Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2016, n. 6345

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2016, n. 6345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6345
Data del deposito : 1 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo



1. P.S. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma avverso il silenzio-rifiuto formatosi su sua istanza di rimborso della somma di Lire 10.574.446.

Premesso di essere stato assunto da A. S.p.A. in data 1/4/1969 e di avere cessato il rapporto di lavoro il giorno 22/2/1997, aveva dedotto il contribuente che la società aveva calcolato in modo non corretto, ai fini della tassazione separata, l'aliquota a cui aveva assoggettato il TFR maturato ai fini IRPEF, poichè aveva computato, ai fini della determinazione dell'aliquota, anche la tredicesima mensilità e l'indennità operativa (quattordicesima mensilità), in contrasto con il dettato della L. n. 482 del 1985, art. 2, comma 2, secondo cui "se per il lavoro prestato anteriormente alla data del 19 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota di tassazione non si tiene conto dell'eccedenza".

L'adita C.T.P. rigettava il ricorso.

Con sentenza depositata in data 1/10/2008 la C.T.R. Lazio accoglieva l'appello proposto dal contribuente ritenendo di aderire al principio affermato da Cass. Civ., Sez. 5, n. 15674 del 12/08/2004 (Rv. 575522), secondo cui "in tema di IRPEF sul trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 14, comma 3, come modificato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, comma 3, nelle ipotesi in cui, per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 (che ha introdotto il nuovo sistema di determinazione del TFR in via di modifica dell'art. 2120 c.c. ), l'indennità di anzianità risulti calcolata in misura superiore a una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio preso a base di

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