Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/02/2024, n. 354
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in camera di consiglio in persona di:
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Colomba Giuliano
CONSIGLIERE
Avv. Donato Vigezzi
GIUDICE AUSILIARIO - relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo con n.743/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 7/6/2022 e
promossa da:
IN CO (CF: [...]), nato a [...] l'[...], residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Sartini,
Piccioni Matteo, Piccioni Massimiliano ed Ilaria Bonsignori d'Achille, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultima in Bologna Via San Gervasio n. 6, come da delega in calce all'atto di
citazione in appello,
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- appellante-
contro
A.U. ADRIATICA UTENSILI S.N.C. (CF. e P. Iva 00372700419), con sede in Montelabbate (PU),
via Pantanelli 176/178, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv. Paolo Careri e dall'Avv. Nicola HI, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo, in Pesaro Urbino, via dell'Arsenale 41, come da delega allegata al presente atto come da
delega allegata al presente atto come da delega allegata alla comparsa di costituzione e difesa del
giudizio di appello
In punto: appello avverso la sentenza n. 722/2019 emessa dal Tribunale di Rimini, pubblicata il
24/09/2019 e non notificata .
Conclusioni della parte appellante IN CO
“In riforma della sentenza appellata
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipotecaria giudiziale per cui è causa sia in relazione alla
sua iscrizione che alla sua attuale permanenza;
- dato atto che la convenuta ha cancellato l'ipoteca giudiziale per cui è causa in epoca successiva
all'instaurazione del presente giudizio dichiarare causativo di danni il denunciato comportamento
(iscrizione ipotecaria e successiva mancata cancellazione) e, pertanto,
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore per le causali di cui in
narrativa da liquidarsi nella misura che risulterà di giustizia dovuta ovvero, in subordine secondo
equità. In ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condannare la convenuta al pagamento dei compensi di lite del giudizio di primo grado da liquidarsi
in base alle tariffe vigenti oltre rimborso spese generali IVA e CPA
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- condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Conclusioni della parte appellata A.U. ADRIATICA UTENSILI S.N.C.
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
(ii) rigettare tutte le domande attoree;
(iii) condannare il signor ER RI al pagamento delle spese del presente grado di
giudizio, comprensive dell'IVA, CPA e rimborso compensi professionali”.
la Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere avv. Donato Vigezzi;
udita la lettura delle
conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha
così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04/10/2011 il Tribunale di Pesaro emetteva nei confronti di RI ER decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.360/2011 con il quale ingiungeva a quest'ultimo il pagamento
in favore della A.U. Adriatica Utensili s,n,c, della somma di €.24.861,02 oltre spese ed accessori. In
data 02/11/2011, la A.U. Adriatica Utensili in forza del predetto titolo esecutivo, procedeva ad iscrivere
ipoteca giudiziaria sui beni immobili di proprietà del RI, siti in OR CA (RN) e
LO (RN). Il decreto ingiuntivo veniva opposto con successo dal RI ed il Tribunale di
Pesaro, con sentenza n.377/2012 lo revocava, rilevando che, per lo stesso credito azionato in sede
monitoria, era stato emesso in favore di dell'A.U. Adriatica Utensili altro titolo esecutivo, costituito da
una precedente sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona (n.615/2011).
Con atto di citazione del 30 aprile 2014, RI ER conveniva in giudizio innanzi al
Tribunale di Rimini la A.U. Adriatica Utensili s.n.c. di NN AM, AL HI e NO
RI, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
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02/11/2011 a favore di A.U. Adriatica Utensili s.n.c., e per l'effetto condannare la convenuta a far
cancellare l'ipoteca, al pagamento delle spese necessarie per la cancellazione dell'ipoteca, oltre al
risarcimento del danno derivato dall'illegittima iscrizione e dalla mancata cancellazione dell'ipoteca,
da liquidare secondo equità con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la Adriatica Utensili, chiedendo il rigetto delle domande attoree. La società
convenuta rilevava in particolare che l'ipoteca giudiziale, iscritta il 2 novembre 2011 in seguito
all'emissione del decreto ingiuntivo n.360 del 2011, era stata cancellata in data 8 luglio 2014, su
richiesta della società convenuta, la quale aveva manifestato il proprio consenso alla cancellazione con
dichiarazione unilaterale di volontà risultante da atto pubblico;
e che nessun danno era derivato al
RI né dall'iscrizione ipotecaria né dall'asserito ritardo nella cancellazione.
La società Adriatica Utensili proponeva inoltre domanda riconvenzionale, deducendo che, a causa
dell'impossibilità di utilizzare la somma corrispondente al credito restitutorio vantato nei confronti del
RI in conseguenza della sentenza di appello n.615/2011, era stata costretta a ricorrere al credito
bancario, sostenendone i relativi costi (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta A.U.
Adriatica Utensili s.n.c.).
La causa, dopo l'infruttuoso svolgimento del procedimento di mediazione civile, veniva istruita con
l'escussione di alcuni testi (IC, OT e TA), e veniva decisa con sentenza n.722/2019, con la
quale il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda avente ad oggetto la
cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in Rimini in data 2 novembre 2011 a favore di Adriatica
Utensili, ed il versamento delle spese di cancellazione (pag.3 sentenza appellata);
rigettava la domanda
di risarcimento del danno del signor RI accertando l'insussistenza del danno lamentato e rigettava
infine la domanda riconvenzionale proposta della A.U Adriatica Utensili s.n.c., compensando
integralmente le spese di lite.
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Con atto di appello ritualmente notificato RI ER impugnava la sentenza di primo grado
per i seguenti motivi:
1) Erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale riteneva legittima l'iscrizione dell'ipoteca
in quanto basata su un titolo valido al momento dell'iscrizione.
2-3) Erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva affermato l'insussistenza di
qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale invocato dall'attore in conseguenza dell'illegittima
attivazione o del ritardo nella cancellazione dell'ipoteca.
4) Erronea compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della prevalente soccombenza della
società convenuta conseguente sia alla cessata materia del contendere sulla domanda di cancellazione
dell'ipoteca e di versamento delle spese di cancellazione dell'ipoteca, effettuate dalla società convenuta
dopo la notifica dell'atto di citazione, sia al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla
convenuta e respinta dal Tribunale.
Si costituiva in giudizio A.U. Adriatica Utensili s.n.c. che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto
infondato in fatto e diritto.
All'udienza del 7/6/2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art.83 comma 7 lett.h) DL. n.18/2020,
la Corte dava atto del deposito ad opera delle parti del giudizio delle note scritte con la precisazione
delle rispettive conclusioni e tratteneva in decisione la causa, previa concessione dei termini per il
deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
non ha erroneamente accertato l'illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca, e, conseguentemente, non ha
correttamente applicato le disposizioni in tema di illecito extracontrattuale e processuale di cui agli
artt.2043 c.c. e 96 c.p.c.
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Secondo l'appellante, la motivazione della sentenza impugnata è erronea laddove il Tribunale non ha
rilevato “l'asserita temerarietà dell'azione monitoria esercitata dalla convenuta posto che già disponeva
di un valido titolo esecutivo (la sentenza della Corte d'Appello) per poter pretendere il credito ivi indicato.
Nel nostro ordinamento è pacificamente riconosciuto il principio del divieto generale di “abuso del diritto”
(in argomento: Cassazione civile, sez. III, sentenza 18.09.2009 n° 20106;
Cassazione civile, SS.UU.,
sentenza 26.06.2009 n° 15029). Ipotesi riconducibile al caso di specie laddove si consideri che la
convenuta disponeva già di un valido titolo esecutivo tanto da aver documentato in corso di causa di aver
proceduto ad esecuzione immobiliare sulla base della sentenza della Corte d'Appello” (pag.8 atto di
appello).
Va (invece) confermato l'accertamento della sola tardività della cancellazione dell'ipoteca, effettuata a
distanza di tempo dalla revoca del titolo (decreto ingiuntivo) che ne aveva
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