Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2018, n. 15343

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto – quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/2018, n. 15343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15343
Data del deposito : 12 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

15343-18 R.G. n. 15120/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - RIC.

CONTRO

DECISIONI DI -- Presidente Aggiunto - AURELIO CAPPABIANCA GIUDICI SPECIALI Ud. 13/03/2018 - PIETRO CAMPANILE - Presidente Sezione - PU R.G.N. 15120/2016 ANTONIO MANNA - Rel. Pres. Sezione - Ron 15343 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - LUCIA TRIA - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - e.u. A G - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15120-2016 proposto da: COMUNE DI ROSOLINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA D'ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE INNOCENTI e BATTISTA PIAZZESE;

- ricorrente -

5 1 1 8 1 R.G. n. 15120/16

contro

DI M CDA, GIURDANELLA VINCENZO, GENNUSO CARMELA, CALABRESE ROSALIA, PUGLISI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 110, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentati e difesi dall'avvocato G G;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 47/2016 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 18/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Presidente ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Battista Piazzese, Giuseppe Innocenti e Giuseppe Gennaro.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 18.2.2016 il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pronunciando in sede di ottemperanza sull'appello proposto dal Comune di Rosolini (SR) nei confronti di Corrada Di Mari, Vincenzo Giurdanella, Carmela Gennuso, Rosalia Calabrese e Francesca Puglisi contro la sentenza n. 2602/14 del TAR Catania, stabiliva che l'indennità di occupazione dei fondi (di proprietà dei suddetti) oggetto di acquisizione ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/01 da parte del suddetto Comune dovesse decorrere 2 R.G. n. 15120/16 dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (contenuta nell'ordinanza n. 40/09, sempre del Comune di Rosolini, che aveva disposto l'espropriazione dei terreni degli interessati) anziché da quella di immissione in possesso intervenuta in forza del decreto di occupazione d'urgenza delle aree.

2. Ciò i giudici del gravame statuivano previo rigetto dell'eccepita carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Rosolini affidandosi a due motivi.

4. Corrada Di Mari, Vincenzo Giurdanella, Carmela Gennuso, Rosalia Calabrese e Francesca Puglisi resistono con unico controricorso.

5. Le parti depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, nonché violazione degli artt. 112, 113, 114 e 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 e dell'art. 53 d.P.R. n. 327/01, per avere la sentenza impugnata ravvisato la giurisdizione del giudice amministrativo nonostante che, non essendovi contestazione alcuna circa la scelta

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