Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/11/2024, n. 28781

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La previsione dell'art. 369, comma 2, c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presente nel fascicolo d'ufficio senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l'acquisizione. L'improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 08/11/2024, n. 28781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28781
Data del deposito : 8 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11814/2023 Numero sezionale 2388/2024 Numero di raccolta generale 28781/2024 Data pubblicazione 08/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente - LUCA VARRONE - Consigliere - STEFANO OLIVA - Consigliere Rel. - Ud. 17/09/2024 – CC CESARE TRAPUZZANO - Consigliere - R.G.N. 11814/2023 GIANLUCA GRASSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11814-2023 proposto da: AC IN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA n. 12, nello studio dell'avv. GIULIO MICIONI, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BELLINI

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO SEART IN LIQUIDAZIONE S.R.L., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI n. 12, nello studio dell'avv. ENRICO TONELLI, che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

nonchè

contro

Numero registro generale 11814/2023 Numero sezionale 2388/2024 Numero di raccolta generale 28781/2024 Data pubblicazione 08/11/2024 DO VALUE S.P.A. e AC ZO

- intimati -

avverso la sentenza n. 191/2023 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/03/2023; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 30.12.2014 il Fallimento Seart in Liquidazione S.r.l. evocava in giudizio MA CI e IL ZO innanzi il Tribunale di Perugia, per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di esso attore, e comunque la simulazione, dell'atto di compravendita immobiliare del 13.1.2010, con il quale il MA aveva ceduto a IL la proprietà di alcuni immobili in danno del proprio ceto creditorio. A sostegno della domanda, l'attore allegava di essere creditore del MA in forza di sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto l'azione di responsabilità spiegata dalla procedura nei confronti del predetto convenuto, ex amministratore della società fallita. Resistevano i convenuti ed interveniva in giudizio il Credito Cooperativo Umbro S.p.a., assumendo a sua volta di essere creditore del MA ed aderendo quindi alla domanda di parte attrice. Con sentenza n. 928/2020 il Tribunale rigettava la domanda ex art. 2901 c.c. accogliendo invece quella di simulazione, valorizzando l'esistenza di stretti rapporti tra le parti e la mancata dimostrazione dell'effettivo pagamento del corrispettivo indicato per la compravendita contestata. Con la sentenza impugnata, n. 191/2023, la Corte di Appello di Perugia rigettava il gravame interposto dal MA avverso la decisione di prime cure, confermandola. 2 Numero registro generale 11814/2023 Numero sezionale 2388/2024 Numero di raccolta generale 28781/2024 Data pubblicazione 08/11/2024 Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia MA NZ, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Seart in Liquidazione S.r.l. Do Value S.p.a., avente causa del Credito Cooperativo Umbro S.p.a., e IL ZO, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Dopo aver ricevuto proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione con istanza in data 25.1.2024, cui è allegata nuova procura speciale come previsto dalla norma suindicata. In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di applicare il principio per cui l'onere della prova grava sulla parte che intenda far valere in giudizio un diritto. Con il secondo motivo, invece, lamenta la violazione degli art. 115, 116 c.p.c., 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., nonché la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato l'istituto della presunzione. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2727, 2729, 1140 e 1470 c.c., nonchè la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erronamente escluso la sussistenza del possesso del cespite controverso. 3 Numero registro generale 11814/2023 Numero sezionale 2388/2024 Numero di raccolta generale 28781/2024 Data pubblicazione 08/11/2024 Con il quarto motivo, il MA si duole della violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1414, 2727 e 2729 c.c., nonchè della nullità della sentenza

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