Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/01/2024, n. 989

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/01/2024, n. 989
Giurisdizione : Corte d'Appello Lecce
Numero : 989
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1057 del 21.03.2023 Oggetto: anticipazione indennità NASpI (incentivo all'autoimprenditorialità)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
RI IN, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Coluccia
Appellante
e
INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Giroldi e Salvatore Graziuso
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2020 IN ZZ -premesso di: aver lavorato dal 15.06.2006 al 22.05.2019 alle dipendenze della ditta ZZ Cosimo;
di aver richiesto all'INPS, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità NASpI, che gli era stata liquidata per i mesi di giugno
e luglio 2019;
di aver inviato alla Camera di Commercio di Lecce, in data 12.06.2019, comunicazione unica per la nascita di impresa, ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 7/2007;
di essere stato iscritto, di conseguenza, nel registro delle imprese in data 2.07.2019;
di aver presentato, in data 30.07.2019, domanda di anticipazione della indennità NASpI, che era stata rigettata dall'INPS perché ritenuta intempestiva per mancato rispetto del termine di 30 giorni decorrente dall'inizio dell'attività di impresa- chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'anticipazione della indennità di disoccupazione, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 22/2015, con condanna dell'INPS al pagamento della somma di € 17.498,00 spettante a tale titolo. A sostegno della domanda deduceva che erroneamente
1


l'INPS aveva ritenuto che il termine per la presentazione della domanda decorresse dall'invio della comunicazione unica alla Camera di Commercio (12.06.2019), in quanto il dies a quo doveva essere individuato, secondo il dettato normativo, nel momento di inizio dell'attività autonoma o di impresa, possibile solo all'esito delle verifiche preliminari, necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese (avvenuta il 2.07.2019), così risultando tempestiva la domanda di liquidazione anticipata della indennità NASpI, presentata il 30.07.2019. A conferma della correttezza dei propri assunti richiamava gli argomenti svolti dal TAR Umbria nella sentenza n. 289/2015.
Si costituiva in giudizio l'INPS che contestava gli avversi assunti, ribadendo che (per come previsto anche nella circolare n. 174/2017) il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 8 cit. decorreva dalla data di inizio di attività imprenditoriale che, nella specie, era avvenuto il 12.06.2019, data coincidente con la comunicazione alla Camera di Commercio dell'avvio della attività, per come previsto dall'art. 9 d.l. n. 7/2007, così attestato nella visura camerale;
faceva presente, in ogni caso, che il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva avuto conoscenza della sussistenza dei presupposti necessari per l'inizio dell'attività sin dal 2.07.2019 e, dunque, avrebbe potuto presentare la domanda ex art. 8 cit. nel termine di decadenza in scadenza l'11.07.2019. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale rigettava la domanda attorea, evidenziando che
l'attività di impresa risultava avviata in data 12.06.2019, per come attestato nella visura camerale prodotta in atti, che nella specie assumeva un particolare valore probatorio in quanto il dato relativo alla data di inizio di attività era riproduttivo di dati comunicati dallo stesso interessato. Riteneva, in ogni caso, che sarebbe stato onere del ricorrente fornire prova di una diversa data di inizio dell'attività rispetto a quella comunicata alla Camera di Commercio, prova che nella specie non era stata offerta.
Avverso tale decisione ha proposta appello IN ZZ censurandola per i seguenti motivi: 1) per aver ritenuto il valore probatorio della visura camerale nella parte in cui indicava la data di inizio della attività al 12.06.2019, senza considerare le ulteriori indicazioni contenute in quel documento e, in particolare, la data di iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta il 2.07.2019. Ha evidenziato, in proposito, che l'iscrizione nel registro delle imprese era necessaria per l'esercizio dell'attività artigiana esercitata dall'appellante, consistente nella installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, per come previsto dall'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 112/98, e dall'art.

9-bis d.l. n.
7/2007
;
2) per aver ritenuto necessario che gravasse sul ricorrente l'onere di individuare una diversa data di inizio dell'attività di impresa. Sul punto ha dedotto che è l'intero complesso normativo disciplinante la specifica attività di artigiano impiantista (art. 9 e 9-bis d.l. n. 7/70;
art. 3 D.M. n.
37/2008;
art. 3, comma 2, D.P.C.M. 6 maggio 2009) che consente di ritenere che l'esercizio dell'attività di impresa artigiana è subordinato alla preventiva iscrizione nel registro delle imprese,
2
possibile solo all'esito della verifica del possesso dei requisiti comunicati dall'interessato. Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Nel presente giudizio si è costituito l'INPS, che ha ribadito gli argomenti già svolti nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
In corso di causa, su richiesta della Corte, l'appellante ha chiarito che, all'esito del rigetto della domanda ex art. 8 d.lgs. n. 22/2015, l'INPS non ha erogato ulteriori importi a tale titolo, fatta eccezione per l'indennità relativa al mese di agosto 2019, di cui ha chiesto la restituzione.
All'udienza del 14.11.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
I motivi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi