Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/09/2024, n. 375

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/09/2024, n. 375
Giurisdizione : Corte d'Appello Potenza
Numero : 375
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo



CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 92/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott Ettore Luigi NESTI Presidente;

dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;

avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 92/2019 Ruolo Generale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza definitiva n. 1029/2018 emessa dal Tribunale di MATA, pubblicata il dì
27.11.2018, non notificata in materia di usucapione di beni destinati ad edilizia pubblica
TRA
AD AN (c.f. [...]), AD PA (c.f. [...]),
AN PA (c.f. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Ruggi, con domicilio in Matera alla Via Della Croce n. 3,
APPELLANTI
CONTRO
A.L.S.I.A. - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (c.f. 00627370778), in persona del legale rappresentante pro, rappresentata e diesa dall'avv. Giuseppe Arcuri, con domicilio in Policoro alla Via Sant'Uberto n. 43
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI MATA (c.f.
00040490773), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Brunella Massenzio, con domicilio in Matera, alla Via Benedetto Croce n. 2
APPELLATA
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA


1. Con atto di citazione notificato in data 17.02.2014 AD AN, AD PA

e AN PA esponevano di detenere animo domino e di averne curato anche opere di ristrutturazione, sin da data anteriore al 1970, gli alloggi in Borgo La Martella, che insistono su area di sedime in catasto al foglio 65 particelle 581 e parte della particella n. 579. Affermavano
gli attori, in sintesi, che i fabbricati del Borgo La Martella, compresi quelli dei quali fanno parte gli alloggi oggetto di causa, furono realizzati dall'UNRRA Casas su suolo acquisito dall'ES
(oggi LS) ma che l'LS, proprietaria per accessione di tali immobili, non ha mai curato la loro gestione;
gli stessi immobili, negli anni '70, furono occupati dai soggetti economicamente deboli della cittadinanza materana che non riusciva a reperire alloggi;
l'LS, pur intestataria dei beni, si è sempre disinteressata di tali immobili;
sebbene la legge 771/1986 avesse previsto il trasferimento dei beni allo IACP (oggi AT) tale trasferimento non è stato mai attuato e quindi l'acquisizione dei beni al patrimonio all'AT non è mai avvenuta;
in sostanza gli immobili sarebbero stati abbandonati da tutti gli enti ai relativi possessori. Chiedevano pertanto accertarsi l'intervenuta usucapione di predetti immobili e in subordine dichiararsi il diritto di riscatto degli stessi ai sensi dell'art. 14 comma terzo della legge 771/1986, così concludendo: Dichiarare intervenuta l'usucapione degli immobili indicati in narrativa, costruiti sulle particelle n. 581 e parzialmente sulla particella n. 579 del Fol. 65 di Matera, Borgo la
Martella, e per l'effetto dichiarare trasferita la proprietà degli stessi a favore degli attori come segue:
a) A AD AN nato a [...] in data [...], l'immobile della part.lla 581, come risulta dalle superfici riportate nell'allegata planimetria sub. 1;

b) A AD PA, nato a [...] in data [...], l'immobile di cui la particella n. 581 e parzialmente part.lla n. 579, come risulta dalle superfici riportate nell'allegata planimetria sub 2;

c) A DI PA, nato a [...] il [...], l'immobile di cui alla particella n. 581e parzialmente alla part.lla n. 579, come risulta dalla superficie riportata nell'allegata planimetria sub. 3;

2) In via del tutto subordinata, – nel caso di rigetto della domanda di usucapione ex art. 1158 cc,- dichiarare gli attori aventi diritto al riscatto degli immobili in questione, come precisato sub
1a), 1b) e 1c), a favore di ciascun attore, ai sensi dell'art. 14, 3 comma, L. 771/86, al prezzo ivi previsto del 50% del costo dell'opera e con deduzione di ogni anticipazione effettuata a titolo di canoni, ovvero di opere di risanamento: il tutto da determinarsi e liquidarsi in separata sede di accertamento transattivo, ovvero in via giudiziale;

3) Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.


2. Con atto depositato il 20.6.2014 si costituiva in giudizio l'AT
(già IACP) la quale in sintesi invocava l'avvenuta acquisizione ex lege degli immobili de quo in forza della legge
771/1896 che disponeva il trasferimento all'IACP (oggi AT) degli immobili destinati ad uso abitazione del Borgo La Martella, da assegnare in via definitiva ai possessori;
eccepiva
l'inammissibilità dell'usucapione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente;
quanto alla richiesta di riscatto non si opponeva purché sussistessero i presupposti di legge, al cui accertamento avrebbe dovuto esser subordinata l'eventuale pronuncia.


3. Con atto del 26.6.2014 si costituiva LS
eccependo il proprio difetto di legittimazione
passiva e deducendo circa l'inusucapibilità degli immobili de quo
4. Istruita con prove documentali la causa è stata decisa con sentenza n. 1029/2018 con la quale il Tribunale di Matera ha così disposto: "Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 17 - 19 febbraio 2014 da AD
AN, AD PA e DI PA nei confronti dell'LS - Agenzia Lucana di
Sviluppo e Innovazione in Agricoltura e dell'AT - Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale di Matera, la dichiara inammissibile e condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dagli enti convenuti, che liquida per ciascuno di essi in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge."
5. Il Tribunale ha motivato la propria decisione dapprima accogliendo l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'LS, in quanto attualmente il predetto ente non risulta intestatario dei beni per i quali è stata avanzata domanda di usucapione, per cui nei confronti dello stesso una tale domanda deve considerarsi inammissibile.
Il Tribunale ha poi affermato che la domanda di usucapione è comunque inammissibile anche per come formulata nei confronti dell'AT, in quanto nella fattispecie, gli alloggi sui quali gli attori rivendicano l'acquisto per usucapione sono stati trasferiti all'AT e, quindi, hanno acquistato la qualità d'immobili rientranti nell'edilizia residenziale pubblica e quindi, secondo quanto statuito dall'articolo 21, comma 2, della legge n. 865/71, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente comunale sul quale le relative aree insistono. Il Tribunale ha quindi concluso che detti beni, restando soggetti al regime del patrimonio indisponile fino alla conclusione del procedimento di assegnazione, sino a tale epoca non sono suscettibili di formare oggetto di usucapione della proprietà, nemmeno da parte di soggetti occupanti gli stessi beni: infatti, diversamente opinando, si permetterebbe un trasferimento della proprietà dei medesimi beni in violazione delle procedure di assegnazione, quindi senza tener conto delle esigenze di cittadini non abbienti, per il cui soddisfacimento tali beni sono stati acquisiti dalla pubblica amministrazione (richiamando Cass. Civ. Sez. II, 28.8.2002, n. 12608).
Il Tribunale ha quindi proseguito affermando che l'eventuale accertamento dei presupposti per
l'acquisto per usucapione, in favore degli attori, relativamente ai beni per cui è causa, sarebbe impedito dall'attuale destinazione degli stessi beni, per cui ogni indagine in ordine alla sussistenza di tali presupposti è da considerarsi superflua. Inoltre il Tribunale ha considerato le conclusioni che precedono assorbenti relativamente ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui ne ha ritenuto superflua l'ulteriore trattazione.
6. In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, ha poi disposto la condanna in solido degli attori, parte soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle controparti, così come liquidate in dispositivo.

7. Con atto notificato il 23.2.2019 AD AN, AD PA e AN PA hanno impugnato la predetta
sentenza così concludendo: "In riforma della sentenza impugnata, voglia l'On.le Corte di Appello adita così provvedere: 1) Dichiarare intervenuta
l'usucapione degli immobili indicati in narrativa, costruiti sulle particelle n. 581 e parzialmente sulla particella n. 579 del Fol. n.65 di Matera, Borgo la Martella, e per l'effetto dichiarare trasferita la proprietà degli stessi a favore degli appellanti come segue: d) A
AD AN nato a [...] in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi