Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 12/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 9
Data del deposito : 12 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna AR Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.39/2023 R.G. pendente
tra
AN OS, AN GI, AN IU e SC AR AN, domiciliati in Taranto presso l'avv. Augusto Sebastio dal quale sono rappresentati e difesi;

attori
e
Comune di Leporano, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Taranto presso l'avv. IU Adeo Ostillio dal quale è rappresentato e difeso;

convenuto
All'udienza del 3.05.2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che con decreto n.75 del 4.05.1998 il Sindaco del Comune di Leporano disponeva
l'occupazione d'urgenza, in funzione dell'esproprio di terreni finalizzato alla realizzazione di strade comunali, di una serie di fondi tra cui quello di proprietà di AN SC censito nel catasto terreni del detto Comune al foglio 9 p.lle 819 e 820 poi frazionate nelle
p.lle 3244, 3245, 3246 e 3247, che l'occupazione d'urgenza aveva ad oggetto le p.lle 3245 e 3247, che il Comune occupava le dette particelle il 17.07.1998 senza emettere successivamente decreto di esproprio e pagare alcuna indennità, che nel 2005 “il terreno … è stato dichiarato edificabile”, che il Comune di Leporano abbatteva anche la recinzione
“fronte strada” dei terreni del AN comunicando di farsi carico del rifacimento della stessa, con citazione notificata il 21 - 25.07.2016 AN OS, AN GI,
AN IU e SC AR AN, quali eredi di AN SC nelle more deceduto, convenivano in giudizio il Comune di Leporano dinanzi al Tribunale di
Taranto per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza delle particelle suddette dal 17.07.1998 nella misura di € 12.780,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta per legge, al rifacimento del muretto di cinta o al pagamento della somma necessaria al ripristino oltre interessi, alla “nuova individuazione in Catasto Terreni del
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bene” definendone i “nuovi confini” e al risarcimento dei danni per l'incommerciabilità attuale del bene. Si costituiva l'ente convenuto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestando le pretese attoree, avendo a suo dire offerto invano a AN
SC sia l'indennità provvisoria di esproprio che quella di occupazione, entrambe rifiutate dal AN. L'ente aggiungeva che oggetto di occupazione d'urgenza erano le sole p.lle 3245 e 3247, non edificabili, in quanto aventi destinazione agricola fino alla approvazione del nuovo PRG nel 2008 e anche dopo perché destinate a “Fascia … di rispetto stradale”. Quanto al ripristino del muro di cinta, l'ente allegava di aver appaltato detto lavoro ad impresa che si era resa inadempiente alla loro esecuzione e che l'importo necessario al ripristino era da individuarsi in quello di € 3.717,00 al netto di IVA come da appalto e da relativo computo metrico estimativo.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed espletata c.t.u., con sentenza n. 2911/2022 del
23.11.2022 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e si è dichiarato incompetente a decidere le domande attoree, ritenendo la competenza di questa Corte d'Appello. Riassunto dagli attori il giudizio dinanzi a questa Corte con comparsa notificata il 30.01.2023, costituitosi il Comune di Leporano ribadendo la contestazione delle domande attoree, all'udienza del 3.05.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Rigettata (correttamente) dal tribunale l'eccezione (in senso lato) di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente locale e formatosi sulla questione il giudicato non essendo stata la pronuncia oggetto di impugnazione sul punto, esclusa la possibilità di sollevare conflitto di competenza in ordine alle domande risarcitorie e di individuazione dei confini (domande che non rientravano e non rientrano nella competenza funzionale della Corte di Appello ai sensi del DPR 8.06.2001 n.327 e che il tribunale avrebbe dovuto pertanto decidere nel merito) non essendo stato sollevato conflitto di competenza entro la prima udienza di trattazione come previsto dall'art.38 c.III c.p.c. (per l'applicazione dell'art.38 c. III c,p.c. al conflitto di competenza, cfr. ex multis Cass. civ. sez. III 29.08.2023 n. 25391, Cass. civ. sez. III

2.08.2024 n. 21807
) applicabile anche ai giudizi dinanzi alla Corte di Appello, si rileva innanzitutto che a fondamento dell'azione di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione gli attori hanno posto il decreto di occupazione d'urgenza n.75 del 4.05.1998
(v. atto di citazione, alla pag.1). Considerato inoltre che non risulta essere stato emesso alcun decreto di occupazione temporanea, istituto disciplinato dagli artt. 49 e 50 DPR 8.06.2001
n. 327 (un tempo dagli artt. 64 e segg. L 25.06.1865 n. 2359) e ben diverso dall'occupazione d'urgenza disciplinata dall'art. 22 bis DPR 8.06.2001 n. 327 (un tempo dall'art. 20 L 22.10.1971 n. 865), né è stata allegata dagli attori l'emissione di un decreto di occupazione temporanea, l'indennità oggetto della domanda attorea è da intendersi quella da occupazione d'urgenza seguita al decreto sindacale n.75 del 4.05.1998.
Disposta l'occupazione d'urgenza nel 1998, prima dell'entrata in vigore del DPR 8.06.2001 n.327, la stessa trovava e trova, ratione temporis, disciplina nell'art.20 L 22.10.1971 n. 865. Posto che l'art.20 c. II L.n. 865/1971 prevedeva la durata massima dell'occupazione in cinque anni dall'immissione in possesso
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