Cass. civ., SS.UU., ordinanza 01/12/2020, n. 27413
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12974-2019 proposto da: G M, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato P P P;- ricorrente -contro CUNE DI BORGHI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R M;- con troricorrente - nonchè contro PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, BINDI ORESTE;- intimati - avverso la sentenza n. 1881/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/03/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2020 dal Consigliere A O. Ric. 2019 n. 12974 sez. SU - ud. 13-10-2020 -2- Fatti di causa Guidi Marco ricorre, con atto affidato a due ordini di motivi, avverso la (e per la cassazione della) sentenza del Consiglio di Stato n. 1881/2018 in data 26 marzo 2018. Il ricorso è resistito dall'intimato Comune di Borghi con apposito controricorso, con il quale nella sostanza- si deduce, in via del tutto dirimente, la palese inammissibilità dell'avverso atto per decadenza ai sensi dell'art. 92, co. 3 C.p.A., nonchè per mancato rispetto "....dei limiti che caratterizzano tale tipo di strumento di impugnazione". In breve va riepilogato che la decisione del Consiglio di Stato, impugnata col ricorso in esame, respingeva l'appello interposto dal medesimo odierno ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. per l'Emilia - Romagna n. 938 del 28 ottobre 2015. Tale ultima sentenza aveva deciso in ordine al ricorso, progosto dal Guidi, che impugnava innanzi al Giudice amministrativo una serie di atti, asseritamente illegittimi- del Comune di Borghi finalizzati, secondo la prospettazione di cA al ricorso stesso, alla realizzazione di un parcheggio e iJn deposito su terreno di sua proprietà. La citata sentenza del T.A.R. dichiarava i motivi del ricorso imm--imissibili ed improcedibili. Parte ricorrente ha depositato memoria.La Procura Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte come in atti. Ragioni della Decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la "nullità ex art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c. della sentenza impugnata per error in orocedendo ed error in iudicandor', nonché l'omesso e---,arne di un fatto decisivo. Si lamenta, in particolare, la violazione del principio del contraddittorio. 2.- Con il secondo motivo del ric:orso si deduce - test,Jalmente- il vizio di "errore processuale o di fatto della anoellata sentenza" 3,- Entrambi i motivi possono essere trattati cen giuntamente. risultano proposti sulla base di una considerazione, svolta in via preliminare dalla parte ricorrente con rif-erimento a gli artt. 111, co. 8 Cost. e 362 c.p.c., 91,110 e 111 C.p. A. e 48 T.U. C.d.S.- r.d. n. 1054/1924) , relativa all".-rioliamento della sindacabilità di errores in procedendo e H indicando delle decisioni del Consiglio di Stato. E, tanto, finc prospettare (sulla scorta delle citate Cass. S.U. Ord.ze n il 13659 e 13660/2006 e Cass. S.U. Sent.ze -130254/2008, 2242/2015 e 31226/2017) un ampliamento "clumrnico ed evolutivo" del concetto di giurisdizione con rmso interpretativo volto a consentire più della sola ricorribilità in cassazione per difetto assoluto di giurisdizione delle decisioni del Consiglio di Stato. particolare ed al dovuto fine di lasciar traccia dei motivi va, n breve, riepilogato che, dopo la lunga ricostruzione (per !e sue prime venti pagine) delle tappe del giudizio innanzi all'A.G.A., il ricorso muove una serie di doglianze. Fra queste quelle concernenti, in particolare : la con inicazione di fissazione dell'udienza innanzi al C.d.S. in fevore del domiciliatario avv. P M ;l'affermazione della sentenza attestante che venivano "uditi per !e parti gli avvocati M e P M" ;la comparsa del legale a causa "già trattata" ed il relativo a mezzo PEC inviata al Consiglio di Stato". motivi sono, tuttavia, del tutto inammissibili al pari del rLii so nel suo complesso. E." rciodata ia anzidetta sollevata eccezione di inammissibilità ricorso per decadenza dall'impugnazione. !\Ha attispecie in esame, a fronte della risultante data di Ii),.N:i.:azione (19 marzo 2018) della sentenza n. 1723/2018 ii ricorso in esame, notificato a mezzo PEC in data non può che essere ritenuto tardivo rispetto al sernestrale ex lege di impugnazione. nella fattispecie e secondo il ribadito e condiviso Amentò giurisprudenziale già espresso da queste Unil"in tema di impugnazione delle sentenze del Lmtjlio di Stato, l'art. 2 dell'allegato 3 del C.p.A., recante transitorie, prevede l'ultrattività della disciplina !ciente, ivi compreso il termine lungo di un anno per prrpgi-re ricorso per cassazione, esclusivamente per i tni che sono in corso alla data della sua entrata in - '),N(esqlusa comunque l'invocabilità dell'art. 327 c.p.c. S.U. 11 maggio 2018 , n. 11575 e 18 ottobre . 26255). .c-,bsiderazione della data di entrata in vigore del C.p.A. (L i. vo 2 luglio 2010, n. 104) e di quella di pubblicazione sentenza impugnata con conseguente attivazione del e semestrale e non annuale, l'impugnazione è tardiva. c-3 so è, quindi, del tutto inammissibile. spese seguono la soccombenza e si determinano , in .ssistono i presupposti per il versamento, da parte del i-v,: -Hnte, dell'ulteriore importo a titolo di contributo o pari a quello previsto per il ricorso principale, a dei comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. L: -."1102, se dovuto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi