Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02106

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02106
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S G, nato ad Alessandria il 21/01/1969 avverso la sentenza del 10/05/2021 della

CORTE

Di APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso per l'inannmissibilità del iciors lette le conclusioni del difensore Avv. G C che ha chiesto di annullare provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO mi

FATTO

1. Con sentenza del 10/05/2021 !a Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa in data 23/10/2020 con la quale S G è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto ascritto (art. 633,639-bis, cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso S G„ a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali previste a pena di nutilizzabilità e/o di nullità con rifermento all'art. 512 cod. proc. pen.;
giudici di merito hanno basato le loro decisioni integralmente sulla denuncia querela di P C, già titolare del contratto di assegnazione dell'alloggio ATC di Alessandria, acquisita perché il P era deceduto prima del dibattimento;
si trattava di querela orale la cui lettura era vietata e poteva essere acquisita solo a: fi: - della verifica circa la ricorrenza della condizione di procedibilità;
tra l'altro l'imoutazione era relativa a reato procedibile di ufficio e comunque il P non sarebbe stato titolare di diritto di querela, atteso che non era più utilizzatore dell'appartamento che gli era stato assegnato. Il ricorrente non aveva potuto controinterrogare il P, mentre, attese le sue condizioni di salute, avrebbe dovuto essere espletato un incidente probatorio.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione delle prove ex art. 192 e 533 cod. proc. pen. sul capo di taputazione;
la motivazione è incentrata sull'utilizzabilità ex art. 512 cod. proc. per della denuncia querela della persona offesa;
comunque la rilevanza di tali dichiarazioni era a carattere secondario e non avrebbero potuto essere poste a base dell'affermazione di responsabilità in mancanza di altri elementi di prova;
manca .,11 ,J215,3:5i elemento che riscontri e provi l'elemento soggettivo del reato nella forma del dolo specifico, in mancanza di una attività di invasione.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto oggetto del procedimento a carico dello Staltari;
manca la motivazione sul punto.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto in subordine vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. ben.

3. Il Procuratore Generale, con mernolia e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente motivato sul motivo, proposto dalla difesa esattamente negli stessi termini in appello, evidenziando in modo chiaro, logico e persuasivo come il decesso del querelante, quale persona informata dei fatti, integra una ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione delle dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen., nonché la loro piena utilizzabilità a fini probatori attesa l'assoluta impossibilità di prevedere il decesso del P, intervenuta a distanza di ben quattro anni dalla presentazione della querela. La Corte di appello ha dunque fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari quale persona informata dei fatti, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. orco. pen. senza che ciò comporti, quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv„ 277471-02;
Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900-01). Nel riproporre esattamente negli stessi termini del motivo di appello tale censura, la difesa dimostra di non essersi confrontata con la motivazione del giudice di appello, riproponendo ifl questa sede, guanto all'asserito mancato espletamento di incidente probatorio, una lettura alternativa del merito della decisione non consentita in questa sede e non tenendo conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto che ha chiarito come tale giudizio debba essere effettuato ex ante sulla base di elementi concreti che non sono stati ritenuti sussistenti. In sostanza il ricorrente, sebbene proponga un motivo centrato sulla violazione di legge E livellad enunciazione, di fatto lamenta la ricorrenza di una motivazione incongrua ed insufficiente della Corte rispetto alle proprie doglianze. Deve essere, in tal senso, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissi bile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).
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