Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3945

CASS
Sentenza
21 aprile 1999
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Sentenza
21 aprile 1999

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Massime • 1

A norma dell'art. 814 cod. proc. civ., la determinazione diretta da parte degli arbitri delle spese e degli onorari per l'opera da loro prestata avviene per effetto di un'apposita convenzione negoziale (che, intervenendo tra gli arbitri ed i compromettenti, si differenzia radicalmente dal contratto intercorso tra le stesse parti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico della prestazione d'opera arbitrale), il cui processo formativo, fissato inizialmente dal provvedimento autoliquidatorio degli arbitri (con funzione di mera proposta contrattuale), può legittimamente dirsi compiuto soltanto per effetto dell'accettazione di tutti i contendenti. Ne consegue che il presidente del tribunale, richiesto di effettuare la liquidazione giudiziale di tali spese ed onorari, può provvedere in conformità a quanto liquidato direttamente dagli arbitri stessi solo nel caso in cui accerti che effettivamente esista l'accordo delle parti su tale determinazione; diversamente, deve procedere ad un'autonoma liquidazione che tenga conto (e dettagliatamente motivi) della rilevanza della controversia, del suo oggetto, della natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri, dell'importanza dell'opera da questi svolta, nonché dell'istruttoria compiuta e del lodo redatto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3945
Data del deposito : 21 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN DI RL in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO SILIPO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ZZ MA, NT AG, AL NI BATTISTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 96, presso l'avvocato NI LUCENTE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO ZZ, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso il provvedimento del Tribunale di AOSTA, depositato il 10/12/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
L'avv. Bonazzi e gli ingegneri EN e IA svolsero l'attività di arbitri in una controversia insorta tra le società SA DI CA e RE IT;
depositato il lodo, essi, il 27 luglio 1996, determinarono la misura del compenso a loro stessi dovuto per l'opera prestata. Non essendo avvenuto il pagamento dei compensi, gli arbitri, con ricorso ex art. 814 c.p.c,, chiesero al Presidente del Tribunale di Aosta di determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario spettante a ciascuno di essi.
All'udienza del 3 dicembre 1996 comparvero l'avv. Bonazzi e l'Ing. EN, nonché l'amministratore delegato della RE IT assistito dal suo difensore. Nessuno fu presente per la SA DI CA.
Il Presidente del Tribunale, il 9 dicembre 1996, emise l'ordinanza del seguente tenore: "Letto il ricorso e il verbale che precede;

Ritenuto che

il mancato pagamento, così come si evince dalle libere ammissioni del difensore della RE, è da ascriversi alla mancanza di liquidità;
Letto e applicato l'art. 814 c.p.c. - determina - L'onorarlo e le spese a favore degli arbitri avv. Massimo Bonazzi, Ing. Agostino EN e ing. Giovanni Battista IA nella misura di cui alla ordinanza arbitrale in data 27.7.96". La SA DI CA, in liquidazione, propone ora ricorso per cassazione avverso la menzionata ordinanza, svolgendo due

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