Corte d'Appello Bari, sentenza 27/11/2024, n. 1527

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bari, sentenza 27/11/2024, n. 1527
Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
Numero : 1527
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

n. 565/2024
Corte di Appello di Bari
I^ Sezione Civile
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Bari, I^ Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati
1) dott. Maria MITOLA Presidente rel.
2) dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3) dott. Alessandra PILIEGO Consigliere
Nel procedimento n. 565/2024 RG Affari Generali
ha emesso la seguente
SENTENZA
Sull'appello proposto da:
SOC. LI CR E PU SR P. IVA no. 03027240716, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via San Lorenzo n. 260 presso e nello studio dell'Avv. Pietro SCHIAVONE SCHIAVONE, C.F. [...], dal quale è rappresento e difeso giusta procura alle liti in calce al ricorso, - pec: schiavoneschiavone.pietro@avvocatifoggia.legalmail.it ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore nonché
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA – in persona del
Capo del Compartimento Marittimo pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura
Distrettuale di Bari alla via Melo da Bari n. 97, che li rappresenta e difende.
resistente
avverso la sentenza n. n. 430/2024 pubbl. il 12/02/2024, pronunciata dal Tribunale di Foggia nel giudizio di opposizione ex art. 22 L. 689/1981, iscritto al n. RG 353/2019
Conclusioni: come da note scritte in atti

Svolgimento del processo
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, la RA RO e AN s.r.l. proponeva impugnazione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 207/2018 emessa dal Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia notificata in data 18/12/2018, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di €
30.000,00 e la contestuale sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio commerciale per la violazione dell'art. 10 comma 2 lett. a) e b) D.Lgs 4/2012.
La ricorrente deduceva:
✓ che CR CO, nella sua qualità di legale rappresentante della società opponente, era stato condannato dal Tribunale di Foggia alla pena di € 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) e b) e all'art. 8 comma 1 D. Lgs. 4/20121;

✓ che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26261/2018, aveva annullato senza rinvio la sentenza, stante la intervenuta depenalizzazione del reato, e trasmesso gli atti alla competente autorità amministrativa;

✓ che, a fronte della precedente condanna di € 4.000,00 di ammenda, all'odierna opponente per i medesimi fatti è stata applicata una sanzione amministrativa superiore nonché la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale, in violazione del d. lgs. 7/2016 e del d. lgs. 8/2016 e del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, tenuto conto del carattere afflittivo della sanzione irrogata.
Concludeva per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, previa sospensione e vinte le spese.
Costituitasi, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, chiedeva il rigetto dell'opposizione, stante la sua infondatezza.
Con la sentenza n. 430/24 il Tribunale di Foggia rigettava l'impugnazione.
Riteneva il Tribunale, premesso che non fosse in contestazione la sussistenza della violazione contestata, documentalmente provata, che, in punto di diritto, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 28 luglio 2016,
n. 154, art. 39, comma 1, lett. a)
, al D. Lgs. n. 4 del 2012, art. 7, le condotte di detenzione, sbarco, trasbordo, trasporto, commercializzazione e somministrazione di “novellame” non erano più previste dalla legge come reato, integrando l'illecito amministrativo previsto dal D. Lgs. n. 4 del 2012, art. 10, comma 2 e art. 11, comma
5
, con la conseguenza che gli atti relativi alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 154, salvo che il procedimento penale non fosse stato già definito con sentenza irrevocabile, dovevano essere trasmessi all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto.
Rileva il primo giudice che, dagli atti di causa, era emerso che, in data 22.8.2013 veniva accertato che a CR
CO, nella qualità in atti, in quanto trovato nella detenzione di prodotti ittici sottomisura, veniva contestata la violazione del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, art. 7, comma 1 lett. a) e b), in forza del quale “al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse
biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici”.
Il successivo art. 8, comma 1, prescriveva inoltre che “chiunque viola i divieti di cui all'art. 7, comma 1, lett.
a), b), c), d), e), f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisce più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 Euro a 12.000 Euro”.
RO CO, era stato condannato dal Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1878/2016, alla pena dell'ammenda di € 4.000,00, ma tale condanna veniva annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato – cfr. Cass. Pen. N. 26261/2018- in quanto a seguito della depenalizzazione il fatto costituiva violazione amministrativa e come tale andava sanzionata.
A seguito dell'annullamento della sentenza di condanna e della conseguente trasmissione degli atti al Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia, la Capitaneria di Porto di Manfredonia aveva contestato all'odierna opponente la violazione dell'art. 10 comma 2 lett. a) e b) e irrogato le sanzioni amministrative previste (pecuniaria e di sospensione dell'esercizio commerciale per 10 giorni)2.
Con l'opposizione la SOC. LI CR E PU SR si doleva della mancata applicazione del d. lgs.
7/2016 e del d.lgs. 8/2016 nonché dell'applicazione retroattiva di una sanzione amministrativa, a suo giudizio, più sfavorevole rispetto a quella penale.
Il primo giudice rilevava, sulla scorta anche dei principi elaborati negli anni dalla giurisprudenza anche comunitaria - i c.d. criteri Engel” ossia: 1) la qualificazione del diritto interno;
2) la natura dell'infrazione;
3) la severità della pena - che, allorché ricorresse anche uno soltanto di tali criteri si dovesse riconoscere alla sanzione amministrativa, natura sostanzialmente penale, non essendo consentito qualificare la sanzione in termini meramente formali.
L'esame della fattispecie induceva però il giudicante a ritenere che la sanzione amministrativa comminata non avesse carattere penale e non potesse considerarsi nello specifico come più afflittiva di quella oggetto della depenalizzazione e tanto giustificava l'efficacia retroattiva della nuova normativa.
Avverso detta sentenza ha proposto appello SOC. LI CR E PU SR, invocandone la riforma riproponendo i medesimi argomenti di cui al primo giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione in epigrafe, deducendo l'infondatezza delle censure.
All'udienza cartolare del 25.06.2024 previo rigetto dell'istanza inibitoria, la causa è stata rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo all'udienza odierna, previa concessione di termini per il deposito di note e repliche.
All'odierna udienza, svolta con le modalità di trattazione cartolare, depositate le note scritte, la lettura del dispositivo di sentenza viene sostituita dalla trasmissione della medesima e contestuale sentenza alle parti per via telematica.
Motivi della decisione
Con l'atto di appello la soc. SOC. LI CR E PU SR ha reiterato i medesimi motivi di opposizione rivolti avverso l'Ordinanza ingiunzione sostanzialmente insistendo per la natura afflittiva e sostanzialmente penale della sanzione amministrativa irrogata che non avrebbe consentito a suo giudizio
l'applicazione retroattiva della legge di depenalizzazione.
Ha rilevato, infatti, l'appellante che l'art. 7 lettera a) e b) del Dlgs. no. 4/2012 sanzionava, a norma del successivo art. 8 alternativamente con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 2000 euro a 12.000 euro le condotte ascritte all'appellante;
ed infatti a fronte di tale previsione
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