Corte d'Appello Milano, sentenza 09/03/2024, n. 724
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Testo completo
N. R.G. 2585/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2585/2021 promossa in grado d'appello
DA
GO NT (C.F. [...]), quale erede ed esecutore testamentario di NT AN NT (C.F. [...]), con il patrocinio di sé stesso TT KA NT (C.F. [...]), erede di AN NT con il patrocinio dell'avv. NT GO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO N. 7 20121 MILANO presso il difensore avv. NT GO LA EW IS (C.F. [...]), erede di AN NT con il patrocinio dell'avv. NT GO, elettivamente
pagina 1 di 12
domiciliato in VIA SAN PAOLO N. 7 20121 MILANO presso il difensore avv. NT GO
APPELLANTI in riassunzione
CONTRO
ER GI S.A.S. DI BE RO & C. (C.F. 03208810170), con il patrocinio dell'avv. RADICI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO MARCONI, 3/A 25050 RODENGO SAIANO presso il difensore avv. RADICI MICHELE APPELLATA in riassunzione
AR VA NT LITISCONSORTE PROCESSUALE CONTUMACE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in riforma totale dell'ordinanza del Tribunale di Milano così disporre: In via principale:
-accertare e dichiarare il diritto di LA EW IS, KA TT NT e GO NT eredi di AN TE ad ottenere il pagamento, da parte della ER gioielli s.a.s. di LB AN, del valore della merce di cui ai DDT 48 del 25.11.15, n. 16/K del 1.12.2015 e n. 22/K del 18.12.2016, compreso il valore degli espositori e delle scatole, per la complessiva somma di € 18.921,30 e, per l'effetto, condannare la società appellata al pagamento in favore dei medesimi di detta somma, maggiorata di IVA e degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo;
In via subordinata
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, presso la sua sede, della merce residua detenuta dalla ER gioielli s.a.s. di LB AN di cui ai DDT 48 del 25.11.15, n. 16/K del 1.12.2015 e n. 22/K del 18.12.2016, compresi gli espositori e le scatole, previa fissazione di apposito termine;
pagina 2 di 12
-dichiarare la ER gioielli s.a.s. di LB AN tenuta a pagare all'appellante il valore della merce di cui ai DDT sopra indicati non restituiti;
Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio
Per ER GI S.A.S. DI BE RO & C.
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: In via preliminare: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
In via principale: rigettare le domande svolte da controparte siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 11 agosto 2021 nel procedimento R.G. 46559/2018;
In ogni caso: spese di causa interamente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto AN TE propose ricorso ex art. 702 bis innanzi al tribunale di Milano con il quale chiese la condanna della ER Gioielli sas di LB AN & C al pagamento della somma di euro 18.921,30 oltre iva e interessi, quale corrispettivo dovuto per l'acquisto della merce consegnata in conto vendita e non restituita o, in via subordinata, alla restituzione della merce ancora detenuta e non restituita e al pagamento del valore della merce venduta dalla resistente ai propri clienti. Il ricorrente allegò di svolgere attività di orefice e di avere consegnato alla resistente, in varie circostanze, i propri gioielli ed espositori per un valore complessivo di euro 24.642,40, con l'intesa che i prodotti invenduti avrebbero dovuto essere restituiti entro 15 giorni dalla richiesta, come indicato nei ddt attestanti la consegna;
che con comunicazione via pec del 30.09.2017 ebbe a richiedere la restituzione dei monili invenduti entro il termine di giorni 15 e che detta richiesta era rimasta priva di riscontro, con la conseguenza che la ER Gioielli sas era tenuta al pagamento del prezzo. Si costituì la resistente eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale di Milano, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita prevista dalla legge 132/2014 e disconoscendo la sottoscrizione apposta sui ddt prodotti dalla controparte, disconoscimento che pagina 3 di 12
in corso di causa revocò. Nel merito dedusse l'esistenza di rapporti commerciali con AN TE sussumibili nella categoria del contratto estimatorio e contestò che fosse stato pattuito tra le parti un termine di 15 giorni per provvedere alla restituzione. Dedusse infine di avere formalizzato l'offerta reale della merce che era stata ingiustificatamente rifiutata dal TE, contestando l'asserita mancata rispondenza dei beni offerti in restituzione con quelli elencati nei ddt. Con ordinanza emessa il 12 agosto 2021 il tribunale di Milano respinse le domande proposte dal ricorrente condannandolo a rifondere alla resistente le spese processuali, liquidate nell'importo di euro 1.800,00 per compensi professionali oltre accessori. Il primo giudice, stante l'esito negativo della procedura di negoziazione assistita nelle more esperita, dopo avere superato l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, rilevò che il ricorrente non aveva dimostrato il titolo del proprio credito, dovendo escludersi che la disciplina contrattuale del rapporto, in particolare l'esistenza di un'obbligazione restitutoria da adempiersi entro 15 gg dalla richiesta, potesse ricavarsi da quanto riportato nelle fatture accompagnatorie della merce. Reputò altresì di non doversi pronunciare sull'esistenza di un obbligo restitutorio della merce in assenza di una specifica domanda delle parti. L'ordinanza è stata impugnata da AN TE. Il giudizio, a seguito del decesso dell'appellante, è stato riassunto da GO TE, quale esecutore testamentario nonché erede di AN TE, e dagli altri eredi TA EW IS e LE SI TE. Si è altresì costituita AN LB, in qualità di socia accomandataria della cessata ER Gioielli sas di LB AN & C., contestando l'ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione. Precisate le conclusioni all'udienza del 13.04.2023, su istanza degli appellanti la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di integrare il contraddittorio con l'altra erede del defunto AN TE, RT EV TE. All'udienza del 9.11.2023 il giudizio è stato nuovamente trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 190, 352 cpc, per essere poi discusso e deciso nella camera di consiglio del 7.2.2024.
* I motivi di appello 1° Erronea qualificazione del rapporto contrattuale pagina 4 di 12
Il tribunale avrebbe errato nel ritenere indimostrata la conclusione di un contratto atipico quando invece pacificamente il rapporto contrattuale dedotto in atti integrava un contratto estimatorio 2° Erroneità della motivazione laddove si afferma la mancata dimostrazione della previsione di un termine essenziale per la restituzione della merce. Vengono distinti due rapporti contrattuali:
-il primo troverebbe disciplina nel ddt 48/14 la cui sottoscrizione apposta dalla controparte, avrebbe dovuto essere intesa quale accettazione delle condizioni ivi previste ed altresì anche del termine di 15 giorni per la riconsegna dei beni;
-gli ulteriori due rapporti, aventi ad oggetto i beni indicati nei ddt 16K e 22K, la cui disciplina risulterebbe provata alla luce del contenuto dei suddetti ddt che, benché privi di sottoscrizione, costituirebbero prova scritta del contenuto delle intese negoziali, non avendo la controparte mai contestato di avere ricevuto la merce e i ddt, ma solo l'efficacia del termine ivi apposto di 15 giorni, termine tuttavia che era quello usualmente pattuito tra le parti, ragione per cui avrebbe dovuto ritenersi che la regolamentazione di questi due rapporti fosse quella pattuita per le pregresse relazioni commerciali. L'appellante prospetta che le conclusioni sarebbero le medesime anche a volere attribuire ai DDT valore di proposta contrattuale dovendo intendersi il contratto concluso ai sensi dell'art 1327 c.c. tramite esecuzione. In ogni caso, anche a volere ritenere assente un valido termine per la riconsegna dei gioielli, in virtù dell'art 1183 c.c., il termine assegnato di 15 gg con la diffida tramite PEC del 30.09.2017, avrebbe dovuto essere considerato congruo e compatibile con l'esercizio della facoltà restitutoria. In via subordinata l'appellante ha insistito nella richiesta di restituzione dei beni sottolineando che il diritto alla restituzione conseguirebbe al rigetto della domanda di pagamento.
L'opinione della Corte In via preliminare Preliminarmente, si ritiene opportuno pronunciarsi sulla lamentata inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 342 c.p.c. (come modificato dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere disattesa, dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale pagina 5 di 12
norma dalla S.C. (ad esempio con sentenza n. 2143/15), l'atto introduttivo, letto nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando in esso sufficientemente desumibile quale parte dell'ordinanza di primo grado si intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Occorre altresì rilevare che l'eccezione di inammissibilità ex art 348-bis c.p.c. è in questa fase processuale priva di rilievo. La Corte,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Francesca Vullo Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2585/2021 promossa in grado d'appello
DA
GO NT (C.F. [...]), quale erede ed esecutore testamentario di NT AN NT (C.F. [...]), con il patrocinio di sé stesso TT KA NT (C.F. [...]), erede di AN NT con il patrocinio dell'avv. NT GO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PAOLO N. 7 20121 MILANO presso il difensore avv. NT GO LA EW IS (C.F. [...]), erede di AN NT con il patrocinio dell'avv. NT GO, elettivamente
pagina 1 di 12
domiciliato in VIA SAN PAOLO N. 7 20121 MILANO presso il difensore avv. NT GO
APPELLANTI in riassunzione
CONTRO
ER GI S.A.S. DI BE RO & C. (C.F. 03208810170), con il patrocinio dell'avv. RADICI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA GUGLIELMO MARCONI, 3/A 25050 RODENGO SAIANO presso il difensore avv. RADICI MICHELE APPELLATA in riassunzione
AR VA NT LITISCONSORTE PROCESSUALE CONTUMACE
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in riforma totale dell'ordinanza del Tribunale di Milano così disporre: In via principale:
-accertare e dichiarare il diritto di LA EW IS, KA TT NT e GO NT eredi di AN TE ad ottenere il pagamento, da parte della ER gioielli s.a.s. di LB AN, del valore della merce di cui ai DDT 48 del 25.11.15, n. 16/K del 1.12.2015 e n. 22/K del 18.12.2016, compreso il valore degli espositori e delle scatole, per la complessiva somma di € 18.921,30 e, per l'effetto, condannare la società appellata al pagamento in favore dei medesimi di detta somma, maggiorata di IVA e degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo;
In via subordinata
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, presso la sua sede, della merce residua detenuta dalla ER gioielli s.a.s. di LB AN di cui ai DDT 48 del 25.11.15, n. 16/K del 1.12.2015 e n. 22/K del 18.12.2016, compresi gli espositori e le scatole, previa fissazione di apposito termine;
pagina 2 di 12
-dichiarare la ER gioielli s.a.s. di LB AN tenuta a pagare all'appellante il valore della merce di cui ai DDT sopra indicati non restituiti;
Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio
Per ER GI S.A.S. DI BE RO & C.
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: In via preliminare: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
In via principale: rigettare le domande svolte da controparte siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 11 agosto 2021 nel procedimento R.G. 46559/2018;
In ogni caso: spese di causa interamente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto AN TE propose ricorso ex art. 702 bis innanzi al tribunale di Milano con il quale chiese la condanna della ER Gioielli sas di LB AN & C al pagamento della somma di euro 18.921,30 oltre iva e interessi, quale corrispettivo dovuto per l'acquisto della merce consegnata in conto vendita e non restituita o, in via subordinata, alla restituzione della merce ancora detenuta e non restituita e al pagamento del valore della merce venduta dalla resistente ai propri clienti. Il ricorrente allegò di svolgere attività di orefice e di avere consegnato alla resistente, in varie circostanze, i propri gioielli ed espositori per un valore complessivo di euro 24.642,40, con l'intesa che i prodotti invenduti avrebbero dovuto essere restituiti entro 15 giorni dalla richiesta, come indicato nei ddt attestanti la consegna;
che con comunicazione via pec del 30.09.2017 ebbe a richiedere la restituzione dei monili invenduti entro il termine di giorni 15 e che detta richiesta era rimasta priva di riscontro, con la conseguenza che la ER Gioielli sas era tenuta al pagamento del prezzo. Si costituì la resistente eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale di Milano, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della negoziazione assistita prevista dalla legge 132/2014 e disconoscendo la sottoscrizione apposta sui ddt prodotti dalla controparte, disconoscimento che pagina 3 di 12
in corso di causa revocò. Nel merito dedusse l'esistenza di rapporti commerciali con AN TE sussumibili nella categoria del contratto estimatorio e contestò che fosse stato pattuito tra le parti un termine di 15 giorni per provvedere alla restituzione. Dedusse infine di avere formalizzato l'offerta reale della merce che era stata ingiustificatamente rifiutata dal TE, contestando l'asserita mancata rispondenza dei beni offerti in restituzione con quelli elencati nei ddt. Con ordinanza emessa il 12 agosto 2021 il tribunale di Milano respinse le domande proposte dal ricorrente condannandolo a rifondere alla resistente le spese processuali, liquidate nell'importo di euro 1.800,00 per compensi professionali oltre accessori. Il primo giudice, stante l'esito negativo della procedura di negoziazione assistita nelle more esperita, dopo avere superato l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, rilevò che il ricorrente non aveva dimostrato il titolo del proprio credito, dovendo escludersi che la disciplina contrattuale del rapporto, in particolare l'esistenza di un'obbligazione restitutoria da adempiersi entro 15 gg dalla richiesta, potesse ricavarsi da quanto riportato nelle fatture accompagnatorie della merce. Reputò altresì di non doversi pronunciare sull'esistenza di un obbligo restitutorio della merce in assenza di una specifica domanda delle parti. L'ordinanza è stata impugnata da AN TE. Il giudizio, a seguito del decesso dell'appellante, è stato riassunto da GO TE, quale esecutore testamentario nonché erede di AN TE, e dagli altri eredi TA EW IS e LE SI TE. Si è altresì costituita AN LB, in qualità di socia accomandataria della cessata ER Gioielli sas di LB AN & C., contestando l'ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione. Precisate le conclusioni all'udienza del 13.04.2023, su istanza degli appellanti la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di integrare il contraddittorio con l'altra erede del defunto AN TE, RT EV TE. All'udienza del 9.11.2023 il giudizio è stato nuovamente trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 190, 352 cpc, per essere poi discusso e deciso nella camera di consiglio del 7.2.2024.
* I motivi di appello 1° Erronea qualificazione del rapporto contrattuale pagina 4 di 12
Il tribunale avrebbe errato nel ritenere indimostrata la conclusione di un contratto atipico quando invece pacificamente il rapporto contrattuale dedotto in atti integrava un contratto estimatorio 2° Erroneità della motivazione laddove si afferma la mancata dimostrazione della previsione di un termine essenziale per la restituzione della merce. Vengono distinti due rapporti contrattuali:
-il primo troverebbe disciplina nel ddt 48/14 la cui sottoscrizione apposta dalla controparte, avrebbe dovuto essere intesa quale accettazione delle condizioni ivi previste ed altresì anche del termine di 15 giorni per la riconsegna dei beni;
-gli ulteriori due rapporti, aventi ad oggetto i beni indicati nei ddt 16K e 22K, la cui disciplina risulterebbe provata alla luce del contenuto dei suddetti ddt che, benché privi di sottoscrizione, costituirebbero prova scritta del contenuto delle intese negoziali, non avendo la controparte mai contestato di avere ricevuto la merce e i ddt, ma solo l'efficacia del termine ivi apposto di 15 giorni, termine tuttavia che era quello usualmente pattuito tra le parti, ragione per cui avrebbe dovuto ritenersi che la regolamentazione di questi due rapporti fosse quella pattuita per le pregresse relazioni commerciali. L'appellante prospetta che le conclusioni sarebbero le medesime anche a volere attribuire ai DDT valore di proposta contrattuale dovendo intendersi il contratto concluso ai sensi dell'art 1327 c.c. tramite esecuzione. In ogni caso, anche a volere ritenere assente un valido termine per la riconsegna dei gioielli, in virtù dell'art 1183 c.c., il termine assegnato di 15 gg con la diffida tramite PEC del 30.09.2017, avrebbe dovuto essere considerato congruo e compatibile con l'esercizio della facoltà restitutoria. In via subordinata l'appellante ha insistito nella richiesta di restituzione dei beni sottolineando che il diritto alla restituzione conseguirebbe al rigetto della domanda di pagamento.
L'opinione della Corte In via preliminare Preliminarmente, si ritiene opportuno pronunciarsi sulla lamentata inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 342 c.p.c. (come modificato dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134) deve essere disattesa, dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale pagina 5 di 12
norma dalla S.C. (ad esempio con sentenza n. 2143/15), l'atto introduttivo, letto nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando in esso sufficientemente desumibile quale parte dell'ordinanza di primo grado si intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Occorre altresì rilevare che l'eccezione di inammissibilità ex art 348-bis c.p.c. è in questa fase processuale priva di rilievo. La Corte,
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