Corte d'Appello Torino, sentenza 07/08/2024, n. 588
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Testo completo
N. 375/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 375/2023 promossa da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (C.F. 02190140067), rappresentata e difesa dagli avv.
CASTELLOTTI CARLO, COGO MARIA DANIELA e GARIBALDI ELIO GIANNI, con domicilio eletto presso lo studio del primo in VIA VENEZIA N. 6 15121 ALESSANDRIA parte appellante contro
RA GI (C.F. [...]), in proprio e quale legale rappresentante della Farmacia Vecchie Terme del dr. GA NN & C. snc (P.I. 02451040063) rappresentato e difeso dagli avv. BRIGHENTI CHIARA, ZAMBONARDI PIETRO, SETTI
FRANCESCO e VIRANO PAOLO, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in C.SO
GALILEO FERRARIS, 71 10128 TORINO parte appellata
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 20 “riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. NN GA in proprio e in qualità di legale rappresentante della Farmacia Vecchie Terme del Dr. GA NN & C.
S.N.C..
Con riserva di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello promosso dall'Azienda Sanitaria Locale AL per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 672/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022.
In via subordinata:
- Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare
l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. GA.
In via ulteriormente subordinata:
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex artt. art. 22 L. n. 689/1981 e 6 D.lgs. 150/2011 depositato il 13.01.2021,
NN GA, in proprio e quale legale rappresentante della “Farmacia Vecchie Terme del Dott.
GA NN & C S.N.C.”, adiva il Tribunale di Alessandria proponendo opposizione alle ordinanze-ingiunzione nn. 491/2020, n. 492/2020 e n. 493/2020, notificate il 15.12.2020, con le quali
l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria aveva ingiunto all'esponente, in qualità di trasgressore, ed
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alla Farmacia Vecchie Terme, in qualità di obbligata in solido, il pagamento di euro 6.000,00 per ciascuna ingiunzione;
le ordinanze erano state emesse sul presupposto della violazione dell'art. 100, primo comma, del D.lgs. n. 219/2006 (c.d. Codice del Farmaco), come sanzionata dall'art. 148, tredicesimo comma, del medesimo decreto, “per aver consentito nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in AC Terme, via Acquedotto
Romano n. 22, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in San AN D'AS (AT) Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in
AC Terme, via Acquedotto Romano n. 22,con successivo trasferimento, […], presso i locali siti in
San AN D'AS (AT) Via Industria n. 38.”.
L'art. 100 del d. lgs. citato, rubricato Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali, al primo comma (nella formulazione attuale) dispone che la distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.
Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida.
Il ricorso veniva iscritto a ruolo e rubricato al n. 120/2021 r.g.
Il ricorrente, per quanto ancora interessa in questa sede, formulava le seguenti difese:
- l'art. 100 del D.lgs. n. 219/2006, nella sua originaria formulazione, al secondo comma prevedeva che “le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili;
l'art. 5 della L. n. 248/2006 aveva abrogato tale disposizione, consentendo ai farmacisti titolari di farmacia di svolgere anche attività di dispensazione di medicinali all'ingrosso, purché in possesso, a norma dell'art. 100, primo comma, del D.lgs. citato,
“di una specifica autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso rilasciata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti” ed al ricorrere dei requisiti di cui all'art.
101 del medesimo decreto;
il D.lgs. n. 274/2007, poi, aveva introdotto il comma 1 bis dell'art. 100, in base al quale “i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali”;
- il ricorrente, titolare della “Farmacia Vecchie Terme del Dr. GA NN & C. S.N.C.”, aveva ottenuto il 16.01.2013 le autorizzazioni per la commercializzazione all'ingrosso di farmaci;
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- la violazione contestata consisteva, secondo l'ASL, nell'aver consentito il reperimento di medicinali sul mercato attraverso l'attività di farmacia pubblica invece che quella di grossista, al fine di sfruttare “i vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori a favore delle farmacie, entro 12 ore lavorative dalla richiesta ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 219/2006, e in capo ai produttori/titolari di A.I.C. entro 48 ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione regionale, ai sensi del quarto comma della stessa norma”;
- tuttavia, l'art. 100, primo comma, subordina la distribuzione all'ingrosso di medicinali al possesso di un'autorizzazione: poiché la Farmacia Vecchie Terme era in possesso delle autorizzazioni che le consentivano di operare sia come distributrice all'ingrosso che al dettaglio, non vi era alcuna violazione della norma richiamata;
- la ASL riteneva che la violazione fosse integrata poiché la farmacia si era approvvigionata di medicinali utilizzando il codice identificativo unico relativo alla farmacia pubblica ed aveva stoccato tali prodotti utilizzando il magazzino della farmacia per poi, successivamente, trasferirli nei locali magazzino destinati al commercio all'ingrosso;
- peraltro, l'art. 100, primo comma, menziona espressamente e specificamente la
“distribuzione” all'ingrosso di medicinali ed era pacifico che la distribuzione avvenisse presso i locali di San AN d'AS: solo ed esclusivamente da tali locali i farmaci venduti all'ingrosso uscivano per essere conferiti al terzo acquirente;
- parimenti pacifico era che l'attività di sosta momentanea dei medicinali presso uno specifico luogo (o, nel linguaggio delle ordinanze ingiunzioni, il loro “primo stoccaggio”) non costituisse
“distribuzione”, né in tale ultima locuzione poteva essere ricompresa la fase dell'acquisizione del farmaco e, più in generale, ogni fase prodromica alla vendita a terzi soggetti;
- la ratio della normativa era di evitare commistione nelle attività di distribuzione delle due tipologie di medicinali, imponendo una netta distinzione tra il luogo dove il terzo poteva approvvigionarsi all'ingrosso e quello dove poteva approvvigionarsi al dettaglio: questo premesso, mai la Farmacia aveva distribuito medicinali all'ingrosso presso locali diversi da quelli siti in San AN
d'AS (AT) Via Industria n. 38 e, allo stesso modo, mai aveva “distribuito” medicinali al dettaglio presso quei locali;
- gli stessi verbali di contestazione non erano chiari nel perimetrare la contestazione relativa all'asserita violazione dell'art. 100 1° co. D.lgs. n. 219/2006, poiché identificavano non una fattispecie di distribuzione all'ingrosso presso locali non menzionati nell'autorizzazione, ma di approvvigionamento e primo stoccaggio di medicinali “destinati” alla distribuzione, vale a dire ad
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un'attività che rimaneva concettualmente ed ontologicamente distinta da quella di distribuzione, alla quale - esclusivamente - faceva riferimento l'art. 100, primo comma;
- inammissibile era ogni tentativo dell'ASL di travalicare l'ambito precettivo della disposizione richiamata, in particolare lamentando l'interruzione della tracciabilità dei del medicinale: non era infatti
a tale tracciabilità che si rivolgeva l'art. 100, primo comma, del codice del farmaco;
- le questioni in punto utilizzo di distinti codici univoci potevano assumere interesse dal punto di vista amministrativo e di elaborazione delle prassi di settore, ma non potevano essere poste a fondamento dell'irrogazione di una sanzione ex L. n. 689/1981;
ed analogamente doveva ritenersi in merito all'art. 100, comma 1 bis, il quale continuava a riferirsi all'attività di “distribuzione” del farmaco;
- la pronuncia del Cons. Stato n. 5486/2018, richiamata dall'ASL, aveva chiarito che il soggetto in possesso di più codici identificativi univoci (per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio) non può utilizzare indistintamente tali codici per l'acquisto di medicinali ma deve tenere le attività distinte onde impedire la perdita di tracciabilità dei farmaci;
- nella fattispecie in esame, tuttavia, i DDT richiamati dai NAS riguardavano movimentazioni interne della merce tra il magazzino della farmacia e il magazzino destinato al commercio all'ingrosso: tale movimentazione consisteva in semplici “passaggi” interni, non impediti da nessuna norma ed, anzi, necessari per non interrompere il percorso di tracciabilità (sull'assenza di divieti ai passaggi interni, il ricorrente richiamava Tar Lazio – Roma, sent. n. 11240/2016, TAR Lazio n. 11238/2016 e T.A.R.
Sicilia nn. 143-144/2017;
- in via subordinata, era invocabile la scriminante di cui all'art. 3 della L. n. 689/1981, per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente;
- in ulteriore subordine, la sanzione andava rideterminata applicando il cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. n. 689/1981: l'ASL di Alessandria non aveva considerato unitariamente le condotte ascritte, bensì aveva ritenuto trattarsi di tre distinte violazioni, meritevoli di essere sanzionate singolarmente;
nel caso di specie, invece, risultava inequivocabilmente l'unitarietà della violazione contestata, geneticamente collegabile a un unico e ben individuato comportamento giuridicamente rilevante, ovvero aver consentito che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in AC Terme, Via Acquedotto
Romano n. 22, con successivo trasferimento presso i locali siti in San AN D'AS (AT) Via
Industria n. 38;
- in ulteriore subordine, la sanzione era da rideterminarsi ai sensi dell'art.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente rel. dott. Corrado Croci Consigliere dott. Desire' Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 375/2023 promossa da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (C.F. 02190140067), rappresentata e difesa dagli avv.
CASTELLOTTI CARLO, COGO MARIA DANIELA e GARIBALDI ELIO GIANNI, con domicilio eletto presso lo studio del primo in VIA VENEZIA N. 6 15121 ALESSANDRIA parte appellante contro
RA GI (C.F. [...]), in proprio e quale legale rappresentante della Farmacia Vecchie Terme del dr. GA NN & C. snc (P.I. 02451040063) rappresentato e difeso dagli avv. BRIGHENTI CHIARA, ZAMBONARDI PIETRO, SETTI
FRANCESCO e VIRANO PAOLO, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in C.SO
GALILEO FERRARIS, 71 10128 TORINO parte appellata
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 20 “riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. NN GA in proprio e in qualità di legale rappresentante della Farmacia Vecchie Terme del Dr. GA NN & C.
S.N.C..
Con riserva di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello promosso dall'Azienda Sanitaria Locale AL per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 672/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022.
In via subordinata:
- Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare
l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. GA.
In via ulteriormente subordinata:
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex artt. art. 22 L. n. 689/1981 e 6 D.lgs. 150/2011 depositato il 13.01.2021,
NN GA, in proprio e quale legale rappresentante della “Farmacia Vecchie Terme del Dott.
GA NN & C S.N.C.”, adiva il Tribunale di Alessandria proponendo opposizione alle ordinanze-ingiunzione nn. 491/2020, n. 492/2020 e n. 493/2020, notificate il 15.12.2020, con le quali
l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria aveva ingiunto all'esponente, in qualità di trasgressore, ed
pagina 2 di 20
alla Farmacia Vecchie Terme, in qualità di obbligata in solido, il pagamento di euro 6.000,00 per ciascuna ingiunzione;
le ordinanze erano state emesse sul presupposto della violazione dell'art. 100, primo comma, del D.lgs. n. 219/2006 (c.d. Codice del Farmaco), come sanzionata dall'art. 148, tredicesimo comma, del medesimo decreto, “per aver consentito nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in AC Terme, via Acquedotto
Romano n. 22, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in San AN D'AS (AT) Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in
AC Terme, via Acquedotto Romano n. 22,con successivo trasferimento, […], presso i locali siti in
San AN D'AS (AT) Via Industria n. 38.”.
L'art. 100 del d. lgs. citato, rubricato Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali, al primo comma (nella formulazione attuale) dispone che la distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.
Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida.
Il ricorso veniva iscritto a ruolo e rubricato al n. 120/2021 r.g.
Il ricorrente, per quanto ancora interessa in questa sede, formulava le seguenti difese:
- l'art. 100 del D.lgs. n. 219/2006, nella sua originaria formulazione, al secondo comma prevedeva che “le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili;
l'art. 5 della L. n. 248/2006 aveva abrogato tale disposizione, consentendo ai farmacisti titolari di farmacia di svolgere anche attività di dispensazione di medicinali all'ingrosso, purché in possesso, a norma dell'art. 100, primo comma, del D.lgs. citato,
“di una specifica autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso rilasciata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti” ed al ricorrere dei requisiti di cui all'art.
101 del medesimo decreto;
il D.lgs. n. 274/2007, poi, aveva introdotto il comma 1 bis dell'art. 100, in base al quale “i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali”;
- il ricorrente, titolare della “Farmacia Vecchie Terme del Dr. GA NN & C. S.N.C.”, aveva ottenuto il 16.01.2013 le autorizzazioni per la commercializzazione all'ingrosso di farmaci;
pagina 3 di 20
- la violazione contestata consisteva, secondo l'ASL, nell'aver consentito il reperimento di medicinali sul mercato attraverso l'attività di farmacia pubblica invece che quella di grossista, al fine di sfruttare “i vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori a favore delle farmacie, entro 12 ore lavorative dalla richiesta ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 219/2006, e in capo ai produttori/titolari di A.I.C. entro 48 ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione regionale, ai sensi del quarto comma della stessa norma”;
- tuttavia, l'art. 100, primo comma, subordina la distribuzione all'ingrosso di medicinali al possesso di un'autorizzazione: poiché la Farmacia Vecchie Terme era in possesso delle autorizzazioni che le consentivano di operare sia come distributrice all'ingrosso che al dettaglio, non vi era alcuna violazione della norma richiamata;
- la ASL riteneva che la violazione fosse integrata poiché la farmacia si era approvvigionata di medicinali utilizzando il codice identificativo unico relativo alla farmacia pubblica ed aveva stoccato tali prodotti utilizzando il magazzino della farmacia per poi, successivamente, trasferirli nei locali magazzino destinati al commercio all'ingrosso;
- peraltro, l'art. 100, primo comma, menziona espressamente e specificamente la
“distribuzione” all'ingrosso di medicinali ed era pacifico che la distribuzione avvenisse presso i locali di San AN d'AS: solo ed esclusivamente da tali locali i farmaci venduti all'ingrosso uscivano per essere conferiti al terzo acquirente;
- parimenti pacifico era che l'attività di sosta momentanea dei medicinali presso uno specifico luogo (o, nel linguaggio delle ordinanze ingiunzioni, il loro “primo stoccaggio”) non costituisse
“distribuzione”, né in tale ultima locuzione poteva essere ricompresa la fase dell'acquisizione del farmaco e, più in generale, ogni fase prodromica alla vendita a terzi soggetti;
- la ratio della normativa era di evitare commistione nelle attività di distribuzione delle due tipologie di medicinali, imponendo una netta distinzione tra il luogo dove il terzo poteva approvvigionarsi all'ingrosso e quello dove poteva approvvigionarsi al dettaglio: questo premesso, mai la Farmacia aveva distribuito medicinali all'ingrosso presso locali diversi da quelli siti in San AN
d'AS (AT) Via Industria n. 38 e, allo stesso modo, mai aveva “distribuito” medicinali al dettaglio presso quei locali;
- gli stessi verbali di contestazione non erano chiari nel perimetrare la contestazione relativa all'asserita violazione dell'art. 100 1° co. D.lgs. n. 219/2006, poiché identificavano non una fattispecie di distribuzione all'ingrosso presso locali non menzionati nell'autorizzazione, ma di approvvigionamento e primo stoccaggio di medicinali “destinati” alla distribuzione, vale a dire ad
pagina 4 di 20
un'attività che rimaneva concettualmente ed ontologicamente distinta da quella di distribuzione, alla quale - esclusivamente - faceva riferimento l'art. 100, primo comma;
- inammissibile era ogni tentativo dell'ASL di travalicare l'ambito precettivo della disposizione richiamata, in particolare lamentando l'interruzione della tracciabilità dei del medicinale: non era infatti
a tale tracciabilità che si rivolgeva l'art. 100, primo comma, del codice del farmaco;
- le questioni in punto utilizzo di distinti codici univoci potevano assumere interesse dal punto di vista amministrativo e di elaborazione delle prassi di settore, ma non potevano essere poste a fondamento dell'irrogazione di una sanzione ex L. n. 689/1981;
ed analogamente doveva ritenersi in merito all'art. 100, comma 1 bis, il quale continuava a riferirsi all'attività di “distribuzione” del farmaco;
- la pronuncia del Cons. Stato n. 5486/2018, richiamata dall'ASL, aveva chiarito che il soggetto in possesso di più codici identificativi univoci (per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio) non può utilizzare indistintamente tali codici per l'acquisto di medicinali ma deve tenere le attività distinte onde impedire la perdita di tracciabilità dei farmaci;
- nella fattispecie in esame, tuttavia, i DDT richiamati dai NAS riguardavano movimentazioni interne della merce tra il magazzino della farmacia e il magazzino destinato al commercio all'ingrosso: tale movimentazione consisteva in semplici “passaggi” interni, non impediti da nessuna norma ed, anzi, necessari per non interrompere il percorso di tracciabilità (sull'assenza di divieti ai passaggi interni, il ricorrente richiamava Tar Lazio – Roma, sent. n. 11240/2016, TAR Lazio n. 11238/2016 e T.A.R.
Sicilia nn. 143-144/2017;
- in via subordinata, era invocabile la scriminante di cui all'art. 3 della L. n. 689/1981, per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente;
- in ulteriore subordine, la sanzione andava rideterminata applicando il cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. n. 689/1981: l'ASL di Alessandria non aveva considerato unitariamente le condotte ascritte, bensì aveva ritenuto trattarsi di tre distinte violazioni, meritevoli di essere sanzionate singolarmente;
nel caso di specie, invece, risultava inequivocabilmente l'unitarietà della violazione contestata, geneticamente collegabile a un unico e ben individuato comportamento giuridicamente rilevante, ovvero aver consentito che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in AC Terme, Via Acquedotto
Romano n. 22, con successivo trasferimento presso i locali siti in San AN D'AS (AT) Via
Industria n. 38;
- in ulteriore subordine, la sanzione era da rideterminarsi ai sensi dell'art.
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