Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2024, n. 347

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/09/2024, n. 347
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 347
Data del deposito : 11 settembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. NI Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 800/2022

promossa da MINISTERO DELLA DIFESA MINISTERO DELL'INTERNO
- appellante - Avvocatura dello Stato

contro

NI PP
- appellata e appellante incidentale – Avv. Ezio Bonanni Avv. Isabella Sardella
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 162/2022 del Tribunale di Pisa Sezione Lavoro, pubblicata il 29.06.2022, non notificata.
All'udienza del 06.06.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA

I Ministeri appellano la sentenza del Tribunale di Pisa che, in parziale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto a favore di NI PP, moglie ed erede di FR ER (deceduto il 28.03.2000), familiare superstite della persona equiparata alle vittime del dovere, il diritto all'adeguamento dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) n. 1 D.P.R. n. 243/2006 dalla somma di € 258,00 alla somma di € 500,00, limitatamente alla decorrenza dal 2006, in luogo del 28.03.2000 riconosciuta in sentenza, inoltre ha dichiarato il diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie, ha ordinato l'inserimento della ricorrente nella graduatoria art. 3 comma 3 D.P.R. n. 243/2006, condannando il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite a favore del difensore antistatario (€ 2.500,00). pagina 1 di 10
NI PP, familiare superstite di FR ER (deceduto il 28.03.2000) resiste all'appello dei Ministeri e formula appello incidentale relativamente alle seguenti domande non accolte: «a) l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5% ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o trattamento equipollente;
b) l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buonuscita
» (p. 7 e 8 comparsa di costituzione in giudizio e appello incidentale).
Con decreto n. 81 del 20.02.2018 sono stati riconosciuti a NI PP vedova dell'Aiut. M.M. FR VOLTERRANI, cd. equiparato a vittima del dovere ai sensi della L. n. 266/2005, l'assegno vitalizio non reversibile di € 258,23 mensili ai sensi dell'art. 2 L. n. 407/1998 con decorrenza 01.01.2006 e lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili con decorrenza dal 01.01.2008, soggetti entrambi annualmente alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 503/1992 (cfr. doc. 1 ricorrente fascicolo primo grado). Con decreto n. 120 del 09.04.2018 è stata riconosciuta anche la speciale elargizione per un totale di € 226.400,00 (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado).
In primo grado NI PP ha chiesto, previa equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità: 1) la quantificazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407/1998 riconosciuto nella misura di € 258,00 nel maggiore importo di € 500,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 L. n. 407/1998 con l'art. 4 comma 238 L. n. 350/2003, a decorrere dal 28.03.2000, data del decesso, in subordine con la stessa decorrenza già riconosciuta per effetto del decreto, in ulteriore subordine dalla data della domanda amministrativa, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;

2) il riconoscimento di altri diritti previsti in favore delle cd. vittime del terrorismo, in particolare l'incremento della retribuzione pensionabile in una quota del 7,5% ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente in favore delle vittime anche se già collocate in congedo, nonché delle vedove e degli orfani, l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi a fini di pensione e buonuscita, la misura della pensione e ogni altra provvidenza, ivi compresa l'esenzione della spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C, a favore anche dei familiari, con interessi legali a partire dal 121^ giorno “per quanto riguarda i primi ratei e poi successivamente dalla loro maturazione, ovvero dalla maturazione delle differenze dovute”;

3) disporsi l'inserimento della ricorrente nella graduatoria unica nazionale ex art. 3 comma 3 D.P.R. n. 234/2006.
Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno, eccepita la prescrizione, quinquennale o decennale del diritto, hanno contestato la fondatezza di tutte le domande.
Il Tribunale di Pisa, superata l'eccezione di prescrizione formulata dai Ministeri ha accolto la domanda al n. 1 con decorrenza dal 28.03.2000, la domanda al n. 2 limitatamente al diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e la domanda al n.

3. Ha respinto le restanti domande al n. 2 ritenendo
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non irragionevole che la L. n. 266/2005 non abbia provveduto alla unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (richiamata Cass. n. 22753/2018).
Il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno, prestata acquiescenza al riconoscimento del diritto, formulano un unico motivo di appello, integrante vizio di omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e illogica, irrazionale e falsa applicazione della disposizione di legge. Censurano la decisione del Tribunale con riferimento alla errata determinazione della decorrenza dell'adeguamento dell'assegno vitalizio di € 500,00, riconosciuta dalla data del decesso (28.03.2000), omessa ogni motivazione e in violazione dell'art. 4 D.P.R. n. 243/2006 in combinato disposto con l'art. 1 comma 562 e 564 L. n. 266/2005, che ne dispone la decorrenza dal 01.01.2006.
NI PP resiste all'appello principale eccependo l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'appello;
formula appello incidentale avverso il rigetto delle domande relative al diritto all'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5% ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o trattamento equipollente e all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buonuscita. Quali motivi di appello espone:
1) che debba tenersi conto del ricorso introduttivo, della sentenza del Tribunale di Padova prodotta, che ha argomentato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata del complessivo quadro normativo, che eviti ingiustificate disparità di trattamento ex art. 3 Cost., tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della sentenza della Corte dei Conti prodotta, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione della liquidazione della doppia annualità nelle more del giudizio contabile radicato dalla odierna appellante, da cui l'appellante incidentale evince che l'adeguamento delle prestazioni non può essere circoscritto all'assegno vitalizio per l'importo di 500,00 €;

2) le violazioni di legge da parte della sentenza e la violazione delle norme di cui agli artt. 3, 29, 35, 36 e 38 Cost. e 153, 156, 157 TFUE;

3) la nullità parziale della sentenza che non ha esaminato la ulteriore causa petendi costituita dalla necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, che eviti ingiustificate disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost. e del diritto comunitario, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 11 Cost.;

4) richiamato il ricorso e la sentenza del Tribunale di Padova, le ulteriori violazioni di legge di cui all' all'art. 1 comma 562 L. n. 266/05, con riferimento all'art. 1 comma 563, comma 564 e comma 565 L. n. 266/05 e con riferimento agli artt. 2 e 3 L. n. 206/2004, in ordine ai versamenti contributivi e al 7,5%. Violazione delle stesse norme con riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 e/o 35, 36 e 38 Cost., in combinato disposto delle norme appena prima trascritte e di quelle comunque contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.
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5) la illogicità e contraddittorietà della sentenza che condanna il Ministero ad erogare l'assegno vitalizio in favore dell'appellante incidentale per €500,00, mentre per le altre prestazione ha applicato l'opposto principio, in violazione dell'art. 143 n. 4 c.p.c. e/o art. 111 Cost. L'appellante incidentale ha infine riproposto le eccezioni di illegittimità costituzionale e pregiudizialità comunitaria e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.
In via preliminare vengono respinte le eccezioni di l'inammissibilità/improcedibilità/nullità dell'appello principale per violazione dell'art. 434 c.p.c., dell'art. 437 c.p.c., dell'art. 436bis c.p.c. formulate dalla appellante incidentale. E' insussistente la lamentata mancata indicazione dei capi e parti della sentenza impugnata e della alternativa ricostruzione dei fatti, che in osservanza dell'art. 434 c.p.c., sono puntualmente identificati alle p. 3 e 4 del ricorso in appello;
quanto alla alternativa ricostruzione del fatto inerente alla decorrenza dell'adeguamento dell'assegno, risulta che alle p. 5 e 6 dell'appello, più volte è specificata che la corretta decorrenza debba individuarsi nell'anno 2006. Del resto la stessa
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