Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/11/2024, n. 610

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/11/2024, n. 610
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 610
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo


R.G. N. 336/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI IA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di EN (C.F. ADS94026160278),
nei cui uffici in EN, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 è ex lege domiciliato, (fax:
0415224105;
e-mail: venezia@mailcert.avvocaturastato.it e ai soli fini delle comunicazioni telematiche:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)
Parte appellante
contro
AN UC (C.F. [...]) nata a [...] il [...]
residente in [...], BE CO (C.F. [...]) nato a
Avellino il 16/4/69 residente in [...], BE NA (C.F.
[...]) nata a [...] il [...] e residente in [...] anche quali
eredi di PP BE rappresentati per procura in atti dagli Avv. Emanuele D'Andrea (C.F.
[...]) ai fini del d.l. 89/2011 convertito in l. 111/11 con domicilio quivi eletto PEC
1
emanuele.dandrea@ordineavvocatipadova.it, Fax. 049 8253164 in Padova Via del Risorgimento 36
e anche disgiuntamente dall'Avv. Irene D'Andrea (C.F. [...])
irene.dandrea@ordineavvocatipadova.it
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 312/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: assegni e benefici per le vittime del dovere
Conclusioni:
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di EN, previa sospensione dell'esecutività della sentenza in
questa sede impugnata e fissazione dell'udienza di discussione, in riforma della sentenza del
Tribunale di Padova/ Sez. Lavoro, n. 312/22, notificata presso gli uffici della Scrivente in data
10.5.2023, unitamente all'atto di precetto (all. 1 e 2), respingere il ricorso promosso da UC
CO, ST BE e RO BE.
Con vittoria di spese”.
Per parti appellate:
In via principale
rigettare l'appello proposto perché tardivo.
In via subordinata
rigettare l'appello proposto perché manifestamente infondato confermando la Sentenza del
Tribunale di Padova n. 312/2022 pubblicata il 17 maggio 2022.
Con vittoria di spese diritti e onorari in favore del procuratore antistatario.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice accoglieva le domande dei ricorrenti,
accertando il diritto alla riliquidazione dell'assegno spettante al de cuius ex art. 2 L. 407/1998 nonché
il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 bis e 3 quater, L. 206/2004 e dei
benefici ex artt. 7, 9 e 10 L. 206/2004. Ha altresì condannato il Ministero dell'Interno e il Ministero
dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese di lite.
I sigg. CO UC, BE ST e BE RO sono eredi del sig. BE
2
PP, appuntato dei Carabinieri riconosciuto vittima del dovere ex D.M. del 23.01.2000 con
invalidità pari all'80% e deceduto in data 20.09.2020. Successivamente al decesso del sig. BE
PP, il Ministero dell'Interno riconosceva alla vedova l'assegno vitalizio mensile di € 258,23 e
lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00, mentre nulla riconosceva ai figli, stante la
mancata prova del requisito della convivenza a carico e l'età degli stessi. Gli stessi hanno instaurato
iure ereditario la presente causa per l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'assegno
spettante al de cuius ex art. 2 L. 407/1998 nell'importo di € 500,00 (oltre perequazione automatica
ex art. 11 D.L. 503/1992), dal 01/01/2006 fino alla data del decesso, nonché per l'accertamento del
diritto allo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3 bis, L.
206/04
e del diritto all'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, L. 407/1998 e per il riconoscimento dei
benefici ex artt. 7, 9 e 10 L. 206/2004.
Il primo giudice ha accolto le domande dei ricorrenti, così motivando:
In relazione alla domanda di merito volta alla rideterminazione dell'assegno vitalizio non
reversibile ex art 2 l.407/98, alla luce degli ormai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di
legittimità in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati,
l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia
permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui
all'art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza
amministrativa ed ordinaria (Cass., SU n. 7761 del 27/3/2017, in questa sede da intendersi
espressamente richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc).
Pertanto il Ministero dell'Interno va condannato a riconoscere ai ricorrenti, quali eredi di
BE US, l'importo derivante dalla riliquidazione dell'assegno nella misura di € 500,00
a decorrere dal 01.01.2006 fino data del decesso del de cuius (20/09/2020) e soggetto annualmente
a perequazione automatica.
Quanto invece alle restanti domande, respinte in via amministrativa dal Ministero dell'Interno
“per assenza dei presupposti di legge” – da qui la legittimazione passiva del Ministero convenuto -
si rileva che:
3 - l'art. 2, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che 'a decorrere dal 1°
gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui
all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti,
nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro
familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, come modificato dal comma 106;

- il successivo comma 106, alla lett. b), prevede che 'all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla
data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio
non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni';

- di conseguenza l'art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal
citato comma 106 della L. 244/2007, prevede che 'a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di
ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente
non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli
maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre
all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa
di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere
dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

- è stato ritenuto dal Consiglio di Stato con parere 2155/15, che il beneficio si riferisce ai soli
figli maggiorenni non a carico della vittima, considerato che per quelli a carico era già prevista
l'attribuzione dell'assegno di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 407 del 1998, mentre la legge n.
244 del 2007 introduce tale beneficio per i figli maggiorenni ancorché non conviventi con la vittima
di atti di
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