Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Avv. Petro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 786 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
CH NN LU (c.f. [...]) e CH IU (c.f.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati in Lecce, alla Via 95° Reggimento
Fanteria n. 9 appellanti
e
RA LO (c.f. [...]) rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Larocca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceglie Messapica, alla Via Montale n.2 appellato
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
1
Con sentenza n. 1247/23, pubblicata il 13.09.2023, notificata il 04.10.2023, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento delle domande proposte con atto di citazione in riassunzione dell'08.1.2016 da
LL EL nei confronti di CH US e CH NN CI, condannava i convenuti al pagamento, in favore di LL EL, rispettivamente della somma di € 20.160,00 (CH US) ed € 14.658,00 (CH NN CI), a titolo di risarcimento danni;
dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Ed invero.
Con atto di citazione dell'01.04.2008 i AN CH US e NN IA avevano adito il Tribunale di Brindisi, deducendo di essere proprietari di distinti suoli con sovrastanti fabbricati per civili abitazioni siti in Ceglie Messapica. Tali terreni, costituenti altrettanti lotti edificatori previsti nel Piano
Particolareggiato a suo tempo disposto dall'amministrazione comunale, erano separati tra loro da un altro lotto, contraddistinto dal n. 58 nel Programma di lottizzazione, identificato in catasto al fg. 50 part. 81/f
e 560/e, di proprietà di LL EL, da questi acquistato con atto per Notar Trinchera del
23.02.2000. Ottenuto il permesso di costruire n. 6372 del 07.01.2018, il confinante aveva dato inizio, sul lotto in questione, alla edificazione di un fabbricato, senza rispettare, da entrambi i lati, la distanza minima di 5 m dai confini, come previsto dallo strumento urbanistico di Ceglie Messapica, norma integrativa del codice civile. Chiedevano la condanna del convenuto a demolire tutte le parti dell'erigendo fabbricato realizzate o realizzande a distanza inferiore a metri cinque dai confini con i fondi di proprietà attorea.
Si era costituito in giudizio LL EL, assumendo di essere tenuto a rispettare non già la distanza di m. 5 dai confini contermini, ma quella di 3,75 m, prevista dall'art. 3 del Piano Particolareggiato, approvato con delibera n. 74 dell'08.06.82, per zona residenziale "A.5" del Piano di fabbricazione del
Comune di Ceglie Messapica, peraltro indicata anche nel certificato di destinazione urbanistica. Riteneva infatti la disposizione in tema distanze dai confini contermini delle nuove costruzioni contenuta nel Piano
Particolareggiato prevalente, quale norma di carattere speciale, su quella prevista nelle norme di attuazione del P.R.G. Ad ogni buon conto, riscontrava la mancata corrispondenza del confine apparente tra il suolo dell'attore CH US e il suolo del convenuto, rappresentato da un muro, costruito dall'attore, all'esatto confine catastale tra i due fondi, essendo stata abusivamente occupata una striscia di terreno di circa 11 cm, con una sottrazione di circa 3,04 mq di suolo di proprietà del convenuto. Rilevava altresì la violazione, da parte dei fabbricati attorei, delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie, giacchè il lotto di US CH era ubicato in maniera differente rispetto a quanto riportato nella concessione edilizia n. 3754/A del 10.06.86, risultando spostato di circa 1 m verso Via Rocco Gallone e le quote altimetriche rispetto alle strade pubbliche che lo fronteggiano, Via Pagano a sud-ovest e Via Don Rocco
Gallone a nord-est, con l'effetto che il piano superiore fuoriusciva al di sopra della linea clinometrica
(linea parallela alla congiungente le quote stradali a monte e a valle oltre la quale l'ingombro volumetrico dell'edificio non dovrebbe fuoriuscire) per un'altezza variante da circa 1,50 m fino a 3,20 m, come pure al di sopra della
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clinometrica fuoriusciva tutto il torrino delle scale. Parimenti, anche CH NN CI aveva violato le prescrizioni previste dalla concessione edilizia n. 5239 del 24.03.97, in quanto il piano superiore superava la linea clinometrica per un'altezza che variava fino a 1,50 m. Evidenziate tali inosservanze delle prescrizioni relative all'altezza dei fabbricati, il convenuto concludeva per il rigetto delle richieste di controparte, nonché per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.;
in via riconvenzionale, chiedeva
l'accertamento del suddetto sconfinamento e, per l'effetto, la condanna di CH US ad arretrare il confine apparente sino al confine catastale;
sempre in via riconvenzionale, domandava l'accertamento delle violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte degli attori in ordine alla altezza dei fabbricati ed alla clinometrica e, per l'effetto, la condanna dei AN
CH al risarcimento dei danni.
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa del 23.10.2008 LL EL aveva chiesto la nomina di un consulente al fine di descrivere lo stato dei luoghi degli immobili di proprietà attorea, siti in Ceglie Messapica alla Via Pagano s.n., e di accertare le asserite violazioni delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie n. 3754/A del 10.06.86 per CH e US e n. 5239 del 24.03.97 per CH NN CI e dal regolamento comunale.
Espletato il giudizio di ATP, all'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Brindisi- sez. distaccata di
Francavilla, con sentenza n. 218/2012, pubblicata in data 28.07.2012, aveva rigettato la domanda attorea, nonché la prima riconvenzionale formulata dal convenuto, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla seconda domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione del 5.12.2012 CH US e CH NN CI avevano proposto appello, innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, avverso la sentenza suindicata, chiedendone la riforma, insistendo per la condanna del LL a demolire tutte le parti del fabbricato a distanza inferiore a quella di 5m.
Nel giudizio d'appello si era costituito LL EL, chiedendo il rigetto del gravame;
in via incidentale censurava la sentenza limitatamente al capo di sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dello sconfinamento e alla condanna all'arretramento del muro di confine, impugnando altresì la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n. 638/2015 del 17.07.2015, la Corte d'Appello di Lecce, rigettato l'appello principale, aveva accolto quello incidentale, per cui, in parziale riforma della sentenza n. 218/2012, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da LL EL, accertando lo sconfinamento del muro di confine e ordinando a US CH di arretrarlo sino alla corrispondenza, in ogni suo punto, con
l'esatto confine catastale. Sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di CH US e CH NN CI e sulla domanda di risarcimento del danno, per cui rimetteva le parti innanzi al giudice di primo grado.
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Pertanto, LL EL, con l'atto di citazione dell'08.01.2016, riassumeva il giudizio innanzi al
Tribunale di Brindisi, al fine di accertare la violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di CH US e CH NN CI, in relazione alla clinometrica dei loro rispettivi fabbricati e, conseguentemente, condannare questi ultimi al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio CH US e CH NN CI, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza innanzi al giudice amministrativo della questione relativa alla violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie in relazione alla clinometrica dei rispettivi fabbricati. Invero, i AN CH avevano impugnato gli ordini di demolizione n. 20 e 21 del 16.04.13, assunti dal Comune di Ceglie
Messapica, con i quali veniva contestata “la violazione delle norme di piano relativamente all'art. 6 della tav. 8 del
p.p. zona di espansione A.5 e specificamente le parti di fabbricato eccedenti la parallela di m. 5 alla clinometrica”. I giudizi, rubricati al R.G. n. 1028/2013 e 1029/2013, venivano dichiarati inammissibili dal TAR Lecce con sentenze n. 1670/15 e 1671/15 per difetto di interesse, giacchè l'istanza di fiscalizzazione, avanzata dai
CH, aveva reso inefficaci i provvedimenti sanzionatori impugnati. Successivamente, rigettata la domanda di fiscalizzazione, il Comune di Ceglie Messapica aveva adottato i nuovi ordini di demolizione
n. 67 e 68 del 30.7.2014, impugnati dinanzi al TAR con ricorsi R.G. n. 2469/14 e n. 2470/14. Il TAR
Lecce, non riscontrando una difformità totale dal permesso di costruire n. 375 del 10.06.86, accoglieva i ricorsi con sentenze n. 1672/14 e n. 1673/14, poi impugnate dal Comune di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Avv. Petro Merlo - Consigliere Aus.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 786 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
CH NN LU (c.f. [...]) e CH IU (c.f.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Ernesto Sticchi Damiani, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati in Lecce, alla Via 95° Reggimento
Fanteria n. 9 appellanti
e
RA LO (c.f. [...]) rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Francesco Larocca, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ceglie Messapica, alla Via Montale n.2 appellato
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati
e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 03.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cpc come novellato dalla l. 69/2009, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione delle ragioni di doglianza e dei motivi della decisione.
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Con sentenza n. 1247/23, pubblicata il 13.09.2023, notificata il 04.10.2023, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento delle domande proposte con atto di citazione in riassunzione dell'08.1.2016 da
LL EL nei confronti di CH US e CH NN CI, condannava i convenuti al pagamento, in favore di LL EL, rispettivamente della somma di € 20.160,00 (CH US) ed € 14.658,00 (CH NN CI), a titolo di risarcimento danni;
dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
Ed invero.
Con atto di citazione dell'01.04.2008 i AN CH US e NN IA avevano adito il Tribunale di Brindisi, deducendo di essere proprietari di distinti suoli con sovrastanti fabbricati per civili abitazioni siti in Ceglie Messapica. Tali terreni, costituenti altrettanti lotti edificatori previsti nel Piano
Particolareggiato a suo tempo disposto dall'amministrazione comunale, erano separati tra loro da un altro lotto, contraddistinto dal n. 58 nel Programma di lottizzazione, identificato in catasto al fg. 50 part. 81/f
e 560/e, di proprietà di LL EL, da questi acquistato con atto per Notar Trinchera del
23.02.2000. Ottenuto il permesso di costruire n. 6372 del 07.01.2018, il confinante aveva dato inizio, sul lotto in questione, alla edificazione di un fabbricato, senza rispettare, da entrambi i lati, la distanza minima di 5 m dai confini, come previsto dallo strumento urbanistico di Ceglie Messapica, norma integrativa del codice civile. Chiedevano la condanna del convenuto a demolire tutte le parti dell'erigendo fabbricato realizzate o realizzande a distanza inferiore a metri cinque dai confini con i fondi di proprietà attorea.
Si era costituito in giudizio LL EL, assumendo di essere tenuto a rispettare non già la distanza di m. 5 dai confini contermini, ma quella di 3,75 m, prevista dall'art. 3 del Piano Particolareggiato, approvato con delibera n. 74 dell'08.06.82, per zona residenziale "A.5" del Piano di fabbricazione del
Comune di Ceglie Messapica, peraltro indicata anche nel certificato di destinazione urbanistica. Riteneva infatti la disposizione in tema distanze dai confini contermini delle nuove costruzioni contenuta nel Piano
Particolareggiato prevalente, quale norma di carattere speciale, su quella prevista nelle norme di attuazione del P.R.G. Ad ogni buon conto, riscontrava la mancata corrispondenza del confine apparente tra il suolo dell'attore CH US e il suolo del convenuto, rappresentato da un muro, costruito dall'attore, all'esatto confine catastale tra i due fondi, essendo stata abusivamente occupata una striscia di terreno di circa 11 cm, con una sottrazione di circa 3,04 mq di suolo di proprietà del convenuto. Rilevava altresì la violazione, da parte dei fabbricati attorei, delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie, giacchè il lotto di US CH era ubicato in maniera differente rispetto a quanto riportato nella concessione edilizia n. 3754/A del 10.06.86, risultando spostato di circa 1 m verso Via Rocco Gallone e le quote altimetriche rispetto alle strade pubbliche che lo fronteggiano, Via Pagano a sud-ovest e Via Don Rocco
Gallone a nord-est, con l'effetto che il piano superiore fuoriusciva al di sopra della linea clinometrica
(linea parallela alla congiungente le quote stradali a monte e a valle oltre la quale l'ingombro volumetrico dell'edificio non dovrebbe fuoriuscire) per un'altezza variante da circa 1,50 m fino a 3,20 m, come pure al di sopra della
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clinometrica fuoriusciva tutto il torrino delle scale. Parimenti, anche CH NN CI aveva violato le prescrizioni previste dalla concessione edilizia n. 5239 del 24.03.97, in quanto il piano superiore superava la linea clinometrica per un'altezza che variava fino a 1,50 m. Evidenziate tali inosservanze delle prescrizioni relative all'altezza dei fabbricati, il convenuto concludeva per il rigetto delle richieste di controparte, nonché per la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.;
in via riconvenzionale, chiedeva
l'accertamento del suddetto sconfinamento e, per l'effetto, la condanna di CH US ad arretrare il confine apparente sino al confine catastale;
sempre in via riconvenzionale, domandava l'accertamento delle violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte degli attori in ordine alla altezza dei fabbricati ed alla clinometrica e, per l'effetto, la condanna dei AN
CH al risarcimento dei danni.
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa del 23.10.2008 LL EL aveva chiesto la nomina di un consulente al fine di descrivere lo stato dei luoghi degli immobili di proprietà attorea, siti in Ceglie Messapica alla Via Pagano s.n., e di accertare le asserite violazioni delle prescrizioni previste dalle concessioni edilizie n. 3754/A del 10.06.86 per CH e US e n. 5239 del 24.03.97 per CH NN CI e dal regolamento comunale.
Espletato il giudizio di ATP, all'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Brindisi- sez. distaccata di
Francavilla, con sentenza n. 218/2012, pubblicata in data 28.07.2012, aveva rigettato la domanda attorea, nonché la prima riconvenzionale formulata dal convenuto, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla seconda domanda riconvenzionale.
Con atto di citazione del 5.12.2012 CH US e CH NN CI avevano proposto appello, innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, avverso la sentenza suindicata, chiedendone la riforma, insistendo per la condanna del LL a demolire tutte le parti del fabbricato a distanza inferiore a quella di 5m.
Nel giudizio d'appello si era costituito LL EL, chiedendo il rigetto del gravame;
in via incidentale censurava la sentenza limitatamente al capo di sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento dello sconfinamento e alla condanna all'arretramento del muro di confine, impugnando altresì la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n. 638/2015 del 17.07.2015, la Corte d'Appello di Lecce, rigettato l'appello principale, aveva accolto quello incidentale, per cui, in parziale riforma della sentenza n. 218/2012, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da LL EL, accertando lo sconfinamento del muro di confine e ordinando a US CH di arretrarlo sino alla corrispondenza, in ogni suo punto, con
l'esatto confine catastale. Sempre in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento della violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di CH US e CH NN CI e sulla domanda di risarcimento del danno, per cui rimetteva le parti innanzi al giudice di primo grado.
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Pertanto, LL EL, con l'atto di citazione dell'08.01.2016, riassumeva il giudizio innanzi al
Tribunale di Brindisi, al fine di accertare la violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie da parte di CH US e CH NN CI, in relazione alla clinometrica dei loro rispettivi fabbricati e, conseguentemente, condannare questi ultimi al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio CH US e CH NN CI, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza innanzi al giudice amministrativo della questione relativa alla violazione delle prescrizioni previste dal regolamento comunale e dalle concessioni edilizie in relazione alla clinometrica dei rispettivi fabbricati. Invero, i AN CH avevano impugnato gli ordini di demolizione n. 20 e 21 del 16.04.13, assunti dal Comune di Ceglie
Messapica, con i quali veniva contestata “la violazione delle norme di piano relativamente all'art. 6 della tav. 8 del
p.p. zona di espansione A.5 e specificamente le parti di fabbricato eccedenti la parallela di m. 5 alla clinometrica”. I giudizi, rubricati al R.G. n. 1028/2013 e 1029/2013, venivano dichiarati inammissibili dal TAR Lecce con sentenze n. 1670/15 e 1671/15 per difetto di interesse, giacchè l'istanza di fiscalizzazione, avanzata dai
CH, aveva reso inefficaci i provvedimenti sanzionatori impugnati. Successivamente, rigettata la domanda di fiscalizzazione, il Comune di Ceglie Messapica aveva adottato i nuovi ordini di demolizione
n. 67 e 68 del 30.7.2014, impugnati dinanzi al TAR con ricorsi R.G. n. 2469/14 e n. 2470/14. Il TAR
Lecce, non riscontrando una difformità totale dal permesso di costruire n. 375 del 10.06.86, accoglieva i ricorsi con sentenze n. 1672/14 e n. 1673/14, poi impugnate dal Comune di
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