Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 608/2022RG vertente tra
UC RI, nato ad [...] il [...], residente in Chiaravalle (An), Corso
Matteotti n. 83 (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano
Serrini (C.F.: [...]) e Giulia Sargenti (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Jesi, Corso G. Matteotti n. 31 (fax: 0731/209291;
pec: stefano.serrini@pecordineavvocatiancona.it;
giulia.sargenti@pec-ordineavvocatiancona.it);
-parte appellante
e
FALLIMENTO PARADISI COSTRUZIONI S.R.L. (R.F. n. 82/2015), già corrente in Ostra (AN)
Piazza Santa Croce n.2 (C.F./P.I. 01459420426), in persona del Curatore Fallimentare Avv.
Simeone Sardella in forza di decreto reso in data 28.07.2022 dal Giudice Delegato presso il
Tribunale di ON, elettivamente domiciliato in SE (AN) Piazza Roma n.6 nello studio dell'Avv. Manola Micci del Foro di ON (C.F. [...]– fax 071/2113462 -
p.e.c.: manola.micci@pec-ordineavvocatiancona.it), che lo rappresenta e difende;
-parte appellata
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2. Il Fallimento della IS costruzioni S.r.l. ha convenuto in giudizio TT BA al fine di ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 204.795,00 (IVA al 10% inclusa), oltre interessi sino al saldo, a titolo di corrispettivo residuo per l'esecuzione di contratto di appalto stipulato tra le parti.
A fondamento della propria pretesa ha allegato che:
- con contratto datato 6.6.2005, TT BA ha commissionato alla IS costruzioni
S.r.l. lavori di ristrutturazione edilizia e di ampliamento di fabbricato di sua proprietà posto in
Monte San Vito (AN), via San Vito;
i patti negoziali prevedevano il diritto della IS costruzioni S.r.l. al pagamento di acconti sul corrispettivo e la periodica esigibilità degli stessi sulla base di stati di avanzamento, al netto delle ritenute di garanzia pari al 10% degli importi dei singoli S.A.L.;
- i lavori eseguiti e contabilizzati dalla società appaltatrice, constatati e approvati dalla direzione lavori nel contraddittorio delle parti, sono stati pari ad € 1.756.261,80, oltre IVA al 10%, e così complessivamente € 1.931.887,98;
- la contabilità del direttore dei lavori è stata accettata senza riserve da BA, il quale, con scrittura datata 9.7.2012 ha riconosciuto che “detti lavori sono ad oggi ultimati per quanto di competenza dell'appaltatore ed il Direttore dei lavori ne ha quantificato l'importo in complessivi €
1.756.261,80 oltre i.v.a. di legge”;
- sino al 31.12.2010, BA ha pagato puntualmente tutte le fatture emesse dalla IS costruzioni S.r.l. per un importo complessivo di € 1.563.221,63 (I.V.A. inclusa), ad eccezione delle sole ritenute di garanzia operate sui S.A.L., pari al 10%, che BA avrebbe dovuto corrispondere ad ultimazione dei lavori;
tuttavia, BA ha poi lasciato inadempiute le fatture
n.195 del 22.12.2011 di € 88.000,00;
n.206 del 30.12.2011 di € 110.000.00 e n.17 del 31.01.2012 di € 66.000,00;
- con scrittura datata 9.7.2012 le parti, dato atto che non sussistevano “situazioni di contrasto in ordine alla somma di € 159.525,00 oltre I.V.A. di legge, per complessivi € 175.477,50, maturata in favore di IS Costruzioni e, dunque, ad ogni effetto dovuta”, ne hanno regolato termini e modalità di pagamento;
- BA ha eseguito versamenti per la minor somma di € 141.705,00 (di cui € 5.705,00 a titolo di interessi compensativi) - che la IS costruzioni ha imputato ad estinzione totale del credito
di cui alla fattura n.195/2011 di € 88.000,00 e, in parte qua (€ 53.705,00), di quello portato dalla fattura n.206/2011 di complessivi € 110.000,00 - rendendosi BA inadempiente all'obbligo di pagamento del restante debito, compreso quello riconosciuto nella scrittura del 9.7.2012;
in particolare, è rimasto non pagato l'importo di € 122.295,00 (I.V.A. inclusa), di cui € 56.295,00 riferiti alla fattura n.206/2011 di originari € 110.000,00, ed € 66.000,00 documentati dalla fattura
n.17 del 31/01/2012;
- la IS costruzioni S.r.l. non ha emesso fatture per l'importo di € 75.000,00 oltre IVA (€
82.500,00) relativo alle ritenute di garanzia al 10% operate sui S.A.L., importo pure dovuto da
BA e contabilizzato nel bilancio della società sotto la voce “fatture da emettere”;
- a causa della crisi del settore immobiliare, la IS costruzioni S.r.l. è entrata in stato di decozione con conseguente dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di ON (sentenza
n. 82 del 15.7.2015).
Costituitosi in giudizio, il convenuto TT BA ha, in via principale, domandato il rigetto della domanda attorea previo accertamento che nulla è ulteriormente dovuto all'attrice in dipendenza del contratto d'appalto stipulato con il convenuto.
In via subordinata, ha sollevato eccezione riconvenzionale di compensazione del corrispettivo residuo spettante alla società appaltatrice per l'esecuzione dei lavori con il controcredito asseritamente maturato dal committente per le spese sostenute e da sostenersi per l'eliminazione dei vizi dell'opera imputabili all'appaltatrice, che sarebbero stati riconosciuti in sede di sopralluogo e che la stessa appaltatrice si sarebbe impegnata ad eliminare.
Così testualmente: “- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, previo accertamento dei fatti dedotti in premessa, dichiarare la parziale estinzione, per compensazione, del credito dell'attore e per l'effetto determinare il minor importo eventualmente dovuto dal convenuto al Fallimento IS Costruzioni S.r.l. in dipendenza del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 6.6.2005”.
Con la seconda memoria istruttoria, il convenuto ha precisato che: “Il Dr. BA inoltre, al contrario di quanto ex adverso sostenuto, ha infatti chiaramente contestato l'importo richiesto dalla Curatela sia nell'an che nel quantum, in particolare:
▪ affermando di non aver in alcuna occasione accettato l'ammontare del corrispettivo richiesto da parte attrice, né l'ammontare delle ritenute di garanzia, né tantomeno l'opera stessa;
▪ eccependo in compensazione danni per € 201.690,00= (cfr. doc.ti 3 e 4) cagionati in rapporto di causa effetto dalla mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera imputabili alla società appaltatrice;
[…]
a. Deve sul punto ribadirsi che il Dr. BA non ha esercitato alcuna azione, essendosi limitato ad opporre in via di (mera) eccezione riconvenzionale un fatto impeditivo/modificativo/estintivo della pretesa avversaria quale è appunto costituito dalla sussistenza dei vizi/difetti/danni sull'opera imputabili all'inadempimento di parte attrice”.
[…]
c. Giova infine per tutiorismo rilevare che le norme fissate in tema di inadempimento del contratto di appalto, integrano, ma non escludono, i principi generali dettati in tema inadempimento contrattuale, appunto applicabili nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'operabilità della garanzia per vizi e difformità prevista, quando l'opera risulti essere stata realizzata in violazione delle norme tecniche ovvero delle prescrizioni pattuite.
Il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo, pertanto, può paralizzare la pretesa avversaria opponendo i vizi e le difformità dell'opera in virtù del principio “inadimplenti non est adimplendum”;
ciò, anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia.
In merito inoltre alla prova dell'inadempimento contrattuale, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod.civ., il debitore eccipiente potrà limitarsi a provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione dell'inesatto adempimento (cfr. Corte d'Appello Roma
Sez. III, 15/06/2010;
Cass. civ. Sez. II Sent., 20/03/2012, n. 4446).
Infine, come chiarito dalla Suprema Corte, “la comune responsabilità dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., non è esclusa dalle speciali disposizioni contenute negli artt. 1667 e
1668 c.c., e non è da queste ultime disciplinata, perché essi integrano (senza escluderla)
l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale. Pertanto, alla stregua di tale principio, diventa applicabile, per il diritto al risarcimento dei danni fondato sulla generale responsabilità dell'appaltatore per inadempimento, il termine di prescrizione in generale previsto per l'esercizio di questo diritto, piuttosto che il termine di due anni risultante dall'art. 1667 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. III, 06/04/2006, n. 8103)”.
Sempre con la seconda memoria, il convenuto ha per la prima volta contestato che l'opera non sarebbe “tecnicamente” completata, “mancando alcune importanti finiture quali ad esempio le sigillature del tetto e dei fori di ingresso, dei cavidotti, nonché il rivestimento delle bocche di lupo, opere essenziali ed indispensabili, la cui mancata esecuzione esclude la possibilità stessa che possa esservi stata una “consegna finale” (pag. 7).
Fin dalla comparsa il convenuto ha poi allegato che l'impresa appaltatrice, avendo riconosciuto i vizi in sede di sopralluogo, si sarebbe impegnata alla loro eliminazione, con ciò facendo sorgere una nuova e autonoma obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione ex art.
1667 c.c. e soggetta invece alla ordinaria prescrizione decennale.