Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2024, n. 16279
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In tema di detrazione dell'IVA in caso di nullità del contratto di cessione di un bene e relativa fattura emessa dal cedente, il cessionario, in applicazione della sentenza della CGUE C-114/22 del 25 maggio 2023, non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi per qualificare tale operazione secondo il diritto unionale come fittizia, oppure che essa, se effettivamente realizzata, trae origine da un'evasione di imposta o da un abuso di diritto.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 23232/2014 Numero sezionale 179/2024 Numero di raccolta generale 16279/2024 Data pubblicazione 12/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto: av- viso di accerta- B V Presidente mento - IVA – detra- zione – nullità contrattuale – G L R Consigliere Corte di Giusti- zia UE - princi- pio di diritto G F T Consigliere P G Consigliere Ud. 14.2.2024 PU Rel. Cron. R.G.N. 23232/2014 S L Consigliere SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23232/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura;
– ricorrente –
contro
INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M A e dall'Avv. 1 Numero registro generale 23232/2014 Numero sezionale 179/2024 Numero di raccolta generale 16279/2024 Data pubblicazione 12/06/2024 C G, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di- fensore in Roma, via XXIV Maggio n.43;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania n.5649/1/2014 depositata il 3 giugno 2014. Udita la relazione svolta in pubblica udienza in data 14 febbraio 2024 dal Consigliere P G. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale T B, nel senso del rigetto del ricorso. Udita per la ricorrente l'Avv. Eva Ferretti e per la controricorrente, in sostituzione dell'Avv. M A e dell'Avv. C G, l'Avv. Marco Di Siena.
Fatti di causa
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia veniva accolto l'appello della società INTERPORTO SUD EUROPA S.p.a. e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate propo- sti contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Na- poli n.974/17/13, la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente relativo all'avviso di accertamento per IVA ed accessori relativi all'anno di imposta 2005. 2. Le riprese avevano ad oggetto la detraibilità dell'IVA ad aliquota del 20% pari ad euro 24.092.224 gravante sul contratto di cui al rogito per notaio P del 1.11.2005 (imponibile euro 120.461.124) e alla re- lativa fattura n.1 del 2.11.2005 emessa dalla società COMES S.r.l. in relazione al trasferimento di un centro commerciale alla contribuente. Con tale atto veniva rogata la transazione dell'1.11.2005 con la quale la COMES ritrasferiva alla contribuente il “Centro Commerciale Target” 2 Numero registro generale 23232/2014 Numero sezionale 179/2024 Numero di raccolta generale 16279/2024 Data pubblicazione 12/06/2024 di Marcianise, oggi “Centro Commerciale Campania”, al prezzo pari all'importo di cui alla suddetta fattura. Il costo veniva ritenuto dall'Agenzia indeducibile ai fini IRES ed IRAP, oggetto di separato giu- dizio, e indetraibile ai fini IVA;
quest'ultima ripresa per imposizione armonizzata originava il presente processo.
3. Nel merito, il giudice d'appello non condivideva la decisione di primo grado in quanto era sì stato rogato dal notaio un atto che interessava la moglie, ma riteneva che il profilo fosse rilevante sul piano discipli- nare e non idoneo a determinare la nullità del contratto. In ogni caso, stante l'autonomia del piano civile da quello tributario, la pretesa nullità del contratto di ritrasferimento non poteva comportare per la contri- buente la perdita del diritto al riconoscimento della detrazione dell'IVA sul prezzo contrattuale. Al proposito il giudice richiamava l'interpreta- zione data dalla Corte di Giustizia il 6.7.2006 all'art.17 della Sesta di- rettiva IVA n.77/388/CE nelle cause C-439/04 e C-440/04 ed esclu- deva anche che potesse configurarsi nella fattispecie l'abuso del diritto.
4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato ad otto motivi, illustrati con memoria ex art.378 cod. proc. civ., cui la contribuente replica con controricorso. La società ha depositato memo- ria con istanza di sospensione del giudizio per procedura di condono e poi ha dichiarato di non voler definire il processo con la procedura age- volata. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 6, terzo comma, d.lgs. n. 218 del 1997, e 62, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 e l'omissione di motivazione, per aver in via preliminare la C.T.R. accertato l'ammissibilità e la tempestività del ri- 3 Numero registro generale 23232/2014 Numero sezionale 179/2024 Numero di raccolta generale 16279/2024 Data pubblicazione 12/06/2024 scorso introduttivo. L'Agenzia aveva proposto eccezione di intempesti- vità del ricorso introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 21 d. lgs. n.546/92, che sarebbe stata respinta dal giudice d'appello con motivazione solo apparente senza considerare le ragioni esposte dall'Agenzia (assenza nell'istanza di formulazione di proposta diretta alla rideterminazione dell'accertato, mancata presentazione in Ufficio dopo l'appuntamento del 7 marzo 2012) secondo cui l'istanza doveva essere riqualificata come mera richiesta di autotutela, non idonea alla sospensione di 90 giorni del termine per la proposizione del ricorso.
6. La tecnica di formulazione del motivo ha suscitato l'eccezione di inammissibilità da parte della controricorrente e al proposito il Collegio osserva che la doglianza cumula profili di censura tra loro incompatibili quali la violazione di legge e l'omessa motivazione, non individuando neppure il pertinente paradigma processuale che non è il 360 primo comma n.4 cod. proc. civ.. Inoltre, la censura è anche manifestamente infondata. Il giudice di appello non ha omesso di motivare né violato la legge, ma si è conformato alla consolidata interpretazione giurispru- denziale ritenendo che il ricorso fosse stato presentato nei termini per il fatto che la contribuente aveva presentato all'Amministrazione un'istanza formalmente qualificata come «istanza di accertamento con adesione (art. 6, terzo comma, del d.lgs. n. 218 del 1997)». Va data continuità alla giurisprudenza della Sezione (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanza n.27274 del 24/10/2019) secondo la quale in caso di presenta- zione dell'istanza di accertamento con adesione la mancata compari- zione del contribuente alla data fissata per la definizione in via ammi- nistrativa della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la so- spensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di ac- certamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti. Eguali considerazioni valgono con riferimento all'interpreta- zione del contenuto dell'istanza presentata dalla società, che non può 4 Numero registro generale 23232/2014 Numero sezionale 179/2024 Numero di raccolta generale 16279/2024 Data pubblicazione 12/06/2024 essere derubricata a richiesta di mera autotutela, in quanto diretta ad ottenere uno spatium deliberandi previsto dalla legge (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21096 del 24/08/2018) secondo cui il decorso del termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di defi- nizione.
7. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., viene prospettata l'omessa moti- vazione circa un fatto controverso e decisivo della causa, che ha for- mato oggetto di discussione tra le parti, in relazione anche all'art. 62, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La censura evidenzia che l'Agenzia aveva eccepito davanti alla CTR, sotto vari profili, l'inam- missibilità del ricorso introduttivo e dell'appello per carenza di prova della legittimazione processuale del dott. C in persona del quale era stato proposto sia il ricorso introduttivo sia l'appello princi- pale. L'eccezione sarebbe stata rigettata con motivazione solo appa- rente, mancando sia la valutazione degli elementi addotti dall'Agenzia circa l'irritualità dell'intestazione dei predetti atti, sia della irrilevanza della qualifica di amministratore delegato posseduta dal dott. Campo- lattano, sia della inidoneità della delibera del CDA come da verbale del 21.11.2011 allegata da controparte in giudizio tardivamente perché non prodotta col ricorso introduttivo, sia della portata da attribuire all' art. 2384 cod. civ.. La questione è stata ulteriormente rielaborata dall'Agenzia in sede di memoria illustrativa.
8. Il terzo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., lamenta anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., e degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 2384 cod. civ. da parte della sen- tenza d'appello, nella parte concernente l'ammissibilità del ricorso in- troduttivo e dell'appello principale, perché il ricorso introduttivo non reca l'indicazione nominativa del "legale rappresentante" della società, 5 Numero registro generale 23232/2014 Numero sezionale 179/2024 Numero di raccolta generale 16279/2024 Data pubblicazione 12/06/2024 e perché questa lacuna non potrebbe ritenersi colmata dalla successiva indicazione della qualità di amministratore delegato - e non di legale rappresentante - in capo al dott. C.
9. I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili per più ragioni.
9.1. La formulazione della seconda censura, come eccepito in
contro
- ricorso, non tiene conto dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si