Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/07/2022, n. 23219
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Qualora un avvocato o procuratore venga inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico non economico, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, come consentito dall'art. 3, comma 4, lett. b), del r.d.l. n. 1578 del 1933 (conv. dalla l. n. 36 del 1934 e modif. dalla l. n. 1949 del 1939), in deroga alla regola generale dell'incompatibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la disciplina di tale rapporto trova prevalente applicazione, anche quanto alle disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è consentito al datore di lavoro, nel rispetto delle classificazioni e delle altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello "ius variandi" e quindi di assegnazione ad altri compiti, nei limiti in cui non si realizzi in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, o un intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 21200/2016 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 23219/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 25/07/2022 SEZ. LAVORO Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO – DIPENDENTE AVVOCATO ADDETTO ALL'AVVOCATURA Composta da DELL'ENTE – TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO – PRINCIPIO ANTONIO MANNA - Presidente - CATERINA MAROTTA - Consigliere - R.G.N. 21200/2016 FRANCESCA SPENA - Consigliere - Cron. ROBERTO BELLE' - Consigliere Rel. - CC – 27/4/2022 SALVATORE CASCIARO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21200/2016 R.G. proposto da COMUNE DI TARANTO, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO SIMEONE presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Ferrari 4 è elettivamente domiciliato
- ricorrente -
contro
CH GN MA, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE MISSERINI ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2 presso lo studio dell'Avv. ALFREDO PLACIDI - controricorrente – avverso la sentenza n. 355/2015 della Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, depositata il 9.3.2016, N.R.G. 778/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.4.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè;
Numero registro generale 21200/2016 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 23219/2022 RILEVATO CHE Data pubblicazione 25/07/2022 1. la controversia concerne il trasferimento dell'avv. Fischetti, dipendente del Comune di Taranto, dalle funzioni di avvocato dell'ente a quelle di funzionario di altri servizi, dapprima presso la Direzione Urbanistica, poi presso la Direzione Patrimonio e infine in corso di giudizio alla Direzione Economico Finanziaria-Tributi, all'interno della medesima area D di inquadramento;
la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha ritenuto, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Taranto con cui la domanda era stata rigettata, che il profilo professionale dell'avvocato interno avesse preminenza su quello del generico dipendente pubblico e che dunque, stante l'evidente differenza esistente tra attività forense ed attività legale, oltre che per la diversità del ruolo di avvocato rispetto a quello di tutti gli altri funzionari, un siffatto trasferimento non potesse essere ritenuto comunque legittimo;
essa ha poi aggiunto che il trasferimento, per quanto non connotato da intenti vessatori, era anche privo di ragioni giustificatrici, in quanto le esigenze giuridico-legali dei diversi uffici di adibizione, in particolare presso la direzione urbanistico-edilizia erano infrequenti e di scarsa rilevanza, per concluderne che il comportamento datoriale era da ritenere caratterizzato da «illegittimità dovuta all'assegnazione a mansioni diverse da quelle di competenza che proprio in ragione della loro diversità hanno prodotto una depressione del bagaglio professionale del Fischetti»;
la Corte di merito ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per perdita di professionalità in misura del 50 % delle retribuzioni per il periodo fino al giugno 2014;
2. 2 di 10 Numero registro generale 21200/2016 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale 23219/2022 il Comune di Taranto ha proposto ricorso per cassazione sulla base Data pubblicazione 25/07/2022 di tre motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del Fischetti contenente anche due motivi di ricorso incidentale;
CONSIDERATO CHE
1. il primo motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d., lgs. 165/2001, nonché dell'art. 2103 c.c., richiamando i principi di fungibilità delle mansioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato ed il principio di Cass., S.U., 24 aprile 1990, n. 3455, secondo cui l'inserimento di un avvocato nell'ufficio legale di un ente pubblico, consentito dalla legge professionale, comporta la sottoposizione alla disciplina proprio del lavoro alle dipendenze della P.A., anche per quanto riguarda le mansioni del dipendente, sicché, è consentito al datore di lavoro l'assegnazione del dipendente a compiti che, pur non esplicandosi in atti di professione legale, siano inerenti al campo giuridico, salvaguardando il suo patrimonio professionale e rispettando la sua collocazione nell'ambito della gerarchia dell'ente;
2. il primo motivo del ricorso incidentale afferma invece la nullità della costituzione in giudizio del Comune di Taranto nel procedimento di primo grado, con violazione e\o falsa applicazione degli artt. 182 e 291 c.p.c. in ragione della violazione e\o falsa applicazione dell'art. 22 dello Statuto del Comune di Taranto;
il ricorrente incidentale fa rilevare come, a norma dell'art. 22 dello Statuto del Comune di Taranto, co. 3, il Sindaco può esprimere valutazioni di opportunità a promuovere o resistere alle liti nei giudizi che coinvolgono interessi generali dell'ente, mentre «in ogni altro procedimento la rappresentanza processuale dell'Ente è conferita al Dirigente pro tempore degli AA.LL, il quale, acquisito il 3 di 10 Numero registro generale 21200/2016 Numero sezionale 1423/2022 Numero di raccolta generale