Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37079
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ARIENZO DONATO nato a ROMA il 27/07/1966 avverso la sentenza del 02/03/2011 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha concluso chiedendo udito il difensore CRALIZZATA RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da definirsi in separato giudizio, con liquidazione di provvisionale di 1000 euro, in favore della costituita parte civile M D, per i reati di percosse e minaccia grave nei confronti dell'imputato D'Arienzo, dichiarando la prescrizione dei reati e confermando la pronunzia agli effetti civili. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione agli effetti civili D'Arienzo per il tramite del difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo si pone in luce, sul presupposto implicito di aver già posto il tema alla Corte di Appello, che lo aveva disatteso, che la norma di cui all'art 578 cpp era oggetto di questione di incostituzionalità, sollevata dalla Corte di Appello di Lecce con ordinanza del 6.11.2020 e che l'eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale travolgerebbe la sentenza impugnata, resa solo ai sensi e per gli effetti della norma sospetta di incostituzionalità. 2.Col secondo motivo ci si lamenta dei vizi di motivazione poiché il Giudice di secondo grado non avrebbe risposto ai motivi di appello specifici, con riferimento alle circostanze del fatto, in quanto l'imputato all'epoca del fatto era capo scorta di un Ministro della Repubblica ed era nell'esercizio delle sue funzioni mentre la persona offesa, D M, appariva come un soggetto pericoloso. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole dell'omessa ed errata valutazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della statuizione di risarcimento del danno. La difesa pone in luce più incongruità motivazionali, anche in relazione al contenuto di prove testimoniali riportate nel corpo dell'atto di ricorso, sottolineandone la valenza decisiva al fine della pronunzia di risarcimento del danno. Per altro verso la difesa lamenta il rigetto della richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale di mille euro riconosciuta alla parte civile, in assenza di prova del danno. I Giudici del merito, infatti, avrebbero collegato il risarcimento del danno alla ritenuta sospensione del'attività lavorativa svolta dalla parte civile, relativamente alla quale mancava ogni dimostrazione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente note di discussione. I difensori delle parti civili Dante e Camillo Marconi hanno depositato memorie, con le quali hanno esposto le ragioni a sostegno dell'inammissibilità del ricorso e chiesto la liquidazione delle spese sostenute nel grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso appare complessivamente inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso, che forse implicitamente richiede la sospensione del giudizio in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'ad 578 cpp, è stato superato dalla pronunzia del Giudice delle Leggi, sopravvenuta al deposito del ricorso, nr. 0182 del 2021 (G.U. 031 del 04/08/2021) del 07/07/2021, depositata il 30/07/2021. In essa la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950;ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - dalla Corte d'appello di Lecce. 1.1 La questione era incentrata sulla eventuale criticità costituzionale della norma ex art 578 cpp, nella parte in cui prevede la possibilità per la quale, dopo che il Giudice ha pronunziato una sentenza di liberazione dall'accusa, dovrebbe di nuovo pronunziarsi sull'accertamento di responsabilità penale ai fini civilistici. La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cpp come innanzi riportate, ha interpretato la norma, precisando che la pronunzia del Giudice non riguarda più l'accertamento di responsabilità penale ma la verifica che il fatto addebitato all'imputato possa costituire illecito civile. Per esigenza di completezza si riportano di seguito i passaggi motivazionali essenziali sui quali è incentrata la decisione in parola. Secondo il Giudice costituzionale : la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata...... Il danno non patrimoniale ha il contenuto chiarito, da tempo, dalla giurisprudenza (a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 24 giugno-11 novembre 2008, n. 26972, n. 26793, n. 26794 e n. 26795) e, quindi, sussiste sia nei casi espressamente previsti dalla legge al di fuori delle fattispecie di reato (art. 2059 cod. civ.), sia nei casi di lesione "non bagatellare" di interessi della persona elevati a valori costituzionali, sia infine, in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale (art. 185 cod. pen.). In quest'ultima ipotesi 17/lecito civile, pur fondandosi sull'elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio. L'esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato non preclude al giudice penale dell'impugnazione di effettuare tale accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 cod. pen. La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata [ art 578 cpp ] al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584). Ha poi precisato il Giudice delle leggi che : l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.). L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa, che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). L'approdo dell'interpretazione logico-sistematica della norma processuale censurata assicura, quanto al cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, la conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, mentre da un lato ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi