Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/01/2017, n. 1545

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In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle l. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nel limite di un quinto, previsto dall'art. 545, comma 4, c.p.c..

L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; ne deriva che i compensi loro spettanti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dall’art. 545, comma 4, c.p.c.

La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/01/2017, n. 1545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1545
Data del deposito : 20 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

1545/ 17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Esecuzione forzata LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE limiti di pignorabilità SEZIONI UNITE CIVILI ex art. 545 c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: compensi di amministratori Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF - consiglieri Presidente Sezione Dott. SERGIO DI AMATO di amministrazione Presidente Sezione Dott. NI AMOROSO - di società per azioni. Rel. Pres. Sezione Dott. ANGELO SPIRITO - R.G.N. 12055/2014 Presidente Sezione - Dott. PIETRO CURZIO - on. 1545 Cron. Presidente Sezione Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - - Rep. Presidente Sezione Dott. MARCELLO IACOBELLIS Ud. 13/09/2016 Consigliere Dott. RENATO BERNABAI PU Consigliere C I Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12055-2014 proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA 2016 S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la 443 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e ら per delega in difesa dall'avvocato UBALDO SASSAROLI, calce al ricorso;
ricorrente

contro

KORG ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso 10 studio dell'avvocato RODOLFO MAZZEI, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
controricorrente -

contro

ES MI BA NI, CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO S.P.A.;

- intimati -

avversO la sentenza n. 1688/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 15/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Presidente Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli avvocati Ubaldo SASSAROLI e Rodolfo MAZZEI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.G. 12055/14 1. - Il quesito ed il fatto Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite consiste nello stabilire se il rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore sia qualificabile come di la- voro parasubordinato od autonomo (ovvero estraneo a tale ambito) e, di conseguenza, stabilire se il limite di pignorabilità degli stipendi previsto dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c. sia applicabile ai compensi o agli emolu- menti dell'amministratore stesso. In particolare, all'esito dell'espropriazione presso terzi intentata dalla Banca di Credito Coop. di Ostra e Moro d'Alba nei confronti del debitore IO AL GL AL e dei suoi debitori RG LY spa e Cassa di Ri- sparmio di Loreto spa, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ancona as- segnò al procedente l'intera somma accantonata dai terzi a titolo di emolu- menti per l'attività, qualificata di lavoro autonomo, di amministratore della prima società e di componente del consiglio di amministrazione della secon- da. Il debitore propose opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, contrastando, tra l'altro e per quel che ancora rileva, la qualificazione della propria attività, che sostenne doversi ricondurre nell'ambito d'applicazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., con conseguente limitazione della pignorabilità ad un solo quinto del totale. L'opposizione fu accolta dal Tribunale di Ancona che, pur rilevando il contra- sto giurisprudenziale sul tema, qualificò l'attività in questione come lavoro parasubordinato, la sussunse entro l'art. 409, n. 3, c.p.c. e qualificò impi- gnorabili oltre il limite del quinto i relativi compensi;
inoltre, provvide a re- vocare l'ordinanza d'assegnazione impugnata e limitò l'assegnazione ad un quinto di quanto i terzi pignorati avevano accantonato. La creditrice Banca di Credito Coop. di Ostra e Morro d'Alba ha proposto ri- corso per la cassazione di quella sentenza (resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.) attraverso cinque motivi. Ha resistito con controricorso la RG LY spa, che ha anche depositato memoria. Il debitore intimato non s'è difeso. Con ordinanza interlocutoria n. 3738 del 4 dicembre 2015, la terza sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. In particolare, ha posto in risalto che la questione in sé (quella relativa alla limitata, o meno, pignorabilità dei crediti dei quali si discute) ha natura di massima di particolare importanza che, a sua volta, fonda sull'ineludibile soluzione del contrasto giurisprudenziale Cons. Spirito est. 1 R.G. 12055/14 formatosi intorno al presupposto logico giuridico costituito dalla natura para- subordinata o meno del rapporto del quale si discute. Il Primo Presidente ha, dunque, assegnato la causa al giudizio di queste Se- zioni Unite.

2 - I motivi di ricorso Il primo motivo di ricorso ("violazione e falsa applicazione degli artt. 158, 618 c.p.c. e 186 bis disp. att. c.p.c." in rel. all'art.360 n. 4 c.p.c.) sostiene che il giudice dell'esecuzione era privo del potere di trattare la fase di meri- to, essendo il suo potere limitato (in forza della novella di cui alla legge n. 52 del 2006) ai soli provvedimenti indilazionabili. Peraltro si aggiunge - - l'art. 186 bis disp. att. c.p.c. ha espressamente disposto che il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. sia trattato da magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione. Il secondo motivo ("violazione e falsa applicazione artt. 618 e 183 c.p.c., 24 e 111 Cost., in rel. all'art. 360 n. 4 c.p.c.) sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe precluso il pieno esercizio del diritto alla prova, a- vendo omesso di concedere alcun termine istruttorio, così da consentire all'opponente di fornire adeguata prova del carattere concretamente para- subordinato della propria attività nelle società in questione ed all'opposta di fornire la prova contraria. Il terzo motivo ("violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. per omesso accertamento della parasubordinazione in concreto" in rel. all'art. 360 n. 5 c.p.c.) lamenta che il giudice abbia omesso di accertare in concreto il grado di eventuale subordinazione, soprattutto nella considerazione che il debitore svolgeva la medesima attività contemporaneamente presso diversi enti. Il quarto motivo ("violazione e falsa applicazione art. 409 n. 3 c.p.c. e 2380 bis C.C. in relazione alla qualifica parasubordinata dell'attività dell'amministratore di società per azioni" in rel. all'art. 360 n. 3 c.p.c.), dato atto del contrasto di giurisprudenza in tema di identificabilità dell'attività pa- rasubordinata in quella dell'amministratore di società per azioni, sostiene che occorre aderire a quello che l'esclude, in considerazione della mancanza delle caratteristiche della continuità e della coordinazione. Il quinto motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 545c.p.c.in re- lazione alle ipotesi di attività di parasubordinazione" in relazione all'art. 360 Cons. Spirito est. 2 R.G. 12055/14 n. 3 c.p.c.) deduce che, anche a voler aderire all'orientamento che qualifica come parasubordinato il rapporto intercorrente tra amministratore e società per azioni, l'ambito d'operatività dell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c. non po- trebbe comunque estendersi a tali rapporti parasubordinati, dovendo limi- tarsene l'applicazione ai soli stipendi e salari derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

2.1 La risposta ai motivi primo, secondo e quinto. Al fine di concentrare la trattazione intorno al tema fondamentale sottoposto alla soluzione delle S.U., conviene immediatamente sgombrare il campo dai motivi primo, secondo e quinto, che sono tutti infondati. Quanto al primo, basta ricordare e ribadire il consolidato principio secondo cui la violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricu- sazione, ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come mo- tivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto aste- nersi (cfr. Cass. n. 22854/14). Quanto al secondo, occorre osservare che nella specie sono stati concessi termini a difesa, in grado di tutelare adeguatamente i diritti delle parti. Quanto al quinto, infine, va ribadita l'estensione del regime di limitata pi- gnorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. alle ipotesi di parasubordinazione, come già affermato da Cass. n. 685/12, secondo la quale, appunto, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pigno- ramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni") hanno comportato la totale estensione al setto- re del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c. Restano, dunque, da delibare i motivi terzo e quarto, che involgono la natu- ra parasubordinata o meno del rapporto tra società per azioni e loro ammi- nistratori, ai fini della applicabilità o meno, ai compensi di questi ultimi, dei limiti o benefici d'impignorabilità previsti per gli stipendi dall'art. 545 c.p.c. Cons. Spirito est. 3 R.G. 12055/14 3 - La soluzione del quesito: premessa. Il d.p.r. n. 180 del 1950, contenente l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, modificato dalla I. n. 311 del 2004 e dalla I. n. 80 del 2005, di conversione del d.l. n. 35 del 2005, all'art. 2 così recita: "Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le in- dennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corri- sposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti

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