Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2023, n. 23931
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ST nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di NU e EU e per l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla posizione di DI;
udite le difese: l'Avvocato POTITO FLAGELLA, per delega dell'Avvocato GENNARO DI MICHELE, nell'interesse di DI RO, ha illustrato i motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
gli Avvocati POTITO FLAGELLA e RINALDO LAI che, nell'interesse di AN ST, hanno illustrato i motivi d'impugnazione e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato FRANCESCO CARBONI che, nell'interesse di ER RO;
ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NU IS, EU TR e DI RT per mezzo dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 13/05/2021 della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari- che ha riformato la sentenza in data 18/05/2016 del Tribunale di Sassari, ritenendo il reato ascritto al capo B) assorbito in quello contestato al capo C) e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. Deducono:
2. AN IS. 2.1. "Inosservanza degli artt. 454, c. 2, e 178, c. 1, lettera c), c.p.p., in relazione all'art. 606, lettera c), c.p.p.". Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il deposito tardivo degli atti d'indagine determina la nullità del decreto di rinvio a giudizio o del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi, con conseguente nullità delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di appello. In ciò censura le sentenze di merito che, al contrario, hanno ritenuto che il deposito tardivo degli atti d'indagine comportasse soltanto la loro inutilizzabilità. 2.2. "Inosservanza degli artt. 454, c. 2, 268, commi 5 e 6, e 191 c.p.p., in relazione all'art. 606, c. 1, lettera c), c.p.p.. Contraddittorietà della motivazione del Tribunale in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni depositate dal PM dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.. Illogicità della motivazione della Corte di appello in ordine alla ritenuta esistenza di traccia delle intercettazioni nel fascicolo del Pubblico Ministero, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.". Il ricorrente premette che i supporti contenenti le intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite e le relative trascrizioni venivano depositate dal Pubblico ministero un mese dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, senza che ne fosse dato avviso alle difese. Aggiunge che veniva così sollevata eccezione di inutilizzabilità davanti al Tribunale, che la rigettava sul presupposto della tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità, così come previste dall'art. 271 cod.proc.pen.;
che l'eccezione veniva riproposta davanti alla Corte di appello, che la rigettava sia per la già enunciata tassatività, sia perché «nel fascicolo risultava comunque traccia di tutte le indagini espletate e del contenuto delle intercettazioni», citando Sentenza di questa Corte n. 15242 del 06/04/2006 (Sez. 2, Castriotta, Rv. 233815 - 01). Sulla base di ciò deduce l'erroneità delle decisioni dei giudici di merito che, nell'escludere il ricorrere di una delle ipotesi di inutilizzabilità tipizzate, non hanno considerato l'esistenza della inutilizzabilità c.d. funzionale, che si era bensì configurata per l'illegittimo operato del Pubblico ministero. Con riguardo alla decisione del Tribunale, si evidenzia la contraddittorietà della motivazione, che ha negato la sanzione dell'inutilizzabilità pur riconoscendo che gli atti andavano depositati prima dell'esercizio dell'azione penale e -per di più- in contrasto con la decisione presa in relazione ai DVD portanti i tracciamenti del GPS, che -invece- venivano dichiarati inutilizzabili proprio perché depositati tardivamente. Con specifico riguardo alla decisione della Corte di appello, si denuncia l'illogicità della motivazione, che fa riferimento alla possibilità che le difese potessero intuire i contenuti degli atti di indagine, ancor di più ove si consideri che ciò viene affermato in relazione ai contenuti del fascicolo del Pubblico ministero, inaccessibile al giudicante. Osserva, ancora, che la Corte di appello, nell'enfatizzare «la possibilità per le parti di "difendersi e di richiedere se del caso l'ascolto diretto delle intercettazioni" (...) non si avvede della circostanza che richieste simili erano state formulate dalla difesa al G.i.p. di Nuoro, inizialmente procedente, senza alcun esito, come pure risulta dal verbale dell'udienza del 22.10.2014 e dai documenti ivi acquisiti», con conseguente travisamento della realtà processuale. Rimarca, infine, l'incidenza delle intercettazioni sull'affermazione di responsabilità a carico di NU e la loro decisività. 2.3. "Illogicità della motivazione e travisamento delle dichiarazioni dei testimoni UL (udienza dibattimentale del 20.5.2015) e RI (udienza dibattimentale del 18.3.2015) circa l'identità tra il luogo dove TE incontrava i suoi presunti complici e il fondo di NU IS, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.". Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il travisamento delle risultanze probatorie in relazione all'ubicazione del luogo di occultamento delle armi e alla localizzazione del terreno, con specifico riguardo alle dichiarazioni di UL, RI e IA oltre che sul tracciamento del GPS, al cui riguardo si rimarca come fossero stati dichiarati inutilizzabili dal Tribunale. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le risultanze probatorie e le motivazioni delle sentenze di merito sul punto. 2.4. "Illogicità della motivazione e travisamento delle trascrizioni dei progressivi n. 7219, RIT 469/13, e n. 463, RIT 477/13, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.. Mancanza di motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata, in ordine all'incompatibilità dei luoghi descritti nella conversazione n. 463, RIT 477/13 e il fondo in uso a NU IS, in relazione all'art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p.". Il ricorrente denuncia il travisamento dei contenuti delle intercettazioni di cui ai progressivi indicati nell'intitolazione. Tali contenuti vengono allegati ai fini della verifica della fondatezza dell'assunto. Osserva che le informazioni travisate hanno condizionato il percorso probatorio delle pronunce di merito. Anche in questo caso, vengono compendiate le risultanze probatorie e le motivazioni delle sentenze di merito, specificandosi che i medesimi rilievi erano stati sviluppati con il gravame, ma che non era stata registrata alcuna risposta da parte della Corte di appello. 2.5. "Erronea applicazione dell'art. 110 c.p., in relazione all'art. 606, c. 1 lettera b), c.p.p.. Mancanza di motivazione sul concorso di NU al reato di cui al capo a) dell'imputazione, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.". A tale proposito si sostiene che «nella ricostruzione del fatto storico e nella valutazione del quadro indiziario, entrambe le sentenze manifestano una totale indifferenza probatoria, sia in relazione alla condotta descritta al capo a) che in ordine alla consapevolezza del ricorrente dell'uso -da parte del TE- cui erano destinate le armi asseritamente consegnate. In altre parole, su questi profili la motivazione delle sentenze è inesistente, posto che non viene indicato o prospettato alcun elemento o argomento che consenta di desumere l'esistenza del mandato ipotizzato e/o una adesione del NU ai piani del TE». Sono pervenute memorie a ulteriore sostegno del ricorso.
3. ER TR. 3.1. "Violazione e falsa applicazione degli artt, 8, 9, 16 c.p.p. comma 3, e 56 c. p.". Il ricorrente richiama il principio di diritto con il quale è stato affermato che la competenza per territorio deve essere determinata sulla base della contestazione iniziale così come formulata dal Pubblico ministero fino all'apertura del dibattimento e non può essere determinata a posteriori sulla base di un'attività interpretativa della contestazione effettuata in sentenza. Denuncia, quindi, l'erroneità della sentenza della Corte di appello, che ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che l'aggravante di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 895 del 1967 fosse elemento costitutivo e circostanza aggravante specifica del tentativo di rapina contestato al capo A), che -così- risulta più grave del reato in materia di armi contestato al capo B), ritenendo la diminuente di cui all'art. 7 della Legge n. 895 del 1967. Precisa che la Corte di appello «afferma che ravvisata nella tentata rapina il reato di maggiore gravità la competenza per territorio del Tribunale di Sassari sarebbe determinata dall'ultimo atto esecutivo ovvero il trasporto delle armi da impiegare per l'esecuzione del delitto, che veniva accertato in Comune di Bonorva pertanto in territorio del Comune di Sassari". A tale ultimo proposito la difesa denuncia la violazione dell'art.12 cod.proc.pen. perché «se per determinare l'esistenza della tentata rapina deve essere utilizzata la condotta del trasporto della armi da impiegare per l'esecuzione del delitto, la competenza del giudice va determinata utilizzando i criteri che stabiliscono la competenza territoriale per quel reato e per quella condotta», che, nel caso di specie, sarebbe il Tribunale di Nuoro. Aggiunge che il criterio di determinazione della competenza in base alla prioritaria iscrizione della notizia di reato, così come prevista dall'art. 9, comma 3, cod.proc.pen. è assolutamente