Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2021, n. 04853
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20444-2019 proposto da: CENTRO NAUTICO SANT'ANNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato C P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S L;- ricorrente -contro AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE e VARESE (già Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio dell'avvocato R C, rappresentata e difesa dagli avvocati A T ed ALESSANDRO ALBE';- controricorrente - avverso la sentenza n. 81/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 26/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere R M;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 81 del 2019 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano che aveva rigettato l'opposizione, proposta dalla s.r.l. Centro Nautico S. Anna, avverso l'ingiunzione, ex r.d. n. 639/1910, con la quale il Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, poi Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese (di seguito Autorità di bacino), aveva intimato il pagamento dell'importo di euro 44.377,15 (così come successivamente ridotto, oltre interessi legali), a titolo di canoni ed indennizzi, relativamente al periodo 2001-2006, concernenti "l'occupazione dell'area demaniale lacuale, fuori zona portuale in Comune di Ric. 2019 n. 20444 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- Sesto Calende, Lago Maggiore... terrapieno, piazzale in cemento, tettoia, scivolo, pontile in cemento armato, pontile in legno, muro di contenimento e n. 3 pontili galleggianti". 2. Il Tribunale Superiore, premesso che la società riteneva di non essere tenuta al pagamento dei canoni ed indennizzi pretesi, per essere l'area, oggetto della richiesta, non demaniale ma di proprietà privata (in quanto a monte del limite dell'alveo e in parte degradante in condizioni naturali di alveo), ha richiamato i principi affermati nel giudizio presupposto, fra l'Agenzia del Demanio e Tombolini Beatrice, dante causa dell'attuale parte ricorrente, concernente l'accertamento della natura, demaniale o privata, della medesima area oggetto dell'ingiunzione opposta nel giudizio all'esame, e definito con sentenza delle Sezioni Unite della Corte, n. 19525 del 2018, di conferma della decisione del TSAP, n.235 del 2016, in parte integrata in diritto, con il riconoscimento della demanialità dell'area, delineato l'ambito del demanio lacuale e ricompreso il giudizio di demanialità dell'area superiore alla isoipsa, di cui veniva rivendicata la titolarità, nel novero del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità. 3. Rimarcava, dunque, il Tribunale Superiore, che nel giudizio presupposto, di accertamento in ordine alla natura demaniale dell'area e sul quale si era formato il giudicato, erano state compiutamente esaminate le prove offerte nuovamente al vaglio giudiziale nel giudizio per canoni e indennizzi, contrapponendo, alla pretesa dell'Autorità di bacino, la natura privata dell'area, sicché, in coerenza con gli argomenti svolti, al riguardo, da Cass., Sez. Un., n.19525 del 2018 cit. e ai principi ivi affermati, l'atto di delimitazione era stato legittimamente apprezzato come elemento indiziario di convincimento;il valore, meramente ricognitivo di concetti giuridici già consolidati, della delibera regionale del 2008;la nozione funzionale di spiaggia lacuale, come strumentale al Ric. 2019 n. 20444 sez. SU - ud. 26-01-2021 -3- soddisfacimento di quelle esigenze della collettività, riguardanti l'accesso, la sosta e il transito per trasporto, diporto, pesca e in generale per la fruizione rivierasca d'interesse pubblico, comprensiva della fruizione di un biotopo d'importanza paesistica e territoriale (in tali termini la sentenza ora impugnata, svolgendo l'iter argomentativo mutuato dalla sentenza n. 19525 cit. delle Sezioni Unite). 4. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. Centro Nautico Sant'Anna, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, ulteriormente illustrato con memoria. 5. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso.
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