Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2020, n. 29174
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34913-2019 proposto da: COMUNE DI B, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G A;- ricorrente -contro AUGUSTINER CHORHERRENSTIFT NEUSTIFT - ABBAZIA DI NOVACELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato C P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati HANS-MAGNUS EGGER, HANNS EGGER;- controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 176/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di B. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere A V;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I Z, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, nei limiti precisati. FATTI DI CAUSA 1. L'Abbazia di Novacella, con sede in Varna (Bolzano), negli anni 1930-1940 era proprietaria, nel Comune catastale di Gries (una delle circoscrizioni ricomprese nel Comune di Bolzano), di consistenti estensioni di terreno coltivate a vigneti, in buona parte utilizzate, a partire dall'anno 1934, alla realizzazione di strade pubbliche, per l'espansione della città di Bolzano. Tra queste venne ricompresa la particella p.f. 2203/1, per la superficie di mq. 2082, adibita alla costruzione della via Dalmazia. 1.1. Con delibera della Giunta Comunale n. 917 del 2004, il Comune di Bolzano decideva, quindi, di avviare una procedura di acquisizione senza indennizzo, ai sensi dell'art 32 della legge provinciale sugli espropri n. 10 del 1991, ai fini di adeguare la situazione tavolare a quella di fatto esistente fin dagli anni '30. In considerazione del fatto che, in relazione alla vicenda relativa alla via Dalmazia, non era mai stata avviata una procedura espropriativa che consentisse di procedere alla regolarizzazione tavolare, la Giunta municipale, con delibera n. 383 del 2019, decideva, peraltro, di abbandonare la procedura di acquisizione gratuita ex art. 32 della legge provinciale n. 10 del 1991. Contestualmente la Giunta dava, altresì, atto che nella fattispecie concreta difettavano anche i presupposti per il ricorso alla procedura di acquisizione sanante di cui all'art. 32bis della legge n. 10 del 1991, dalla quale sarebbe conseguito il relativo obbligo risarcitorio, ritenendo che nel frattempo si fosse perfezionato, in suo favore, un acquisto del suolo a titolo originario, ricollegabile al «pubblico uso da tempo immemorabile», o all'«usucapione per possesso in buona fede ultraventennale». 1.2. Con istanza in data 26 luglio 2018, l'Abbazia di Novacella chiedeva al Comune di Bolzano di procedere alla procedura espropriativa ex art. 32bis succitato, al fine di far venir meno l'occupazione sine titulo dei beni di sua proprietà e di «adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto», provvedendo al risarcire i danni arrecati all'Abbazia. A tale istanza il Comune di Bolzano rispondeva negativamente, determinando la proposizione di ricorso al TAR del Trentino Alto Adige, da parte dell'Abbazia di Novacella, con la quale la ricorrente chiedeva l'annullamento della delibera n. 383 del 17 giugno 2019, che aveva deliberato la rinuncia alla procedura espropriativa ex art. 32 della legge provinciale n. 10 del 1991, già avviata con la delibera n. 917 del 2004, e della nota della Ripartizione Patrimonio e Attività economiche dell'i luglio 2019, con la quale si manifestava l'impedimento all'avvio della procedura di acquisizione sanante ex art. 32bis della stessa legge. Di conseguenza, la ricorrente chiedeva risarcirsi il danno arrecato all'Abbazia per l'occupazione, con la via Dalmazia, di parte della particella p.f. 2203/1, per la superficie di mq. 2082.In via subordinata, l'Abbazia di Novacella ricorreva avverso il silenzio inadempimento, serbato dal Comune di Bolzano in relazione all'istanza del 26 luglio 2018, con condanna dell'ente pubblico ai risarcimento dei danni arrecati all'istante.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi