Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2024, n. 19514
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Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, perché - come si desume, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dalla previsione dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - la P.A. datrice di lavoro può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'originaria contestazione disciplinare e all'irrogazione di una sanzione provvisoria e, poi, dopo la definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione (nella specie, con la "formula perché il fatto non sussiste"), ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare "per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 17923/2023 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 19514/2024 Data pubblicazione 16/07/2024 AULA B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Lavoro pubblico Composta da contrattualizzato – Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudizio procedimento penale – LUCIA TRIA - Presidente Sentenza definitiva di assoluzione ex art. 653, ANDREA ZULIANI - Consigliere comma 1, c.p.p. - Obblighi conformativi del giudice e ILEANA FEDELE - Consigliere della P.A. – - Vincolatività nel giudizio civile - Limiti NICOLA DE MARINIS - Consigliere FEDERICO ROLFI - Consigliere Rel. R.G.N. 17923/2023 Ud. 05/06/2024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17923/2023 R.G. proposto da: CUNE DI SANREMO, in persona del Sindaco Pro tempore ed elettivamente domiciliato in GENOVA, VIA ASSAROTTI 48/6, presso lo studio dell'avvocato B M che lo rappresenta e difende PEC marco.barilati@ordineavvgenova.it – ricorrente –
contro
Numero registro generale 17923/2023 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 19514/2024 Data pubblicazione 16/07/2024 MAURIZIO DI FAZIO, domiciliato elettivamente presso PEC luigialberto.zoboli@ordineavvgenova.it, rappresentato e difeso dagli avvocati Z L A e M A – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Genova n. 151/2023 depositata il 18/07/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 05/06/2024 dal Consigliere Federico Rolfi;
udito il Pubblico Ministero, RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per parte ricorrente l'Avv. MARCO BARILATI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso udito per parte controricorrente l'Avv. LUIGI ALBERTO ZOBOLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 151/2023, pubblicata in data 18 luglio 2023, la Corte d'appello di Genova, nella regolare costituzione dell'appellato CUNE DI SANREMO, ha accolto il reclamo ex art. 1, comma 58, Legge n. 92/2012 proposto da MAURIZIO DI FAZIO avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 55/2022, pubblicata in data 12 aprile 2022, e, per l'effetto, ha annullato “tanto l'originario provvedimento di licenziamento disciplinare datato 20.1.2016 [sic] che il provvedimento di conferma del 15.5.2023”, condannando il CUNE DI SANREMO a reintegrare lo stesso MAURIZIO DI FAZIO nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra. Sez. S4/L - R.G. 17923/2023 – UD 05/06/2024 PU- Pagina nr. 2 di 20 Numero registro generale 17923/2023 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 19514/2024 Data pubblicazione 16/07/2024 2. MAURIZIO DI FAZIO aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dal CUNE DI SANREMO in data 30 gennaio 2016 per la violazione degli artt. 55-quater e 55-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di elementi emersi nel corso di una inchiesta penale nella quale veniva addebitata il lavoratore una pluralità di episodi di falsa attestazione della presenza in servizio.
3. Respinta l'impugnazione sia all'esito della fase sommaria sia all'esito del giudizio a cognizione piena e proposto pertanto reclamo, la Corte d'appello di Genova ha, in primo luogo, disatteso l'eccezione sollevata dall'appellato CUNE DI SANREMO all'udienza di discussione, eccezione con la quale era stata dedotta la sopravvenuta carenza di interesse del reclamante, essendo stato adottato in data 15 maggio 2023 - a seguito di riapertura del procedimento disciplinare su richiesta del lavoratore in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Genova – un ulteriore provvedimento di licenziamento, confermativo del precedente. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che alla luce della unitarietà del procedimento disciplinare, l'impugnazione proposta avverso l'originario provvedimento disciplinare dovesse ritenersi estesa anche al provvedimento successivo adottato a seguito della riapertura del procedimento disciplinare. Passando alla decisione sul reclamo, la Corte d'appello ha ritenuto, in applicazione del principio della ragione più liquida, che assumesse valenza dirimente la circostanza del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Genova, la quale aveva confermato la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di Imperia che aveva assolto MAURIZIO DI FAZIO “perché il fatto non sussiste”. Sez. S4/L - R.G. 17923/2023 – UD 05/06/2024 PU- Pagina nr. 3 di 20 Numero registro generale 17923/2023 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 19514/2024 Data pubblicazione 16/07/2024 La Corte d'appello, infatti, dopo aver ricostruito i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, ha ritenuto che il giudicato penale – che aveva escluso la sussistenza di tutti gli episodi ascritti a MAURIZIO DI FAZIO e concerneva i medesimi episodi richiamati nel procedimento disciplinare – presentava valenza vincolante anche nel giudizio civile di impugnazione del licenziamento, concludendo, quindi, per l'accoglimento del reclamo.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova ricorre il CUNE DI SANREMO. Resiste con controricorso MAURIZIO DI FAZIO.
5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto ricorso. Le parti hanno depositato memorie.
6. Il Collegio è stato riconvocato per ulteriore esame delle questioni nella data del 24 giugno 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a tre motivi, risultando indicato un quarto motivo che tuttavia si sostanzia nella richiesta di riformare la decisione della Corte d'appello di Genova anche nelle statuizioni da quest'ultima adottate come conseguenza della declaratoria di annullamento del licenziamento.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c.;
653 c.p.p.;
55-ter, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 165/2001. Il CUNE ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello di Genova nella parte in cui quest'ultima ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse del reclamante a seguito del sopravvenire del provvedimento di Sez. S4/L - R.G. 17923/2023 – UD 05/06/2024 PU- Pagina nr. 4 di 20 Numero registro generale 17923/2023 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 19514/2024 Data pubblicazione 16/07/2024 licenziamento datato 15 maggio 2023 ed ha anzi esteso la propria cognizione anche a tale atto ritenendolo – erroneamente – confermativo del precedente provvedimento. Argomenta il ricorrente che oggetto del giudizio di reclamo era unicamente il provvedimento di licenziamento del 30 gennaio 2016, e che la Corte d'appello, nel portare la propria cognizione al successivo provvedimento, avrebbe violato gli artt. 112 e 100 c.p.c.;
653 c.p.p.;
55-ter, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 165/2001, nonché i “principi che governano l'ordinamento processuale che consentono/impongono l'impugnazione dell'atto in questione su tre gradi di giudizio”.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 653 c.p.p. e dell'art. 55 ter, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 165/2001. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la vicenda oggetto di procedimento disciplinare fosse identica a quella sottoposta alla cognizione del giudice penale, ritenendo altresì che il sopravvenuto giudicato penale coprisse integralmente sia i fatti storici sia l'elemento soggettivo alla base del provvedimento adottato all'esito della riapertura del procedimento disciplinare e sia pertanto vincolante anche nel presente giudizio. Invocando la decisione di questa Corte n. 28943/2022, il ricorrente deduce che “la Corte d'Appello ha confuso i fatti dandone una ricostruzione/rappresentazione che non corrisponde agli elementi istruttori che aveva a disposizione, non considera la differenza che intercorre tra i “fatti-reato”, i soli ad essere oggetto del giudizio penale e dell'art. 653 c.p.p., ed i “fatti materiali naturalisticamente considerati”, e non fa, quindi, corretta applicazione dell'art. 653 c.p.p.”. Sez. S4/L - R.G. 17923/2023 – UD 05/06/2024 PU- Pagina nr. 5 di 20 Numero registro generale 17923/2023 Numero sezionale 2629/2024 Numero di raccolta generale 19514/2024 Data pubblicazione 16/07/2024 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 653 c.p.p. e 55-ter, commi 2 e 4, D. Lgs. n. 165/2001. Argomenta il ricorrente che, anche ipotizzando che la Corte d'appello di Genova fosse vincolata dalla sentenza di assoluzione in sede penale, la decisione impugnata sarebbe comunque erronea perché avrebbe omesso di valutare che la decisione assunta in sede di appello penale “aveva ritenuto pienamente legittime le sanzioni disciplinari irrogate a ciascuno degli imputati e, dunque, anche quella irrogata al Sig. Di Fazio”, riproducendo detta considerazioni in modo parziale ed incompleto.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, pur se in relazione al diverso - ma correlato - profilo del rispetto del principio del ne bis in idem, ha già reiteratamente operato una ricostruzione del meccanismo di cui all'art. 55-ter, D. Lgs. n. 165/2001, chiarendo che tale ultima previsione – operando effettivamente una parziale deroga al principio generale del ne bis in idem – presenta la finalità di adeguare, in ragione delle peculiari esigenze pubblicistiche, l'esito disciplinare, in melius o in peius, alla statuizione penale (Cass. Sez. L - Sentenza n. 25901 del 23/09/2021). Da tale premessa è stata tratta la conclusione per cui, anche nel caso di riapertura del procedimento disciplinare disposta ai sensi dell'art.