Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2016, n. 1520

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione.

Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2016, n. 1520
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1520
Data del deposito : 27 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

1520/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ricorso

contro

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza del Consiglio di SEZIONI UNITE CIVILI Stato su impugnazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: per revocazione Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. R.G.N. 28462/2014 Presidente Sezione Dott. RENATO RORDORF Cron. 1520 Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione Rep. Dott. RENATO BERNABAI Consigliere Ud. 01/12/2015 - Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA PU C.I. Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Rel. Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28462-2014 proposto da: ITALGAS - SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A., in 2015 dei legali rappresentanti pro-tempore, persona 505 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAIA, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
ricorrente -

contro

COMUNE DI ANDRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73 SCALA B, presso lo studio dell'avvocato ENZO AUGUSTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DE CANDIA, RAFFAELLA TRAVI, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3822/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
per delegauditi gli avvocati Mario MIDIRI dell'avvocato Giuseppe Caia, Giuseppe DE CANDIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nel giugno 1973 il Comune di Andria concesse a società privata, Snam ora GA, la distribuzione metanifera nel territorio comu- nale. Indi promosse arbitrato per l'accertamento della durata del rapporto e dell'obbligo di restituire gli impianti a cura della conces- sionaria. La scadenza del predetto rapporto fu fissata per il 31 dicembre 2005 con lodo del primo giugno 2004 dichiarato esecutivo dal Tri- bunale di Trani il 5 ottobre 2005, e poi fu prorogata sino al 21 giugno 2012 con determinazione amministrativa del 20 settembre 2009. Nel contempo gli arbitri riconobbero all'ente territoriale il di- ritto di acquisire, senza corrispettivo, la proprietà della rete di di- stribuzione realizzata dalla concessionaria. Tra il 2009 e il 2011, il Comune chiese a GA la consegna della rete, la cessazione del servizio e il pagamento del canone annuale, portato a settecentomila euro dal primo gennaio 2006. 2. GA impugnò di tali provvedimenti dinanzi al Tar-Puglia, che li annullò con sentenza n.575 del 2012 riguardo alla determina- zione dirigenziale del 20 settembre 2009 e alla lettera inviata dall'ente territoriale il 10 agosto 2011. Per la riforma di tale decisione il Comune propose appello denun- ciando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il gra- vame fu accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n.235 del 16 gennaio 2013. Il giudice d'appello - premessa la natura cautelare dell'ordinanza n.360 del 2011 emessa dal Tribunale di Trani in pre- cedente analogo contenzioso

contro

GA, negò che ivi si fosse formato un giudicato vincolante sull'individuazione del giudice do- tato di giurisdizione e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Per la revocazione e per la cassazione della decisione del Consi- glio di Stato, GA presentò separati ricorsi.

3.1. Quello n.9485/2013, proposto innanzi a questa Corte, fu ac- colto dalle sezioni unite che, con sentenza n.13881 del 14 gennaio 201428642_9 1 18 giugno 2014, dichiararono la giurisdizione del giudice ammi- nistrativo. I giudici di legittimità osservarono che il Consiglio di Stato, nel ri- formare la sentenza del Tar-Puglia, aveva esaminato l'ordinanza del Tribunale di Trani correttamente rilevando che conteneva una statuizione sulla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi