Corte d'Appello Roma, sentenza 22/02/2024, n. 1282
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Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente,
Dott.ssa Antonella Myriam Sterlicchio Consigliere,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4845/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservate in decisione in data 10.10.2023 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, comma tre e 127-ter e vertente
tra
OS ALne S.p.a. (p.iva n. 01114601006), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in viale Europa n. 175, presso la Funzione Affari Legali della società, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Massimo Ficeli (c.f.
[...]) ed Antonio Sebastiano Campisi (c.f. [...]), in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio Pierluigi Ambrosone, rep. n. 55418 racc. n. 16104, del 27.4.2022, depositata in atti
- attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c. -
e
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GE AL S.p.A. (p.iva 01333550323), in persona del legale rappresentanti pro tempore, con sede in
Mogliano Veneto ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini (c.f. [...]), che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio Pierluigi Ambrosone, depositata in atti
e
DI S.p.A. (p.iva 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Milano ed elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco
Trotta (c.f. [...]), che la rappresenta e difende come da procura generali alle liti a rogito notaio Angelo Busani, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- convenuti in riassunzione –
Oggetto: Riassunzione da rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18816/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice in riassunzione OS ALne S.p.A.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Prima Civile con ordinanza n.
18816/2022, in accoglimento delle deduzioni e domande formulate da OS ALne S.p.A. nel presente giudizio, ribadite e riproposte nel presente atto ed anche in annullamento e/o riforma e/o sostituzione delle precedenti sentenze del Tribunale di Roma, n. 24662/2006 e della Corte d'Appello di Roma n.
2900/2016:
1) accertare e dichiarare che la spedizione dell'assegno per il quale è causa è avvenuta senza l'adozione di doverose e specifiche cautele di sicurezza dell'invio, in violazione del dovere di agire per preservare gli interessi dei terzi coinvolti nell'operazione ed esposizione volontaria delle stesse Società convenute al rischio che l'assegno venisse riscosso da un soggetto non legittimato, con correlativo danno imputabile a fatto e colpa esclusiva delle convenute, accertare e dichiarare, altresì, che OS ALne S.p.A. ha diligentemente negoziato l'assegno per il quale è causa, escludendo l'esistenza di profili di colpa, siano essi esclusivi e/o concorrenti in capo a OS ALne, nella causazione del danno lamentato da GE AL
S.p.A. e conseguentemente rigettare integralmente le domande di risarcimento danni proposte nei confronti di OS ALne S.p.A.;
2) si chiede, in ragione di quanto precede, che al rigetto integrale delle domande di risarcimento danni avanzate nei confronti di OS ALne S.p.A., faccia seguito la condanna di GE AL S.p.A. a
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restituire a OS ALne S.p.A. la somma di €. 7.954,47 pagata da OS ALne S.p.A., per sorte, interessi
e rivalutazione monetaria, in forza della sentenza della Corte di Appello n. 2900/2016;
3) in via subordinata, nel denegato caso di accertamento di colpa concorrente di OS ALne S.p.A. nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 e 1223 c.c., accertata la marginalità, lievità e/o irrilevanza del concorso di OS ALne S.p.A., adeguare l'eventuale condanna di OS ALne S.p.A. al risarcimento del danno alla percentuale minima ritenuta di giustizia e tenuto conto del pagamento già effettuato da
OS ALne S.p.A. al capo che precede, condannare di conseguenza GE AL a restituire a OS
ALne S.p.A. percentualmente, in ragione della colpa concorrente di ciascuno, parte della somma corrisposta in forza della sentenza della Corte di Appello n. 2900/2016, ovvero anche eventualmente nella diversa misura accertata e/o ritenuta, in via di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari delle due precedenti fasi di merito, della fase davanti alla
Corte di Cassazione, nonché della presente fase di rinvio.”
Convenuta in riassunzione GE AL S.p.A.: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ritenere insussistente
e/o in subordine del tutto minima, qualsivoglia responsabilità in capo a GE già TA relativamente alle modalità di spedizione. Vittoria di spese"
Convenuta in riassunzione DI S.p.A.: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni avversa ragione eccezione pretesa:
- in via preliminare: confermare che la sentenza n. 24662/2006 del Tribunale di Roma è passata in giudicato nei rapporti tra GE AL S.p.A. (già NA TA S.p.A.) e NI S.p.A. (già NI
CA d'impresa S.p.A.), con ogni conseguente statuizione;
- nel merito: confermare, per i motivi meglio precisati in narrativa, la sentenza n. 2900/2016 della Corte di
Appello di Roma impugnata da OS ALne S.p.A. escludendo qualsiasi responsabilità di NI S.p.A.
(già NI Corporate NG S.p.A. e già NI CA di Impresa S.p.A.), nella negoziazione del titolo per cui è causa;
- ancora nel merito: in denegata ipotesi di riforma totale e/o parziale della sentenza n. 2900/2016 della
Corte di Appello di Roma, dichiarare, con la miglior formula, comunque esente da qualsiasi responsabilità
NI S.p.A. (già NI Corporate NG S.p.A. e già NI CA di Impresa S.p.A.) nella negoziazione del titolo per cui è causa;
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- in ogni caso con vittoria del presente di giudizio rinvio e di quello di legittimità svoltosi innanzi alla
Suprema Corte (R.G. 14716/2017).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, la TA – Le UR d'AL S.p.A. (ora GE AL e di seguito TA) aveva convenuto in giudizio la DI CA S.p.A. e la OS ALne S.p.A. (di seguito rispettivamente DI e OS ALne), innanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere – previo accertamento della responsabilità delle convenute nella errata identificazione del presentatore dell'assegno emesso in favore di TE NN IT, dell'importo di euro 5.164,00;
nel pagamento dell'assegno a soggetto diverso dal legittimo prenditore e del conseguente nuovo pagamento del predetto importo in favore della TE - la condanna delle stesse, in via solidale od alternativa, al pagamento in suo favore dell'importo sopra indicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, la TA – dopo aver premesso di essere titolare di due conti correnti (il
n. 11754 ed il n. 16840) presso l'agenzia n. 12 di Roma della DI, con possibilità di emettere assegni di traenza e di provvedere quotidianamente, per la sua attività di impresa di assicurazioni, al risarcimento dei danni di natura extracontrattuale e ad indennizzi di natura contrattuale mediante l'emissione di assegni muniti di clausola di intrasferibilità e con validità di 45 giorni, tratti dal conto corrente n. 11754 - aveva esposto di aver: 1) chiesto all'DI di emettere un assegno dell'importo di euro 5.164,00 in favore di TE NN IT;
2) essere venuta a conoscenza che quest'ultima non aveva mai ricevuto
l'assegno;
3) accertato che l'assegno in questione (n. 6.600.931.281.09), emesso dalla DI e negoziato da OS ALne, era stato pagato a soggetto diverso dal legittimo prenditore e 4) essere stata costretta ad emettere un nuovo assegno di pari importo a favore della TE.
La DI non si era costituita in giudizio, ma era intervenuta la DI CA D'TE S.p.A. (di seguito DI CA), che aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'DI per effetto della scissione parziale, efficace dal gennaio 2002 e del trasferimento del ramo di azienda relativo ai rapporti qualificati come Corporate alla cessionaria DI CA, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Si era costituita in giudizio anche la OS ALne, che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea ed in subordine, la condanna dell'DI a tenerla indenne da qualsiasi pagamento od in via ulteriormente subordinata, nel caso di condanna in solido, la declaratoria del proprio diritto di ripetere le somme dalla DI.
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Con sentenza n. 24662/2006, depositata in data 29.11.2006, il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la contumacia dell'DI e rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa avanzata dalla società intervenuta in ragione della responsabilità solidale passiva prevista dall'art. 2504 decies, secondo comma, c.c., aveva rigettato la domanda attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“Sul punto, deve osservarsi, che alcuna responsabilità può essere ascritta all'DI S.p.a.
(Banche coinvolte nell'operazione), in considerazione:
- che è stato diligentemente eseguito il mandato ricevuto dall'TA S.p.a.:
emissione dell'assegno di traenza ed addebito in conto corrente del relativo importo;
- che l'onere di verificare la legittimazione del prenditore è stato trasferito sulla banca negoziatrice, OS ALne S.p.a., in qualità di banca girataria;
- che, nel caso di specie, si trattava di assegno di traenza - appartenente ai c.d. assegni tratti per conto di terzi, ex art. 6 R.D. 1933/1736 - che essendo privo di sottoscrizione del correntista ed essendo, invece, sottoscritto personalmente soltanto dal beneficiario, escludeva ogni possibile controllo di firma in stanza di compensazione per la banca trattaria, non disponendo quest'ultima dello "specimen" della firma depositato nei propri uffici e rimanendo, in tal modo, il soggetto beneficiario un soggetto del