Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20347

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La controversia relativa alla validità e all'efficacia della cessione di un ramo d'azienda conclusa tra l'aggiudicatario di un appalto pubblico ed un soggetto terzo, durante la fase di esecuzione dello stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'atto con il quale la P.A. dà il suo nulla-osta al subentro del cessionario nell'esecuzione dell'appalto non ha natura autoritativa, ma è deputato a verificare, su basi di parità, che la vicenda soggettiva del rapporto integri uno dei casi in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/07/2018, n. 20347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20347
Data del deposito : 31 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

20347-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto REGOLAMENTI DI - Primo Pres.te f.f. - STEFANO PETITTI GIURISDIZIONE PASQUALE D'ASCOLA -- Presidente Sezione - Ud. 17/04/2018 - ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - CC R.G.N. 9795/2017 ETTORE CIRILLO - Consigliere - Cear 20347 GIACINTO BISOGNI - Consigliere - Rep. ем. - Rel. Consigliere - UMBERTO BERRINO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA MILENA FALASCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9795-2017 proposto da: FASTWEB S.P.A., società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato L T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R;

- ricorrente -

contro

TISCALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. CACCINI 1 presso lo STUDIO LEGALE VILLATA, DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO 21 π8 M3 VILLATA, ANDREINA DEGLI ESPOSTI e BENEDETTO GIOVANNI CARBONE;
CONSIP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GUARINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CECILIA MARTELLI;
VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LO PINTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIO CINTIOLI e ROMANO ROTELLI;

- controricorrenti -

nonchè

contro

TELECOM ITALIA S.P.A.;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1573/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere UMBERTO BERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUIGI SALVATO, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che la società Fastweb s.p.a. ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento al giudizio promosso dalla società Vodafone Italia s.p.a. davanti al TAR per il Lazio (R.G. n. 1573/2017, in cui sono stati presentati anche motivi aggiunti) nei confronti delle società Consip s.p.a., Tiscali Italia Ric. 2017 n. 09795 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- ез л s.p.a. e Fastweb s.p.a., in cui è intervenuta la società Telecom Italia s.p.a., chiedendo che le Sezioni Unite di questa Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario;
illustrato daatteso che hanno depositato controricorso, memoria, le società Consip s.p.a. e Tiscali Italia s.p.a., aderendo alle conclusioni della ricorrente, nonché Vodafone Italia s.p.a., che ha, invece, invocato la dichiarazione di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre alcuna attività difensiva ha svolto la società Telecom Italia s.p.a.;
posto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario;

considerato che

con un solo motivo, proposto ai

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