Corte d'Appello Bari, sentenza 27/11/2024, n. 1526
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 91/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
UR CO ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi DI RELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.to in Ruvo di Puglia
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 15.12.2022, pronunciata dal Tribunale di Trani, resa nel procedimento n. 3897/2020, non notificata.
CONTRO
PE SE ([...]) rappresentato e difeso dall'avv.to CE SCARONGELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Bari APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale del 25.06.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.09.2020, PE SE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, UR CO, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la proprietà in capo all'odierno attore dell'assetto murario che erge sul confine tra le proprietà dei sigg.ri UR e
SE;
2. in via subordinata accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la proprietà in capo all'odierno attore dell'assetto murario che erge sul confine tra le proprietà dei sgg.ri UR e
SE ai sensi dell'art. 881 c.c.;
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3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il diritto del sig. SE IU a procedere all'abbattimento del muro che separa le due proprietà in base a quanto previsto nell'atto di divisione del 16 luglio 1968;
4. in ogni caso, condannare il resistente sig. NI UR, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014”.
L'attore, in particolare, deduceva:
- di esser proprietario di un fondo ubicato nel centro di Ruvo di Puglia distinto in catasto al foglio 27 p.lle 1831 e 2942 confinante a nord con IC dei Figulli, ad est con Valle Noè, a sud con altra proprietà di MP e ad ovest con il suolo del convenuto, NI UR, il quale, per accedere al proprio fondo percorreva via UL attraversando la p.lla 2942 su cui vantava servitù di passaggio;
- tra i fondi di SE e di UR si ergeva un setto murario appartenente allo scheletro di un vecchio fabbricato che insisteva sul suolo di proprietà dell'attore;
- la titolarità di tali fondi in capo all'attore e al convenuto rinveniva nell'atto di divisione del
16.07.1968 rep. 39142 racc. 3339 a rogito del notaio Graziano Martino con cui UR CE
e UR IA (danti causa del convenuto) e SE AL (dante causa dell'attore) procedevano alla divisione di un suolo edificabile;
- nell'atto di divisione veniva precisato che “su parte di detto suolo insiste un comprensorio di vecchie fabbriche a carattere provvisorio (…) il tutto destinato alla demolizione” ed ancora “le costruzioni definitive o provvisorie che attualmente sono poste sulle linee divisionali saranno demolite ed abbattute a spese e cura di chi per prima costruisce, senza corresponsione all'altra parte di alcun indennizzo e senza che alcuna delle parti possa opporsi alla demolizione”;
- in data 21.09.1978 SE AL richiedeva e otteneva la licenza di costruire n.9443/77 al fine di realizzare un nuovo fabbricato da erigersi in sostituzione del preesistente e secondo il precedente allineamento e in aderenza alla lunghezza di IClo UL ovvero il vicolo cieco che conduceva alla proprietà UR;
- all'esito della demolizione parziale delle vecchie fabbriche esistenti, su istanza di UR NI, veniva emessa ordinanza di sospensione dei lavori sul presupposto della violazione delle distanze legali. La questione giungeva dinanzi alla Corte di Appello di Bari che con sentenza del 03.02.1993 rigettava l'azione proposta a danno di SE riconoscendo la legittimità della licenza di costruire non ravvisando alcuna violazione della disciplina sulle distanze legali.
La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con sentenza dichiarava l'inammissibilità dell'azione proposta;
- nel 2003, a seguito del decesso di SE AL, l'attore diveniva proprietario esclusivo del suolo, e considerata la decadenza della vecchia licenza, richiedeva ed otteneva un nuovo permesso di costruire dal n.70/93 del 28.05.2007 e realizzava l'immobile senza preoccuparsi di erigerlo ad una particolare distanza dal residuo muro perimetrale del fabbricato in rovina, edificato sul suolo di sua proprietà;
- UR NI agiva nuovamente chiedendo l'annullamento del permesso di costruire n.70/23 dolendosi del mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione del PRG di Ruvo di Puglia ed in particolare della distanza da filo strada e tra gli edifici prospicienti il vicolo.
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- Il TAR con sentenza n.1334/2014 respingeva il ricorso di UR affermando che “posto che si fronteggiano due testate (come dimostrato dalle fotografie allegate in atti alla relazione tecnica) e che la strada è, in realtà, larga mt. 4,90, la distanza è rispettata”;
- terminati i lavori di costruzione dell'immobile, UR NI depositava ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., con cui chiedeva al Tribunale di Trani, tra le altre cose, di: a) accertare il mancato rispetto della normativa sulle distanze tra costruzioni e, in particolare, tra il fabbricato realizzato da SE IU sul suolo di sua proprietà e il setto murario esistente sul confine tra i due fondi, quello di SE e UR;
b) conseguentemente condannare
SE alla eliminazione di tutte le opere edificate/realizzate sul fondo di proprietà dello stesso, ossia l'abitazione di SE e della sua famiglia;
- la sentenza resa dal Tribunale di Trani nel procedimento RG n.95000347/2012 è stata appellata dinanzi alla Corte di Appello di Bari, la cui sentenza n.780/2022 pubblicata in data
17.05.2022 è tutt'oggi al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 14.01.2021 si costituiva in giudizio UR CO, il quale chiedeva, nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte dall'attore perché prive di alcun fondamento in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di:
“- accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, la proprietà in capo al Sig. UR NI del setto murario posto sul confine tra le proprietà dei
Sigg. UR e SE, ovvero subordinatamente, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, la proprietà in capo al sig. UR NI del setto murario posto sul confine tra le proprietà dei Sigg.ri UR e SE, ai sensi dell'art. 934
c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 881 c.c.;
- parimenti in via riconvenzionale ma in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare quale parte del predetto muro sia di esclusiva proprietà del sig. UR NI e quale sia di proprietà del ricorrente”;
con vittoria di spese.
In particolare, il convenuto riteneva infondate le richieste del SE perché basate su di una erronea interpretazione dell'atto di divisione del 1968. Deduceva, infatti che:
- le due proprietà, quelle dell'attore e del convenuto, derivavano dall'atto di divisione del 1968 con cui ai rispettivi danti causa del convenuto venivano attribuiti i 7/10 e al dante causa dell'attore i restanti 3/10;
- dall'atto di divisione del 1968, il muro divisorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 91/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
UR CO ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi DI RELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.to in Ruvo di Puglia
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
Avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 15.12.2022, pronunciata dal Tribunale di Trani, resa nel procedimento n. 3897/2020, non notificata.
CONTRO
PE SE ([...]) rappresentato e difeso dall'avv.to CE SCARONGELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Bari APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale del 25.06.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10.09.2020, PE SE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, UR CO, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la proprietà in capo all'odierno attore dell'assetto murario che erge sul confine tra le proprietà dei sigg.ri UR e
SE;
2. in via subordinata accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la proprietà in capo all'odierno attore dell'assetto murario che erge sul confine tra le proprietà dei sgg.ri UR e
SE ai sensi dell'art. 881 c.c.;
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3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il diritto del sig. SE IU a procedere all'abbattimento del muro che separa le due proprietà in base a quanto previsto nell'atto di divisione del 16 luglio 1968;
4. in ogni caso, condannare il resistente sig. NI UR, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. n.55/2014”.
L'attore, in particolare, deduceva:
- di esser proprietario di un fondo ubicato nel centro di Ruvo di Puglia distinto in catasto al foglio 27 p.lle 1831 e 2942 confinante a nord con IC dei Figulli, ad est con Valle Noè, a sud con altra proprietà di MP e ad ovest con il suolo del convenuto, NI UR, il quale, per accedere al proprio fondo percorreva via UL attraversando la p.lla 2942 su cui vantava servitù di passaggio;
- tra i fondi di SE e di UR si ergeva un setto murario appartenente allo scheletro di un vecchio fabbricato che insisteva sul suolo di proprietà dell'attore;
- la titolarità di tali fondi in capo all'attore e al convenuto rinveniva nell'atto di divisione del
16.07.1968 rep. 39142 racc. 3339 a rogito del notaio Graziano Martino con cui UR CE
e UR IA (danti causa del convenuto) e SE AL (dante causa dell'attore) procedevano alla divisione di un suolo edificabile;
- nell'atto di divisione veniva precisato che “su parte di detto suolo insiste un comprensorio di vecchie fabbriche a carattere provvisorio (…) il tutto destinato alla demolizione” ed ancora “le costruzioni definitive o provvisorie che attualmente sono poste sulle linee divisionali saranno demolite ed abbattute a spese e cura di chi per prima costruisce, senza corresponsione all'altra parte di alcun indennizzo e senza che alcuna delle parti possa opporsi alla demolizione”;
- in data 21.09.1978 SE AL richiedeva e otteneva la licenza di costruire n.9443/77 al fine di realizzare un nuovo fabbricato da erigersi in sostituzione del preesistente e secondo il precedente allineamento e in aderenza alla lunghezza di IClo UL ovvero il vicolo cieco che conduceva alla proprietà UR;
- all'esito della demolizione parziale delle vecchie fabbriche esistenti, su istanza di UR NI, veniva emessa ordinanza di sospensione dei lavori sul presupposto della violazione delle distanze legali. La questione giungeva dinanzi alla Corte di Appello di Bari che con sentenza del 03.02.1993 rigettava l'azione proposta a danno di SE riconoscendo la legittimità della licenza di costruire non ravvisando alcuna violazione della disciplina sulle distanze legali.
La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con sentenza dichiarava l'inammissibilità dell'azione proposta;
- nel 2003, a seguito del decesso di SE AL, l'attore diveniva proprietario esclusivo del suolo, e considerata la decadenza della vecchia licenza, richiedeva ed otteneva un nuovo permesso di costruire dal n.70/93 del 28.05.2007 e realizzava l'immobile senza preoccuparsi di erigerlo ad una particolare distanza dal residuo muro perimetrale del fabbricato in rovina, edificato sul suolo di sua proprietà;
- UR NI agiva nuovamente chiedendo l'annullamento del permesso di costruire n.70/23 dolendosi del mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione del PRG di Ruvo di Puglia ed in particolare della distanza da filo strada e tra gli edifici prospicienti il vicolo.
Pag. 2 di 9
- Il TAR con sentenza n.1334/2014 respingeva il ricorso di UR affermando che “posto che si fronteggiano due testate (come dimostrato dalle fotografie allegate in atti alla relazione tecnica) e che la strada è, in realtà, larga mt. 4,90, la distanza è rispettata”;
- terminati i lavori di costruzione dell'immobile, UR NI depositava ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., con cui chiedeva al Tribunale di Trani, tra le altre cose, di: a) accertare il mancato rispetto della normativa sulle distanze tra costruzioni e, in particolare, tra il fabbricato realizzato da SE IU sul suolo di sua proprietà e il setto murario esistente sul confine tra i due fondi, quello di SE e UR;
b) conseguentemente condannare
SE alla eliminazione di tutte le opere edificate/realizzate sul fondo di proprietà dello stesso, ossia l'abitazione di SE e della sua famiglia;
- la sentenza resa dal Tribunale di Trani nel procedimento RG n.95000347/2012 è stata appellata dinanzi alla Corte di Appello di Bari, la cui sentenza n.780/2022 pubblicata in data
17.05.2022 è tutt'oggi al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 14.01.2021 si costituiva in giudizio UR CO, il quale chiedeva, nel merito, rigettarsi tutte le domande proposte dall'attore perché prive di alcun fondamento in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di:
“- accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, la proprietà in capo al Sig. UR NI del setto murario posto sul confine tra le proprietà dei
Sigg. UR e SE, ovvero subordinatamente, accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, la proprietà in capo al sig. UR NI del setto murario posto sul confine tra le proprietà dei Sigg.ri UR e SE, ai sensi dell'art. 934
c.c., ovvero, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 881 c.c.;
- parimenti in via riconvenzionale ma in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare quale parte del predetto muro sia di esclusiva proprietà del sig. UR NI e quale sia di proprietà del ricorrente”;
con vittoria di spese.
In particolare, il convenuto riteneva infondate le richieste del SE perché basate su di una erronea interpretazione dell'atto di divisione del 1968. Deduceva, infatti che:
- le due proprietà, quelle dell'attore e del convenuto, derivavano dall'atto di divisione del 1968 con cui ai rispettivi danti causa del convenuto venivano attribuiti i 7/10 e al dante causa dell'attore i restanti 3/10;
- dall'atto di divisione del 1968, il muro divisorio
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