Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2013, n. 24468

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In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell'interpretazione della legge. (Nella specie, il ricorrente, revocato dalla provvisoria aggiudicazione del servizio di riscossione tributi per sua inaffidabilità desumibile da un precedente rapporto, aveva lamentato che il Consiglio di Stato non si fosse limitato alla mera verifica della sufficienza della motivazione di tale revoca, ma ne aveva operato una vera e propria integrazione nel ritenere sussistente il presupposto di cui all'art. 38, lett. "f", del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così travalicando i confini della giurisdizione operando apprezzamenti discrezionali riservati alla pubblica amministrazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/10/2013, n. 24468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24468
Data del deposito : 30 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22176/2012 proposto da:
SO.G.E.T. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso lo studio dell'avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentata e difesa dagli avvocati DELLA ROCCA SERGIO, CECINATO LUIGI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
EMMEGI S.R.L., in pesona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ME srl-Equitalia sud s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIO ATTILIO, GIUSEPPE MISSERINI, per delega in calce al controricorso;

COMUNE DI TARANTO, in persona del Dirigente della Direzione degli Affari Legali, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SANTI APOSTOLI 66, presso lo studio dell'avvocato ZITO ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASIELLO MARIA, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
EQUITALIA POLIS S.P.A.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 3078/2012 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Sergio DELLA ROCCA, Alberto ZITO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La ET s.p.a. - Società gestione entrate e tributi - proponeva il ricorso (r.g.n. 1517/2011) al T.a.r. Puglia, sez. dist. Lecce, esponendo: che la ricorrente ET e la controinteressata ME partecipavano a una gara bandita dal Comune di Taranto per l'affidamento di una serie di servizi in materia di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi, entrate patrimoniali e sanzioni pecuniarie (bando, come rettificato, del 7 ottobre 2010 e termine per la presentazione delle offerte al 15 novembre 2010);
che all'esito delle operazioni di gara la stessa era provvisoriamente aggiudicata dalla ET s.p.a. (d.d. n. 51 del 16 marzo 2011);
che successivamente con nota prot. n. 108431 dell'11 luglio 2011, la p.a. comunicava l'avvio di un procedimento di revoca dell'aggiudicazione, in ragione dell'intervenuta risoluzione contrattuale adottata dal Comune di Oria rispetto a ET con d.d. n. 609 dell'8 giugno 2010 (circostanza la quale avrebbe inciso sui requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura della società);
che a tale nota la ET replicava in data 22 luglio 2011, precisando che il Comune di Oria, con d.d. n. 988 dell'I ottobre 2010, aveva revocato il proprio precedente atto di risoluzione (questo perché, a seguito di un accordo transattivo, la risoluzione unilaterale era venuta meno per effetto di una risoluzione consensuale del contratto);
che con d.d. n. 178 del 14 settembre 2011, tuttavia, il Comune di Taranto ribadiva che le vicende inerenti al rapporto fra la ET e il Comune di Oria erano tali da incidere sui suoi requisiti di partecipazione e, infine, con d.d. n. 179 del 15 settembre successivo, procedeva all'aggiudicazione della gara in favore della ME. Avverso tali atti, nonché quelli presupposti e consequenziali, insorgeva davanti al TAR Puglia - sez. staccata di Lecce, la ET, chiedendone 1"annullamento ed instando per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il subentro nello stesso e per il risarcimento dei danni.

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