per perdita di condizioni favorevoli delle forniture e risarcimento per perdita di chance), seppur presentate con voci distinte, costituivano l'articolazione di una riserva iscritta al verbale del 20.10.2014 (doc. 17 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), con cui il Direttore dei Lavori disponeva la consegna dei lavori da svolgere, a seguito di formale sospensione dei lavori determinata ai sensi dell'art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010,con Verbale di Sospensione dei lavori emesso in data
11.12.2013 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice).
Come già dedotto dal Direttore dei Lavori nella nota del 03.11.2014 in Registro di Contabilità, la riserva era stata considerata inefficace, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 191 comma 2 del
Regolamento DPR 5 Ottobre 2010 n. 207. La norma citata al comma 2 prescrive che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
La disposizione risulta inequivocabile nel prescrivere che, quando l'Impresa si ritenga danneggiata per un qualsiasi motivo, essa è onerata dell'iscrizione della riserva sul primo atto utile, a pena di decadenza. Agli atti invece risulta che l'Impresa attrice aveva firmato senza riserva diversi
documenti nel frattempo formatisi in contraddittorio tra le parti, tra cui il Verbale di Consegna del
22.02.2013 (doc. 3 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), quello di sospensione dei lavori del 11.12.2013 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice, ed il verbale di riunione in cantiere del 16.09.2014 (doc. 16 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice).
L'impresa era già venuta a conoscenza dell'esistenza di difficoltà realizzative dei lavori d'appalto quantomeno dalla data dell'8.10.2013 con il Verbale di riunione n. 2 (doc. 6 allegato all'atto di citazione in fascicolo della parte attrice), se non ancor prima dal Verbale del 29.7.2013 (doc. 5 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice): l'impresa infatti nel proprio atto introduttivo dava contezza di tali difficoltà, asserendo che nel Verbale di riunione n. 1 del
29.07.2013, vi era stata “evidenza delle accertate difficoltà realizzative estranee alla Scoglio
S.p.A.” (pag. 19 atto di citazione).
L'impresa attrice lamentava un pregiudizio non direttamente conseguente dalla sospensione dei lavori disposta con Verbale del 11.12.2013 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), ma dall'ingiustificato ritardo di circa 32 mesi dal termine normativamente e contrattualmente previsto al 20.01.2012, e pertanto anche per il periodo antecedente alla predetta sospensione. Delle due l'una: o si ritiene che il pregiudizio sia intervenuto per il ritardo dall'originaria data di stipulazione del contratto, per una pluralità di inconvenienti diversi oltre alla sospensione (ed in tal caso la riserva doveva essere iscritta sicuramente in data anteriore al
Verbale di Consegna dei Lavori del 20.10.2014), oppure si ritiene che il pregiudizio sia disceso unicamente dalla data della sospensione dei lavori (ed in tal caso la riserva andava posta nel
Verbale di riunione del 16.09.2014, quando vi era stata “la discussione delle problematiche sollevate dalla Scoglio S.p.A., giusta nota 6333/13/C del 28.10.2013 e conferma della prossima emissione SAL n. 1”, come riferito dall'attrice a pag. 20 dell'atto introduttivo).
In tal caso occorre rilevare che le richieste risarcitorie proposte da parte attrice paiono orientate nel primo senso, in quanto la riserva apposta sullo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 riporta che
“l'effettivo inizio dei lavori a seguito di verbalizzata consegna definitiva e contestuale ripresa dei lavori del 20.10.2014 ha registrato un oltremodo abnorme ritardo di circa mesi 32 da quello normativamente e contrattualmente previsto al 20.02.2012.” (doc. 17 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice).
Ad ogni modo, anche a voler prendere in considerazione la seconda ipotesi, le ragioni della sospensione erano state esplicitate nel verbale di sospensione di cui all'11.12.2013. Pertanto il primo atto utile per la formulazione della riserva risultava essere il verbale di riunione del
16.09.2014, in cui era avvenuta la discussione delle problematiche sollevate dalla Scoglio S.p.A., e la conferma della prossima emissione del S.A.L. n.
1. La giurisprudenza (cfr. Cass. Civ.
n.4605/2014;
Cass. Civ. n.11647/2016) infatti è concorde nel ritenere che l'appaltatore, il quale pretenda rimborsi rispetto al prezzo contrattualmente pattuito a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, abbia
l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 Maggio 1895 n. 350, artt.53, 54 e 64 e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Occorre quindi distinguere il momento nel quale il danno sia configurabile dal momento in cui esso divenga quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti.
Pertanto, le riserve apposte si considerano inefficaci, in quanto tardive ai sensi dell'art. 191 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, la relativa riserva era stata posta in violazione di quanto prescritto dall'art. 159 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale “l'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.”
L'appaltatore era nelle condizioni di presumere un danno configurabile dopo sei mesi dalla firma del verbale di sospensione dei lavori, ma non aveva inviato la diffida prevista ai sensi dell'art. 159
c. 3 D.P.R. 207/2010. La Nota Scoglio S.p.A. prot. 4689/13/C emessa in data 5 settembre 2014, contenente la richiesta di notizie circa le cessazioni dei motivi di sospensione dei lavori, non si ritiene integrante la diffida prevista dalla norma.
In merito al periodo di sospensione de facto avvenuto a partire dalla data del 7.03.2016 fino alla determinazione del recesso da parte della Stazione appaltante, si rileva che non era stata esplicitata una riserva specifica da parte dell'Impresa in relazione a tale fatto, bensì che essa sia stata unicamente dedotta genericamente all'interno delle riserve n. 1, 2, 3 e 4 ascritte precedentemente. Oltre a quanto già detto circa il termine di decadenza, si richiama il disposto dell'art. 31 del D.M. 145/2000, il quale prescrive che “le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.” Pertanto non può essere liquidata alcuna posta risarcitoria in tal senso.
3.L'appellante ha contestato quanto segue:
“(…)la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro è inficiata da erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 191,