Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1139

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1139
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1139
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1073/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
V), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
, (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
), (C.F. ), CodiceFiscale_8 Parte_9 CodiceFiscale_9
(C. F. ), e Parte_10 CodiceFiscale_10 Parte_11
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_11
Adriana Luminoso
Appellanti
CONTRO
( ), Controparte_1 PartitaIVA_1
1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Tamburini;

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti, tutti dipendenti a tempo indeterminato dell' di con la qualifica di CP_2 CP_1
collaboratore professionale sanitario – infermiere di categoria D, premesso che erano state loro affidate le funzioni di coordinamento dei reparti di rispettiva assegnazione alla data per ciascuno indicata in atti – per tutti successiva al 2001 -, adivano il Tribunale del lavoro di Siracusa al fine di ottenere il riconoscimento della posizione giuridica conseguente all'attività di coordinatore a far data dal conferimento dell'incarico di coordinamento e la condanna dell alla corresponsione del trattamento CP_1
economico previsto dall'art. 10 C.C.N.L., Comparto Sanità II Biennio Economico 2000-
2001 del 20/9/2001 nella misura annua di € 3204,42.
Con sentenza n. 987/2022 del 13/10/2022 il tribunale rigettava il ricorso in quanto gli incarichi di coordinamento erano stati conferiti in data successiva al 31.8.2001 e, dunque non trovava applicazione l'art. 10 c. 2 del CCNL, che riguardava coloro che alla data del 31.8.2001 erano già inquadrati in categoria D o, pur inquadrati in categoria C svolgevano a quella data effettive funzioni di coordinamento. Il giudice rilevava che i ricorrenti avevano svolto funzioni di coordinamento da data successiva e non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della chiesta indennità a norma del
CCNL non essendo allegato e provato che i ricorrenti avessero ottenuto l'incarico di coordinamento secondo le regole selettive individuate dall' Il giudice CP_1
richiamava a fondamento della decisione la sentenza n. 261/2021 della Corte d'appello di Catania, pronunciata in vicenda analoga, che aveva escluso il diritto dei lavoratori all'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 C.C.N.L. Comparto Sanità del 20
2
settembre 2001 in difetto dell'attivazione di una procedura selettiva prodromica al conferimento dell'incarico.
Avverso la citata sentenza interponevano gravame, tra gli inziali ricorrenti, soltanto gli odierni appellanti, con ricorso depositato in data 16.11.2022;
l
[...]
resisteva al gravame. La causa è stata decisa all'esito dell'udienza 14/11/2024, CP_1
fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione degli artt.1362 e
1363 c.c., in relazione all'art.10 del C.C.N.L. Comparto Sanità II Biennio Economico
2000-2001 del 20.9.2001 e comunque l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;
censurano, in particolare, la sentenza oggetto del gravame nella parte in cui il giudice ha riportato pressoché per intero la sentenza n. 261/2021 della Sezione
Lavoro della Corte di appello di Catania, che sostanzialmente costituisce la motivazione della sentenza appellata, sull'erroneo assunto che la causa in esame fosse sostanzialmente identica alla causa su cui si era pronunciata la citata sentenza di appello.
Infatti, alla luce della documentazione prodotta dai ricorrenti e dall'esame delle risultanze istruttorie, i due casi sono dissimili.
La difesa degli appellanti richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. 18 maggio 2018, n.12339;
Cass. 11 gennaio 2021, n.187) relativa al riconoscimento dell'indennità con riferimento al sistema “a regime” e ritiene che “a seguito dei recenti arresti giurisprudenziali, se da un lato risulta ormai superata quel pronunciamento del Tribunale aretuseo (Trib. Siracusa, Sez, Lavoro, Sent. 19 ottobre
2017, n.740), che riconosceva, a chi espletasse le mansioni di coordinamento infrastrutturali, il diritto al riconoscimento della posizione giuridica relativa all'attività di coordinatore e del corrispondente trattamento economico previsto dall'art.10 del
CCNL Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001 e che ha conseguentemente
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