Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2023, n. 13806

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In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2023, n. 13806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13806
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 17734/2021 Numero sezionale 1616/2023 Numero di raccolta generale 13806/2023 AULA 'A' Data pubblicazione 19/05/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto Risarcimento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rapporto L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E privato SEZIONE LAVORO R.G.N. 17734/2021 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Rep. Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Ud. 16/03/2023 PU Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere - Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17734-2021 proposto da: TO NI, MA ST, MA OS, MA AN tutti nella qualità di eredi di MA GI, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FILOMENA D'ADDARIO;
2023

- ricorrenti -

1616 contro 1 Numero registro generale 17734/2021 FINTECNA S.P.A., in persona del legale Numero sezionale 1616/2023 Numero di raccolta generale 13806/2023 rappresentante pro tempore, elettivamente Data pubblicazione 19/05/2023 domiciliata in ROMA VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell'Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 522/2020 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 15/12/2020 R.G.N. 388/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento, in subordine rimessione alle SS.UU.;
udito l'Avvocato FILOMENA D'ADDARIO;
udito l'Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA.

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha respinto l'appello proposto dagli eredi di PP AR nei confronti di TE SP, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la 2 Numero registro generale 17734/2021 Numero sezionale 1616/2023 domanda di risarcimento del danno biologico Numero di raccolta generale 13806/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 conseguente alla malattia professionale contratta dal de cuius nello svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della citata società (iure hereditatis) e del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli eredi (iure proprio).

2. La Corte territoriale ha premesso che gli appellanti avevano censurato la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 2935 cod. civ., per aver individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella data di pubblicazione (1990) di una relazione tecnica del dipartimento di prevenzione della Asl Taranto che attestava la presenza, all'interno del siderurgico, di sostanze cancerogene, nonché la obsolescenza degli impianti, la mancanza di dispositivi di aspirazione dei fumi all'origine, la elevata quantità di fibre di amianto e concentrazioni di polveri sottili, relazione di cui erano una conoscenza anche gli appellanti per loro stessa ammissione.

3. Ha ritenuto che nel caso di specie “almeno dall'entrata in vigore della legge 277/1991 (rectius, d.lgs. 277/1991), che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto, 3 Numero registro generale 17734/2021 Numero sezionale 1616/2023 l'oggettiva diligenza avrebbe imposto di percepire, Numero di raccolta generale 13806/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 anche per i congiunti, la malattia come conseguenza del comportamento del datore di lavoro che aveva esposto il dipendente all'inalazione di polveri così pericolose da esserne vietata la vendita”.

4. Ha ritenuto, comunque, che difettassero le necessarie allegazioni sulle misure di prevenzione non adottate dalla società datoriale.

5. Avverso la sentenza gli eredi di PP AR hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. TE SP ha resistito con controricorso.

6. La causa, originariamente fissata presso la Sezione VI, con ordinanza interlocutoria n. 28974 del 2022 è stata trasmessa alla Sezione IV per la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 1362 cod. civ., nonché degli artt. 125, 228 e 229 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito 4 Numero registro generale 17734/2021 Numero sezionale 1616/2023 rinvenuto nelle allegazioni del ricorso Numero di raccolta generale 13806/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 introduttivo di primo grado una confessione degli appellanti sulla conoscenza, già nel 1990, della nocività dell'ambiente di lavoro del de cuius. Si afferma che le dichiarazioni sfavorevoli alla parte, contenute nel ricorso o nella comparsa di costituzione, non possono considerarsi confessione giudiziale spontanea, ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., facendo riferimento tale norma agli “atti processuali” che si compiono nel processo, nel contraddittorio tra le parti. Si sostiene che, comunque, la Corte di merito ha male interpretato l'espressione contenuta nel ricorso in appello (“il sopradescritto reparto è il più inquinato della fabbrica, come si evince da una relazione tecnica del dott. Giua, funzionario del dipartimento di prevenzione dell'Asl TA/1, che evidenzia la rilevante presenza, all'interno del reparto cokeria, di idrocarburi policiclici aromatici (i.p.a.) che sono sostanze cancerogene derivanti, appunto, dai processi di distillazione del carbon fossile. Peraltro, il dott. Giua nella detta relazione, nel 1990, rappresentava l'obsolescenza degli impianti, il carattere ancora manuale di 5 Numero registro generale 17734/2021 Numero sezionale 1616/2023 molte operazioni previste del ciclo operativo;
Numero di raccolta generale 13806/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 nonché la mancanza di dispositivi di aspirazione dei fumi all'origine”) in quanto la relazione a cui si fa riferimento non era stata mai pubblicata e di essa gli appellanti erano venuti a conoscenza in quanto richiamata in un processo penale definito con sentenza di primo grado del 2007, come precisato all'udienza del 13 maggio 2014, allorquando è stata prodotta la sentenza penale n. 408/2007. 8. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e ss. e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 416 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello dichiarato la prescrizione del diritto per fatti diversi da quelli allegati dalla società. Si sostiene che quest'ultima, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva eccepito la prescrizione estintiva del diritto fatto valere sul rilievo “che l'evento dannoso si è verificato ben ventuno anni prima della notifica del ricorso e che non vi è stato rapporto contrattuale tra i ricorrenti e la convenuta e pertanto gli stessi non possono 6 Numero registro generale 17734/2021 Numero sezionale 1616/2023 invocare i termini prescrizionali”. La sentenza Numero di raccolta generale 13806/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 impugnata ha accolto l'eccezione di prescrizione sulla base di elementi di fatto non provati e non dedotti dalla società, ed esattamente sul rilievo della conoscenza della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto del d.lgs. n. 277 del 1991. 9. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 277 del 1991 per avere la Corte di merito attribuito a tale testo normativo un contenuto diverso da quello effettivo;
inoltre, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947, comma 1, 2727 e 2729 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere individuato la decorrenza della prescrizione senza tener conto delle conoscenze scientifiche specifiche. Si premette che il dante causa dei ricorrenti aveva contratto una neoplasia laringo- faringea e che ha errato la Corte territoriale nel desumere la conoscibilità scientifica della patologia da parte dei ricorrenti dal decreto legislativo citato, che riconosce come malattie collegate all'amianto solo l'asbestosi e il 7 Numero registro generale 17734/2021 Numero sezionale 1616/2023 mesotelioma. Si aggiunge che nel 1991, data di Numero di raccolta generale 13806/2023 Data pubblicazione 19/05/2023 pubblicazione del citato decreto, la scienza medica non aveva ancora collegato il tumore laringo- faringeo all'esposizione ad amianto e agli i.p.a. Difatti, nella tabella delle malattie professionali dell'industria, di cui all'art. 3, d.P.R. 1124 del 1965, le uniche malattie neoplastiche correlate all'esposizione ad amianto erano il mesotelioma pleurico, pericardico e peritoneale della tunica vaginale del testicolo e il carcinoma polmonare. Solo nel 2012 l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha ritrovato una “evidenza sufficiente per ritenere l'amianto causalmente associato nell'uomo al tumore alla laringe”, mentre il riconoscimento con i Criteri di Helsinki risale al 2014. 10. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., per

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