Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-04-27, n. 201502155

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-04-27, n. 201502155
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502155
Data del deposito : 27 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08315/2014 REG.RIC.

N. 02155/2015REG.PROV.COLL.

N. 08315/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8315 del 2014, proposto da:
Medical House Vigne Nuove S.r.l., Studio Radiologico Fisioterapico Casalpalocco Srl, Studio Medico Specialistico Colombo Srl, Ider Srl Già Centro Medico Polispecialistico Villanova Srl, Centro Medico Polispecialistico Aditerm Srl, Ursap ( Unione Regionale Sanità Privata ), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Tarullo, con domicilio eletto presso Stefano Tarullo in Roma, Via Vincenzo Cardarelli N. 9;



contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 03918/2014, resa tra le parti, concernente remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Stefano Tarullo e l'avv. dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la sentenza che si chiede di revocare veniva respinto l’appello avverso la decisione con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso proposto da diverse strutture sanitarie avverso il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2012, di determinazione delle tariffe massime di “remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per revocazione le società indicate in epigrafe (tutte accreditate per l’erogazione di prestazioni di risonanza magnetica nucleare), adducendo, a sostegno dell’impugnazione, la sussistenza dell’errore di fatto, asseritamente idoneo a giustificare la revocazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, n.4) c.p.c., integrato dall’assunzione della decisione nonostante l’indisponibilità dei dati di costo, mai depositi in giudizio dal Ministero resistente, sulla cui base avrebbe dovuto essere adottato il decreto ministeriale impugnato, come, invece, prescritto dall’art.15, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95.

Resistevano il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze,

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