Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2024, n. 588

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2024, n. 588
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 588
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1480/2020 tra LE BI (avv. SORRENTINO GIUSEPPE RAFFAELE e avv. URBANI MICHELA)
Parte appellante contro
FONDAZIONE ACCADEMIA SANTA IL (avv. MARAZZA MARCO e avv. DE FEO DOMENICO)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11257/2019 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro e pubblicata in data 16.12.2019
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. LE SA conveniva in giudizio la Fondazione Accademia Santa CE, e, premesso di avere prestato servizio in suo favore a partire dal 2 febbraio 2007, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato per sopperire, in realtà (non ad esigenze temporanee
e contingenti ma) alla copertura di posizioni vacanti nella pianta organica della Fondazione, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittima apposizione del termine ai contratti con oggetto l'attività di professore dell'orchestra in qualità di secondo/quarto corno e dichiarare per l'effetto l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato dalla data del primo contratto a termine con inquadramento nel IV° livello artistico (categoria Orchestra) del CCNL, con ordine di inserimento


nel posto e risarcimento da illegittima apposizione del termine come da Collegato Lavoro nonché pagamento degli arretrati conseguenti alla ricostruzione della carriera ed agli scatti biennali, oltre accessori di legge e regolarizzazione della posizione previdenziale.
Chiedeva altresì accertarsi la nullità dell'apposizione del termine anche sotto il profilo della mancata effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 4 D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 considerando per l'effetto il contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419.
In subordine, ove non ritenuta applicabile la normativa comune sui contratti a termine per le
ON Lirico Sinfoniche, con relativa riapertura dei termini per impugnare, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-2331/2017, chiedeva disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la violazione da parte degli artt. 23, comma 3, e 29, comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno
2015
.
Nonché sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 3, e 29, comma 3 del
D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, anche per come modificato dal D. L. n. 87/18 convertito con Legge n. 96 del 9 agosto 2018, per violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra i lavoratori delle ON Lirico-Sinfoniche e i lavoratori del settore privato, al fine dell'accoglimento della conversione dei contatti stipulati.
Nel contraddittorio con al Fondazione, che si costituiva eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine anteriori al 25/9/2018, nonché la violazione del divieto di ne bis in idem in relazione a tutti i contratti già oggetto di impugnativa nel procedimento
n. 24169/2017 RG, concluso con sentenza di rigetto del Tribunale di Roma n. 9727/2017 del
30/11/2017 e resistendo anche nel merito al ricorso, il Tribunale rigettava lo stesso in quanto infondato.
Il primo giudice respingeva preliminarmente l'eccezione di carenza di ius postulandi sollevata in sede di discussione dal ricorrente, che partendo dalla pronuncia della Suprema Corte n. 30118/2018, riteneva invalida la costituzione in giudizio della Fondazione resistente a mezzo di un Avvocato del
Libero Foro, anziché della Avvocatura Generale dello Stato.
Il giudice così pronunciava:
“Orbene, nella pronuncia invocata la Suprema Corte, prendendo le mosse dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 153/2011, la quale ha definitivamente affermato che "le fondazioni IR, seppur trasformate in fondazioni di diritto privato, rientrano a pieno titolo fra gli organismi di diritto pubblico”, ha affermato che “l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 345/2000, (convertito con modificazioni in legge n. 62/2001), inerente la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici ed istituzioni concertistiche, prevedendo espressamente che "la fondazione può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato", configura un'ipotesi di patrocinio autorizzato ex articolo 43 R.D. n. 1611/1943, con la conseguenza che (articolo 43 cit., comma 2) ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza" (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 30118 del 21/11/2018, in motivazione).
Nel caso in esame, la parte resistente ha documentato in udienza che, con verbale n. 4 del
17/12/2018, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Accademia Nazionale di Santa CE, preso atto della citata pronuncia n. 30118/2018 della Corte di Cassazione e pur non condividendone il contenuto, ha deliberato all'unanimità dei voti di autorizzare la Fondazione a ricorrere ad Avvocati del Libero Foro in tutte le cause di lavoro e, comunque, in tutte le controversie che richiedano una conoscenza approfondita e specialistica delle discipline speciali
che regolano il funzionamento del comparto delle ON Liriche Sinfoniche, oltre a tutti i contenziosi aventi come controparte una Pubblica Amministrazione. Tale delibera, adottata ben prima della costituzione della Fondazione resistente nel presente giudizio, consente, senza ulteriori rilievi, di ritenere certamente valida la costituzione a mezzo di un
Avvocato del Libero Foro, con conseguente rigetto dell'eccezione”.
L'appellante sostiene con il 1° motivo che la Corte d'Appello di Roma, nella sentenza 176/2020 aveva ritenuto la delibera del 4.12.2007 non “specifica ed apposita” ai fini che interessano, poiché non relativa alla specifica controversia.
Il motivo non si confronta con la pronuncia qui impugnata, poiché il giudice di primo grado ha fatto specifico riferimento alla diversa delibera n. 4 del 17.12.2018 prodotta dalla Fondazione, che autorizzava la stessa al patrocinio del libero Foro nelle cause di lavoro instaurate ed instaurande, il cui testo è il seguente: “Il Presidente comunica[…] al Consiglio di aver ricevuto, da parte della Direzione Generale del MIBACT, una nota in cui viene richiamata la sentenza n. 30118/2018 della
Sezione lavoro della Corte di Cassazione
, in base alla quale sussisterebbe, in capo alle ON Liriche e Sinfoniche, un obbligo di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato salva la facoltà, in casi speciali, di non avvalersi di tale patrocinio, previa adozione di apposita motivata delibera (allegato n. 2). Il presidente, acquisito apposito parere legale dello Studio Marazza, effettua una breve ricognizione della materia che trae origine dall'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, il quale dispone che l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza in giudizio di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge. Successivamente, per quanto di specifico interesse della Fondazione, sono intervenuti l'art. 5 della L. 800/1967, in base al quale gli Enti autonomi lirici sono ammessi al patrocinio gratuito dell'Avvocatura dello Stato e l'art. 1 del D.L. 345/2000, con il quale è stata disciplinata la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, il quale dispone che la fondazione può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Sostiene che, dal tenore letterale delle norme, si evince una mera facoltà della Fondazione di ricorrere a detto patrocinio legale, persistendo quindi in capo ad essa il diritto al libero patrocinio cui ritiene opportuno continuare a ricorrere soprattutto in materie di forte connotazione specialistica quali il diritto del lavoro, materia nella quale potrebbe risultare non del tutto adeguato un organo legale deputato alla difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali e quindi in un ambito estremamente ampio del diritto. Aggiunge che, proprio a mente dell'art. 43 del R.D. 1611/1933, comma 2, citato dalla sentenza, la legittimazione dell'Avvocatura a rappresentare in via organica ed esclusiva un determinato ente deve essere comunque preceduta da un provvedimento autorizzativo di carattere legislativo o regolamentare, emesso di concerto dal Ministero della Giustizia e delle finanze, di cui non si ha contezza nell'ordinamento. Tutto premesso, propone al Consiglio di autorizzare la Fondazione, tramite le strutture interne all'uopo procurate, a ricorrere a libero Foro in tutte le cause di lavoro e, comunque, in tutte le controversie che richiedono una conoscenza approfondita e specialistica delle discipline speciali che regolano il funzionamento del comparto delle ON IR e sinfoniche, oltre ovviamente a tutti i contenziosi aventi come controparte una pubblica amministrazione. Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera il ricorso al patrocinio legale privato, come sopra specificato. La su estesa delibera, adottata all'unanimità dei voti, viene ad avere il n. 7/2018”
Il motivo di gravame è perciò
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