Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10328
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di un diverso vizio di nullità, ove emergente dagli atti, è suscettibile di applicazione anche nell'ipotesi di azione volta a far valere una discriminazione in danno di lavoratori, qualora l'atto di cui si predica la nullità abbia natura negoziale e ricorra un interesse generale tutelato e sempre che la domanda di accertamento della nullità risulti autodeterminata in relazione al "petitum". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione a domanda, proposta da alcuni dipendenti pubblici, di accertamento della nullità, per discriminazione di genere, di avvisi di selezione relativi all'accesso alle progressioni professionali orizzontali - aveva escluso la rilevabilità d'ufficio della nullità degli avvisi in questione sotto il diverso profilo della discriminazione dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 10328/2023 AULA 'B' Data pubblicazione 18/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Progressioni orizzontali LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE criteri discriminazione SEZIONE LAVORO Composta da: r.g.n. 27991/2017 AN Manna - Presidente - Cron. Caterina Marotta - Consigliere - Rep. Irene Tricomi - Consigliere - Ud. 01/03/2023 Roberto Belle' - Consigliere - PU Ileana ED - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27991-2017 proposto da: EL IN, TI AN LA, MO RI RI, EN VA, CO AN, TI VA, OR RI RI, HE MA, OR TE, IN SA, OT RI IU, NI ON, AT NA RI, OL VA RI, DO EL, DO IC, TI AN, VI Elsa, 2023 NA AU, NI ND, tutti rappresentati e difesi 1229 dall'avv. Raffaella Richini, con domicilio digitale presso 1 Numero registro generale 27991/2017 l'indirizzo di posta elettronica certificata Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 10328/2023 raffaella.richini@brescia.pecavvocati.it;
Data pubblicazione 18/04/2023
- ricorrenti -
contro
AS EL IC (già Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Avolio, Gabriella Battaglioli, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso il dott. Alfredo Placidi;
- controricorrente -
nonché sul ricorso successivo Consigliera di Parità EL Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Velia Addonizio, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 195, presso lo studio dell'avv. Sergio Vacirca;
- ricorrente successivo -
contro
AS EL IC (già Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Avolio, Gabriella Battaglioli, con domicilio eletto in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso il dott. Alfredo Placidi;
- controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 298/2017 EL Corte d'appello di Brescia, depositata il 15/09/2017 R.G.N. 533/2016;
2 Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 udita la relazione EL causa svolta nella pubblica udienza del Numero di raccolta generale 10328/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 01/03/2023 dal Consigliere Ileana ED;
udita il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LA Filippi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita l'avv. Raffaella Richini;
udita l'avv. Velia Addonizio;
udito l'avv. Lorenzo Coleine per delega verbale dell'avv. Gabriella Battaglioli.
FATTI DI CAUSA
1. - La Corte d'appello di Brescia ha accolto l'appello principale proposto dalla AS EL IC (già Azienda Sanitaria Locale di Vallecamonica-Sebino) e respinto gli appelli incidentali proposti dai lavoratori indicati in epigrafe e dalla Consigliera di parità EL Regione Lombardia, e così, in parziale riforma EL sentenza di primo grado, ha respinto integralmente le domande proposte dai lavoratori, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 1.1. - Limitatamente a quanto qui rileva, la Corte territoriale ha così sintetizzato la vicenda processuale: - il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda proposta da alcuni dipendenti a tempo parziale dell'allora ASL Vallecamonica-Sebino intesa ad accertare la nullità degli avvisi e delle graduatorie all'esito delle selezioni per l'accesso alle progressioni professionali orizzontali, indette dal 2010 in poi, 3 Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 per violazione dell'art. 97 Cost., per avere l'ASL redatto le Numero di raccolta generale 10328/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 graduatorie suddividendo i dipendenti non per categorie contrattuali bensì per “famiglie professionali” nonché la domanda volta ad accertare la nullità dei medesimi avvisi per discriminazione di genere, in relazione al computo dell'anzianità di servizio con il criterio del riproporzionamento alle ore di servizio prestato, domanda invero accolta sotto il diverso profilo EL ritenuta discriminazione dei lavoratori a tempo parziale in generale rispetto ai lavoratori a tempo pieno, con ordine all'Azienda sanitaria di parificare ai fini delle predette progressioni i lavoratori part-time a quelli full-time e adottare le determinazioni di conseguenza sulla posizione di ciascuno dei ricorrenti interessati alla modifica, con rigetto di ogni altra richiesta;
- il giudice di prima istanza, quanto alla domanda di nullità degli avvisi e delle graduatorie per violazione dell'art. 97 Cost., per avere l'Azienda suddiviso in famiglie “professionali” gli ammessi alla progressione, aveva osservato che questa scelta non doveva essere inclusa nei bandi, riguardando il metodo di formazione delle graduatorie e non attenendo né ai requisiti di accesso né ai criteri di valutazione e assegnazione del punteggio;
in ogni caso, la scelta era ragionevole in quanto sollecitata dalla RS e garantiva una distribuzione più equa del beneficio, scongiurando il rischio che all'interno EL medesima 4 Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 categoria alcuni profili professionali restassero esclusi dalla Numero di raccolta generale 10328/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 progressione;
- quanto alla denunciata discriminazione di genere, rispetto alla quale era intervenuta in giudizio anche la Consigliera di parità EL Regione Lombardia, il Tribunale aveva escluso che comportasse discriminazione indiretta di genere la valutazione dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per la graduatoria, con il criterio applicato del riproporzionamento all'orario di lavoro a tempo parziale, considerato che questo criterio non poteva nel caso concreto comportare uno svantaggio per le donne posto che su un totale di circa 750 dipendenti donne solamente 280 erano state assunte con contratto a tempo parziale, sicché l'ipotizzata discriminazione indiretta di genere avrebbe colpito soltanto una parte del tutto minoritaria delle dipendenti di sesso femminile;
- nondimeno il giudice di primo grado aveva ritenuto che il predetto criterio realizzasse una discriminazione indiretta tra lavoratori e lavoratrici a tempo parziale e lavoratori e lavoratrici a tempo pieno, in quanto il calcolo dell'anzianità di servizio in maniera proporzionale alla percentuale di part-time comportava l'attribuzione di un punteggio minore in sede di valutazione delle domande e quindi un'effettiva situazione di svantaggio per i lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno a parità di anni di servizio, e ciò in violazione EL norme 5 Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 dell'ordinamento europeo (direttiva 97/81/CE, relativa Numero di raccolta generale 10328/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) e anche dell'ordinamento interno (art. 4 del d.lgs. 61 del 2000, applicabile ratione temporis), in tal modo ravvisando una discriminazione a danno delle ricorrenti non in quanto donne ma in quanto lavoratrici con orario a tempo parziale, con riferimento pertanto al contratto di lavoro e non al genere di appartenenza. 1.2. - Così sintetizzata la vicenda, la Corte di merito ha osservato che i lavoratori avevano agito in giudizio censurando gli esiti delle progressioni professionali orizzontali avviate dal 2010 in poi per conseguire il passaggio alla posizione economica superiore contestando il criterio applicato soltanto sotto il profilo EL realizzazione di una discriminazione indiretta di genere nei confronti delle lavoratrici madri, difesa che aveva provocato l'intervento in giudizio EL Consigliera di parità, come emergeva in maniera inequivocabile dal contenuto del ricorso di primo grado, nel quale erano citate le disposizioni del codice delle pari opportunità e l'art. 37 Cost., invocando pertanto la nullità per violazione del divieto di discriminazione per ragioni di sesso, senza dedurre profili di discriminazione diversi da quelli di genere. Il giudice di prima istanza aveva disatteso tale impostazione, affermando che la discriminazione danneggiava le ricorrenti non in quanto donne bensì in quanto 6 Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 assunte con contratto a tempo parziale, in tal modo spostando Numero di raccolta generale 10328/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 l'indagine sul carattere discriminatorio EL condotta dell'Azienda sanitaria dal piano dell'appartenenza di genere a quello del tutto differente del contratto di lavoro. Pertanto, il Tribunale aveva rilevato un profilo di discriminazione indiretta a danno delle lavoratrici che queste ultime non avevano mai prospettato, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, senza potersi invocare sul punto la giurisprudenza EL S.C. sulla rilevabilità di ufficio delle nullità, atteso che l'individuazione del tipo di discriminazione rientra necessariamente nella causa petendi EL domanda, che vale a circoscrivere la qualificazione giuridica ed il tipo stesso EL domanda che la parte deve necessariamente dedurre, avuto riguardo alla pluralità di profili in cui può sostanziarsi la discriminazione, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'allegazione delle circostanze di fatto e di diritto che debbono entrare nel thema decidendum e probandum sin dal primo atto introduttivo, non essendo dato al giudice di rilevare d'ufficio profili di discriminatorietà che la parte non ha dedotto. 1.2.1. - Quanto al motivo di appello incidentale proposto dalla Consigliera di parità, nella parte in cui il Tribunale non aveva accolto la domanda di accertamento EL discriminazione di genere, la Corte territoriale ha osservato che, seppur la nozione di discriminazione indiretta di genere era 7 Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 stata correttamente prospettata dalla Consigliera di parità, Numero di raccolta generale 10328/2023 Data pubblicazione 18/04/2023 occorreva comunque contestualizzare l'atto